Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15011 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4378/2013 proposto da:

M.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO 10, presso lo studio dell’avvocato ANNA BEI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO MANCUSO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S. DECEDUTO E PER ESSO EREDI C.M. ED ALTRI,

F.R., CONDOMINIO (OMISSIS), RU.AD.,

RI.DO., C.M., R.M., RO.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 269/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per raccoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.S., F.R. e R.A. convenivano in giudizio, con tre diversi atti di citazione, il CONDOMINIO (OMISSIS) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dai loro immobili a causa della cattiva esecuzione di lavori di manutenzione compiuti sul lastrico solare. Il condominio chiamava in garanzia R.D., quale titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, e M.D., quale direttore degli stessi. L’autorizzazione alla chiamata in causa del M. veniva concessa solo per le cause intraprese da F.R. e R.A..

2. Veniva, poi, svolta azione ex art. 700 c.p.c., da F.R., in esito al cui accoglimento conseguiva l’instaurazione del giudizio ordinario numero 2984-93.

3. Riuniti tutti i procedimenti, il tribunale di Catanzaro condannava il condominio al risarcimento dei danni nei confronti di tutti e tre gli attori, accogliendo altresì la domanda di garanzia nei confronti di R.D. e M.D..

4. Il M. ha proposto appello lamentando la mancata comunicazione al suo procuratore costituito di numerose ordinanze, con conseguente nullità del procedimento e della c.t.u., nonchè eccependo la violazione dell’art. 112 c.p.c., essendovi stata condanna in mancanza di una specifica domanda nei suoi confronti. Il CONDOMINIO (OMISSIS) si è costituito nel giudizio di appello, aderendo alle eccezioni sollevate dal M. e chiedendo la conferma della sentenza nei confronti del R..

5. La Corte di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda di pagamento in garanzia formulata dal condominio in relazione alla richiesta di danni di R.S. (nella cui controversia non era stata autorizzata la chiamata del M.), confermando nel resto la sentenza impugnata.

6. Contro la sentenza di appello propone ricorso il M. affidandolo a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, M.D. eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove ha (parzialmente) confermato la sentenza di primo grado nonostante il condominio avesse aderito al suo atto di appello, con il quale chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza nei capi relativi alla sua condanna.

2. Il motivo è prima di tutto inammissibile per mancanza di autosufficienza; la censura è tutta argomentata in relazione al contenuto dell’atto di citazione in appello e della comparsa di costituzione del condominio, che tuttavia non vengono riprodotti nel ricorso per cassazione, nè allegati allo stesso. Neppure il ricorrente si premura di indicare se e dove tali atti siano contenuti nel fascicolo a disposizione di questa Corte. Peraltro, atteso che il condominio era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei condomini, l’adesione alla domanda formulata con l’atto di appello del M., con cui si chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza, era di evidente interesse per il condominio, ma non risulta affatto dal ricorso che quest’ultimo abbia espressamente rinunciato alla chiamata in garanzia. Di modo che, una volta respinta d’eccezione di nullità della sentenza, deve ritenersi – sulla base delle scarne indicazioni contenute nel ricorso e in mancanza di espressa rinuncia – persistente la domanda di manleva nei confronti del direttore dei lavori. Il motivo, pertanto, è pure infondato.

3. Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 101 c.p.c., per mancanza di notifica di numerose ordinanze relative ai giudizi poi riuniti. Ritiene il ricorrente che la notifica di successive ordinanze avrebbe sanato le omissioni precedenti solo in caso di effettiva partecipazione del M. alle udienze successive a quelle colpite dalla nullità.

4. Il motivo è infondato; la Corte ha risposto adeguatamente e condivisibilmente alla pagina 11 della sentenza, laddove ha osservato che si tratta di nullità a carattere relativo, sanate non solo se vi sia stata effettiva partecipazione ad udienze successive, senza nulla eccepire, ma anche se vi sia stata comunicazione delle successive ordinanze fissative di udienze e la parte abbia consapevolmente scelto di non comparire per denunciare le nullità (relative) anteriormente verificatesi. L’importante, come ha correttamente osservato la Corte d’appello, è che la parte sia messa nelle condizioni per poter intervenire in giudizio ed eccepire le mancate comunicazioni; dopodichè, ogni diversa scelta della parte rimane imputabile solo a se stessa. Nel caso di specie, peraltro, il M. aveva potuto spiegare le sue difese e formulare le sue conclusioni, che erano state esaminate dal Tribunale.

5. Analoghe conclusioni vanno raggiunte con riferimento alla eccezione di nullità della c.t.u.: In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità (Sez. 3, Sentenza n. 746 del 14/01/2011, Rv. 615522).

6. Con un terzo motivo di ricorso denuncia omessa e/o insufficiente motivazione in relazione al fatto che il M. non era stato citato nel procedimento numero 2984-83, promosso dal F. e ciononostante era stato condannato a garantire il condominio per il risarcimento nei confronti del suddetto attore.

7. Il motivo non può essere accolto; il ricorrente ha argomentato senza allegare alcunchè, di modo che si deve tener fede alle circostanze risultanti dalla sentenza di appello, da cui emerge che Rosario F. aveva avanzato richiesta di risarcimento nei confronti del condominio con atto di citazione del 10 gennaio 1991, che aveva originato il procedimento numero 792-91, nell’ambito del quale vi era stata l’autorizzazione a chiamare in causa il M.. Il procedimento numero 2984-93 – per quanto risulta appunto dalla sentenza – era la fase di merito dell’istanza cautelare relativa all’esecuzione di urgenti lavori di manutenzione e non invece il procedimento per il risarcimento dei danni, correttamente instaurato anche nei confronti dell’odierno ricorrente.

8. Non può dirsi, pertanto, che sul punto vi sia stata omissione di motivazione, risultando chiaramente dal testo della sentenza impugnata che il contraddittorio – sulla richiesta di danni del F. – era stato instaurato correttamente anche nei confronti di M.D..

9. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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