Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15011 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. un., 28/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28873/2019 proposto da:

G.F., in proprio e quale legale rappresentante della

Agrigest s.c.n., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ALFANO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA,

S.B., C.N.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2019 della CORTE dei CONTI – III SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 22/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare il

ricorso inammissibile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 343/2016 (pubblicata il 23 dicembre 2016), la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di prescrizione, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale, condannava S.B., C.F.N., Ca.Ro. e G.D. al pagamento, in favore della Regione Calabria, della somma complessiva di Euro 1.293.289,64, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese giudiziali, a titolo di danno derivante dall’indebita percezione di un finanziamento Europeo (erogato dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, c.d. FEAOG), quale contributo alla spese di “imboschimento” di terreni agricoli.

In particolare, gli illeciti ritenuti accertati inerivano la concessione di un finanziamento all’impresa Agrigest s.n.c., di cui era amministratore G.F., al di fuori delle ordinarie procedure di evidenza pubblica previste dall’ordinamento ed imposte dall’Unione Europea ed, anzi, dopo che l’Amministrazione regionale aveva formalizzato due provvedimenti di diniego.

2. Decidendo sui distinti appelli proposti da ognuno dei destinatari della sentenza di condanna, la Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con sentenza n. 22/2019 (depositata il 22 febbraio 2019), previa riunione degli stessi, dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti di Ca.Ro. e rigettava tutti gli altri gravami.

Per quel che rileva in questa sede, il giudice contabile di appello, riconfermata – in primo luogo – la sussistenza della giurisdizione contabile sulla materia (siccome la percezione illecita di finanziamenti pubblici era avvenuta in dipendenza di un rapporto di servizio o funzionale con la P.A.) e respinta la richiesta di sospensione ex art. 106, comma 1, del Codice di giustizia contabile, ravvisava, altresì, l’infondatezza relativa alla dedotta prescrizione degli illeciti, evidenziando che – attese le modalità operative mediante le quali si era prodotto il danno – quest’ultimo era divenuto conoscibile con il deposito della relazione della Guardia di finanza del 26 ottobre 2010 presso la Procura regionale, che non solo identificava l’illecito amministrativo nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma rendeva concretamente possibile l’esercizio dell’azione di responsabilità.

Il giudice di appello respingeva, poi, le ragioni addotte a sostegno della confutazione della pronuncia di primo grado circa la ritenuta sussistenza nel merito dell’illecito contabile contestato agli appellanti, dichiarando – come già evidenziato – l’estinzione del giudizio limitatamente alla sola posizione di Ca.Ro..

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni unite solo il G.F., denunciando, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la formulata censura il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice contabile avuto riguardo, nel caso di specie, alla contestazioni mosse nei suoi riguardi in ordine al ravvisato utilizzo dei fondi in modo diverso da quello programmato rispetto all’intervento finanziato a cui si è fatto precedentemente riferimento, sostenendo che, invece, esso era stato eseguito nei termini previsti e programmati dall’Ente erogante, senza che, comunque, in dipendenza delle modalità del procedimento di erogazione del finanziamento, la sua ipotetica violazione avesse potuto determinare un danno erariale.

2. Ritengono queste Sezioni unite che il complesso motivo così come strutturato è inammissibile.

Occorre, innanzitutto, rilevare che, con esso (così come complessivamente articolato), il ricorrente non contesta, in effetti, la sussistenza di un rapporto di servizio, che, quindi, non viene direttamente in rilievo nella vicenda in esame.

In ogni caso deve considerarsi che ad incardinare la giurisdizione contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l’effettiva sussistenza in concreto dello stesso, come tale non censurabile in sede di legittimità e – per quanto detto – nemmeno univocamente censurata nel caso di specie.

Le denunciate doglianze, infatti, risultano orientate a contestare il modo il modo in cui è stato concretamente esercitato il potere giurisdizionale da parte della Corte dei Conti, sostanziandosi nella prospettazione di un’asserita inadeguata valutazione delle risultanze probatorie in relazione alla violazione delle finalità inerenti il finanziamento e all’esistenza del danno.

Ed infatti la controversia di cui trattasi, proprio sull’implicito presupposto della sussistenza di un rapporto di servizio, tra la P.A. erogatrice del contributo ed i soggetti privati sulla cui condotta sono stati effettuati gli accertamenti, ha investito la verifica della disposizione della somma riconosciuta in modo diverso da quello preventivato o, comunque, il comportamento dei privati percettori tra cui il G. – che hanno posto in essere i presupposti per la contestata illegittima percezione, così frustrando lo scopo perseguito dalla P.A., con conseguente produzione del relativo danno erariale (cfr., tra le tante, SU n. 18991/2017 e SU n. 30526/2019). Al ricorrente, infatti, quale legale rappresentante dell’Agrigest s.n.c., è stata contestata la condotta di aver procurato un vantaggio alla citata società, facendole conseguire, attraverso la realizzazione della stessa (oggetto di appositi riscontri raggiunti in sede di indagini della Guardia di finanza, valorizzati anche nella sede del correlato procedimento penale instaurato), le erogazioni pubbliche (di provenienza comunitaria) nonostante il difetto di un titolo legittimante tale erogazione.

E’, quindi, evidente che il ricorrente, con la riportata complessiva prospettazione della sua censura, non ha, invero, denunciato un vizio riconducibile ai “motivi inerenti alla giurisdizione” deducibile con il ricorso riconducibile al combinato disposto dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., ma ha lamentato ipotetici “errores in iudicando” rientranti nei limiti interni della giurisdizione contabile, come tali sottratti al controllo attribuito a queste Sezioni.

Sulla base di questa ricostruzione, deve, perciò, ribadirsi il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla scorta del quale il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei Conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicchè il controllo delle Sezioni unite è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d’esercizio della giurisdizione speciale; da ciò consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad “errores in procedendo” o ad “errores in iudicando” rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.

3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese di questo giudizio, in assenza della partecipazione di controparti private.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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