Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15012 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2455/2012 R.G. proposto da:

BARRACANE s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Quercia Luigi ed elettivamente domiciliata in Roma

presso l’avv. Ranuzzi Livia nel suo studio al viale del Vignola n.

5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 74/10/10 depositata il 14/12/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/1/2020 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure rigettava l’appello della società contribuente e l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP, confermando quindi la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEG, IVA ed IRAP 2003;

– con tal atto l’Erario rideterminava il reddito d’impresa accertando presuntivamente ricavi non dichiarati e recuperando costi non deducibili irrogando le conseguenti sanzioni;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale per avere la CTR omesso di esplicitare in motivazione i criteri di valutazione degli elementi probatori offerti dalle parti nel corso del giudizio;

– in particolare, la CTR avrebbe omesso di valutare la copiosa documentazione prodotta con la quale si contestava il recupero dei costi ritenuti non di competenza, consistente in un elaborato peritale, in rapporti di interventi tecnici, in dichiarazioni delle ditte clienti e di altri soggetti, in copie di conti di mastro, fatture e bonifici; il tutto senza rappresentare il secondo giudice le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto provate le ragioni dell’Ufficio e non provate le contestazioni della società contribuente;

– il motivo è fondato;

– invero, a fronte delle contestazioni e delle produzioni della ricorrente, la CTR si è limitata a svalutarne il contenuto probatorio sulla base del difetto di “data certa” e per “la contiguità esistente tra la “Barricane s.r.l. e la “Centrifughe industriali” sia geografica (si tratta di due aziende ubicate nel medesimo comprensorio, con unica utenza telefonica) sia “giuridica” (il signor Piombino Michele è titolare delle quote della “Barricane s.r.l.” e socio-amministratore della “Centrifughe industriali);

– è evidente quindi che la CTR non si è minimamente confrontata con quanto dedotto e documentato dalla società ricorrente; a fronte delle sopra esposte considerazioni, di per sè meramente illustrative e assertive, e non adeguatamente probanti alcunchè, era onere del secondo giudice non arrestarsi di fronte ad esse, ma valutarle con adeguato approfondimento, in modo analitico, ponendole a confronto con ciascun elemento del complesso materiale probatorio versato in atti dal contribuente; ciò fatto, era ulteriore suo preciso onere dare adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali detto materiale non era sufficiente a smentire le pretese erariali;

– conseguentemente, il primo motivo del ricorso principale va accolto; la sentenza è cassata sul punto con rinvio alla CTR per nuovo esame;

– stante la decisione del primo motivo, i seguenti mezzi di impugnazione del ricorso principale sono assorbiti;

– il ricorso incidentale, stante l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, è pure assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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