Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15013 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15013 Anno 2015
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 16682-2010 proposto da:
CONSALVO CONSALVO VITO & C. SAS CESSATA in persona
del liquidatore e ultimo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato
AGOSTINO DE ZORDO, che lo rappresenta e difende
2015
1897

unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 17/07/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente
nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;
intimato

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM.TRIB.REG.
ók wlks ? v at,ndi—CARV—agISOsitata il 29/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/05/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARTIELLI che
preliminarmente il ricorrente precisa che la Società
è stata cancellata dal Registro delle Imprese dopo la
sentenza d’appello e prima della proposizione del
ricorso di cassazione e chiede raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’acquisizione della documentazione, in subordine
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
A seguito di cartella di pagamento notificata il 9 maggio 2006 rtater
alla S.a.s. Consalvo di Consaivo Vito & C. ai sensi dell’art. 54-bis dei
decreto IVA in relazione alla dichiarazione mod. Unico/2002 per l’anno
d’imposta 2001, il ricorso della contribuente è stato rigettato con decisione confermata in appello dalla commissione tributaria regionale della
Puglia n. 61-2009-09 del 29 aprile 2009.

zione denunciando violazione di norme di diritto sostanziali sotto tre diversi profili: a) errata applicazione retroattiva della disciplina transitoria
introdotta dalla legge 156 del 2005 (art. 1, comma 5-bis in relazione a:
d•r .1 ryi fris
d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 602/1973, art. 17; statuto prgintribuente, art. 3; preleggi art. 11); b) mancata notifica della preventiva
comunicazione d’irregolarità (d.P.R. 600/1973, art. 36-bis )• c nullità
Jor
contridella cartella perché priva del suo contenuto minimo (stat
buente, art. 7, commi 1 e 3). Il fisco resiste con controricorso.
In apertura dell’odierna pubblica udienza il difensore della società dichiara a verbale: “Preliminarmente il ricorrente precisa che la società è stata
cancellata dal registro delle imprese dopo la sentenza d’appello e prima
della proposizione del ricorso per cassazione”.

CONSIDERATO IN DIR/TO
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio ritiene che vada data ulteriore continuità al principio
stabilito dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui la cancellazione
della società dal registro delle imprese priva, dal momento in cui si verifica per legge l’estinzione, la società cancellata stessa della capacità di
stare in giudizio (art. 2495 cod. civ.).
Pertanto, l’impugnazione della sentenza, che sia pronunciata in danno

Per la cassazione di tale pronuncia la società propone ricorso per cassa-

della società, deve provenire, a pena d’inammissibilità, unicamente dai
soci (Sez. U, n. 6070 del 2013 e Sez. 5, n. 665 del 2014).
Nella specie il ricorso per cassazione é stato proposto “per la cessata
società Consalvo s.a.s. di Consalvo Vito & C., con sede in Casamassima
ll 55 100 clo Baricentro – Lotto 12 – Mod. 17, cod. fiscale
(BA) alla
05391990727, in persona del liquidatore ed ultimo legale rappresenta te p. t. sig. Consalvo Vito, nato a Bari,il31.1.1961#.
Dunque, Consalvo Vito non agisce “iure proprio”,
quale successore ex
art. 110 cod. proc. civ. della estinta Consalvo s.a.s., ma per la società

201016682_4

1

I

-‘5

..:

cancellata, in virtù di pretesa rappresentanza organica, quale “liquidatore ed ultimo legale rappresentante p.t.”.
Ciò non gli è consentito, atteso che la pacifica cancellazione della sodetà dal registro delle imprese, comporta la cessazione di tutt; gli organi
rappresentativi a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della
società cancellata e priva la società stessa della capacità di stare in
giudizio in persona del suo legale rappresentante.

ra non agisca “iure proprio’, ovverosia nella diversa qualità di successore ex art. 110 cod. proc. civ..
Si tratta di conclusione avvalorata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6524 del 2015 e n. 26495 del 2014), a seguito ulteriore e successivo pronunciamento, chiarificatore sotto altri
profili, sempre delle sezioni unite (Sez. U, n. 15295 del 2014).
La complessa e recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul
punto e il suo rilievo d’ufficio legittimano la compensazione delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2015.

Quest’ultimo, dunque, è privo del potere d’impugnare la sentenza qualo-

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