Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15011 del 16/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.16/06/2017),  n. 15011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24275-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBASTIANO

VENIERO 31, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COZZOLINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO D’AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 16/07/2009;

sul ricorso 24777-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OFFICINE SERIO DI M. & P.M., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SEBASTIANO VENIERO 31, presso lo studio

COZZOLINO-MAGRI’, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

D’AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 21.2.2005, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Officine Serio snc di M. e Pi.Ma. un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1998 con il quale determinava la maggiore Ilor dovuta dalla società, oltre interessi e sanzioni.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 404 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 347 pronunciata il 27.4.2009 e depositata il 28.7.2009.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (n. 24777/2010) deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 101 e 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha violato la norma sul litisconsorzio necessario.

La società resiste con controricorso.

A seguito del medesimo processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva a carico del socio P.M. un avviso di accertamento di maggior reddito da partecipazione, per l’anno di imposta 1998, accertando una maggiore imposta Irpef e addizionale regionale, oltre interessi e sanzioni.

P.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 341 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n.327 pronunciata il 27.4.2009 e depositata il 16.7.2009.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (n.24275/2010) deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primo 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non si è pronunciata sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado perchè emessa senza la previa instaurazione del contraddittorio necessario con la società e l’altro socio.

P.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A norma dell’art. 274 c.p.c. si dispone la riunione del ricorso n. 24777/2010, proposto contro la società, con il ricorso n. 24275/2010 proposto contro il socio P.M..

Deve essere accolta la preliminare censura di violazione del litisconsorzio necessario nel processo tributario.

Il giudizio di primo grado nei confronti del socio P.M. è stato deciso da Commissione tributaria provinciale di Napoli sez. 40 con sentenza n. 341 pronunciata il 30.5.2007; il giudizio nei confronti della società per il medesimo anno di imposta è stato deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sez. 32 con sentenza n.404 pronunciata il 8.6.2007. In entrambi i giudizio non è stato disposta l’integrazione del contraddittorio con il socio Pi.Ma., nonchè l’integrazione del contraddittorio tra entrambi i soci e la società di persone.

Ne risulta violato il principio secondo cui, in materia tributaria, la natura unitaria dell’accertamento di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi stabilita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992,art. 14. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 – 01).

Pertanto i ricorsi riuniti devono essere accolti, le sentenze impugnate cassate e i relativi giudizi dichiarati nulli, con rinvio della cause alla Commissione tributaria provinciale di Napoli perchè proceda al simultaneus processus nei confronti dei soci e della società. Si compensano le spese, considerato che la giurisprudenza di legittimità sul litisconsorzio necessario tra soci e società di persone è successiva alla proposizione dei ricorsi in oggetto.

PQM

 

Riunisce il ricorso n. 24275/2010 e il n. 24777/2010, accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze e dichiara la nullità dei giudizi; rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA