Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15013 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 6284-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TIESSE CASH SRL, elettivamen domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI 54 presso studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente l’avvocato DE LORENZI MAURIZIO;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 8/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari n. 8/8/2011, depositata il 14 gennaio 2011, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso della contribuente, Tiesse cash s.r.l., avverso alcuni avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti della società in relazione agli anni d’imposta 2003, 2004, 2005;

2. il ricorso è affidato a quattro motivi;

3. la Tiesse cash s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 40,41 e 50, conv., con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nonchè dell’art. 2697 c.c.;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c.;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatti rilevanti e decisivi della causa;

4. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e ss.;

5. il primo motivo è infondato;

6. secondo un orientamento ormai consolidato, in tema di recupero dell’IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una cd. “frode carosello”, essa ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto saperel, con l’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricopert9, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta; solo una volta fornita tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (v. Corte di giustizia 3 ottobre 2019, Altic, C-329/18, par. 31; Corte di giustizia 22 ottobre 2015, PPUH Stehcemp, C-277/14, par. 50; Cass., Sez. V, 30/10/2018, n. 27566; Cass., Sez. V, 30/10/2018, n. 27555; Cass., Sez. V, 24/08/2018, n. 21104; Cass., Sez. V, 20/04/2018, n. 9851);

7. la sentenza impugnata mostra di essersi attenuta ai canoni appena enunciati, avendo espressamente affermato che gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria erano inidonei a dimostrare la consapevolezza o l’ignoranza colpevole della società cessionaria circa la sussistenza dei presupposti applicativi del beneficio richiesto;

8. in presenza di questa affermazione, deve ritenersi che nessuna violazione delle regole sull’onere della prova nella presente materia sia addebitabile alla CTR e che ogni ulteriore sindacato della motivazione si risolverebbe in una inammissibile rivisitazione del giudizio di merito in essa formulato;

9. il secondo motivo è inammissibile, poichè, come osservato dalla controricorrente, il tema della non imponibilità delle cessioni all’esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, non ha formato oggetto di esame da parte della CTR e l’Agenzia non ha indicato, nel proprio ricorso, quando tale tema sarebbe stato introdotto nel corso dei giudizi di merito;

10. il terzo motivo è infondato;

11. l’Agenzia ricorrente lamenta il fatto che la CTR non abbia tenuto in adeguato conto o abbia del tutto trascurato alcune circostanze indiziarie rilevate dai verbalizzanti e addotte dall’ufficio in sede di accertamento, così esponendosi al vizio di omessa pronuncia;

12. anche nell’interpretazione del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la giurisprudenza di questa S.C. è ferma nel ritenere che il difetto di attività del giudice di merito idoneo a integrare il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo” si verifichi tutte le volte in cui il giudice abbia trascurato non già la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata; con la conseguenza che, per la sussistenza del suddetto vizio non è sufficiente che il fatto, sebbene dibattuto fra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice al pari di quelli non sottoposti ritualmente al suo accertamento, ma occorre che esso, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di un’intrinseca valenza, tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite; pertanto, non integra il suddetto vizio l’omesso esame di ogni singolo indizio che, per la sua gravità o per la sua sinergica convergenza con altri elementi indiziari, consentirebbe, in ipotesi, al giudice di risalire all’individuazione di un fatto ignoto (v. Cass. 09/04/2001, n. 5235, Cass. 07/04/2005, n. 7295, Cass. 24/10/2013, n. 24092, Cass. 27/08/2018, n. 21223);

13. nella specie, la CTR si è ampiamente dilungata sulle ragioni che, a suo giudizio, giustificavano la conclusione per cui la società Tiesse Cash non fosse consapevole della frode e della natura fittizia delle società estere con cui intratteneva rapporti;

14. in particolare, la CTR si è soffermata sulla inidoneità a fondare il ragionamento presuntivo di vari elementi addotti dall’Ufficio, fornendo per ciascuno di essi una sintetica, ma adeguata motivazione: le dichiarazioni rese dal ritenuto ideatore della frode, il contenuto delle intercettazioni telefoniche tra tale soggetto e l’amministratore delegato della società controricorrente, il tipo di attività svolte dalla società con altri imprenditori, le risultanze della verifica fiscale eseguita presso la sede della società;

15. alla luce di quanto appena esposto, diviene irrilevante, e non integra il denunciato vizio di omessa motivazione, il fatto che la CTR non abbia motivato sulle altre circostanze addotte dall’Ufficio, anche perchè la ricorrente non ha illustrato le ragioni per cui tali circostanze rivestissero il carattere della decisività;

16. il quarto motivo è infondato;

17. l’Agenzia ricorrente richiama a sostegno della censura mossa l’insegnamento secondo cui il giudice, nel procedimento logico in tema di prova per presunzioni, è tenuto a una valutazione complessiva degli elementi indiziari raccolti, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (oltre alle sentenze citate dall’Agenzia v. più di recente Cass. 25/10/2019, n. 27410, Cass. 12/04/2018, n. 9059, Cass. 02/03/2017, n. 5374);

18. nella specie, tuttavia, la CTR, dopo aver negato decisività ai singoli indizi presi isolatamente, ha espressamente negato che la presunzione dell’Ufficio fosse “supportata da concordanti indizi tali da poter ravvisare che l’agire della Società Tiesse sia stata finalizzata ad assecondare con consapevolezza l’attuazione del progetto fraudolento” (pag. 12 della sentenza);

19. in tal modo, la CTR si è attenuta al canone interpretativo ricavabile dall’art. 2729 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, in quanto, dopo averli esaminati analiticamente, ha espresso un giudizio (negativo) sulla convergenza logica degli elementi indiziari a disposizione, giudizio che non è in sè sindacabile in sede di legittimità;

20. sullo specifico profilo della concordanza degli indizi la motivazione della sentenza non è stata espressamente censurata;

21. il ricorso va in conclusione rigettato;

22. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 20.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA