Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15013 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15013 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

Ricorso
cessazione
notificazione

SENTENZA

sui ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è dcmiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
GIRACELLO Do:ME:RICO;
– intimato –

avverso la sentenza della Carmissione tributaria regionale
della Sicilia n. 29/1/08, depositata il 22 maggio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 neveMbre 2013 dal Relatore COns. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la
ricorrente;
udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, dile ha concluso per
l’inanuisibilità, ed in subordine il rigetto, dP1 ricorso.
SVOLGIMI:2TX) DEL PROCESSO

fri

Data pubblicazione: 02/07/2014

pe:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
61-A0~40
sulla base di un motivo, nei~ratat…a~la
sentenza della
Carmissione tributaria regianale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, ha confexnato l’annullamento dell’avviso di recupero,
a carico di Damenico Giraceli°, esercente attività di
ristorazicne e pizzeria, del credito d’inposta per i nuovi
investinenti, costituiti dall’acquisizione di beni strumentali
nuovi, effettuati nelle aree svantaggiate, ai sensi dell’art. 8
di un autamezzo immatricolato come autocarro.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che l’ufficio
finanziario, sul quale gravava il relativo onere, non aveva
dimostrato l’uso non esclusivo del veicolo, il-matricolato come
autocarro, con riferimento alla struttura aziendale, e la
conseguente indeducibilità del bene in mancanza del rapporto di
inerenza fra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’impresa.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

bralvi DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio
postale, è inanmissibile, in quanto la ricorrente non ha
depositato l’avviso di ricevimento, sicché manca la prova
delliadempinento dell’onere specificamente poeto a suo carico.
Can sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, questa Corte
a sezioni unite ha infatti enunciato il seguente principio di
diritto: “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per rAgqa7ione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai
sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la
quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto campimento delle formalità di cui all’art. 140 cod.
proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione
della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Né consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ.,
ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo

=ma

della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte

2

della legge 23 diceffibre 2000, n. 388, in relazione all’acquisto

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R.26/4/1986
N. 131TAB.ALL.B. N. 5

MATCRIA litURITARIA

in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.,

anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai
sensi dell’art. 372, secondo camma, cod. proc. civ.. In caso,
però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed
in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il
ricorso per cassazione è inarrmissibile, non essendo consentita
la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in
camera di consiglio può domandare di essere rimesso in
termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il
deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo
la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso
stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo camma, della
legge n. 890 del 1982” .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in ordine alle spese, in considerazione
del mancato svolgimento di attività da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Rama il 19 noveMbre 2013
Il Consigliere estensore

sensi dell’art. 291 cod. prua. civ.; tuttavia, il difensore del

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