Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15011 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1351/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO TUTELA LAVORO – C.T.L. s.r.l. in liquidazione in persona

del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso

giusta delega in atti dal prof. avv. Donativi Vincenzo ed

elettivamente domiciliato in Roma presso il ridetto procuratore nel

suo studio in via Venti Settembre n. 1 (Ughi e Nunziante Studio

Legale);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia

sez. staccata di Brescia n. 324/63/10 depositata il 23/11/2010, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/1/2020 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure rigettava l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale della società contribuente, relativo quest’ultimo alla compensazione delle spese del primo grado, avverso la sentenza della CTP che aveva annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEG, IVA ed IRAP 2003;

– con tal atto l’Erario rideterminava il reddito d’impresa recuperando a tassazione costi non deducibili e ricavi non dichiarati, irrogando le conseguenti sanzioni; unicamente detta irrogazione di sanzioni a fini IVA è oggetto del giudizio;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale per avere la CTR lombarda omesso di esaminare la questione dell’eventuale esistenza di una causa di forza maggiore atta a scusare il mancato aggiornamento dei registri IVA e del libro giornale (fatto incontroverso, e ritenuto dalla GdF verbalizzante sanato entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale relativa) rilevata dai verificatori all’atto dell’ispezione e posta a base dell’atto impugnato e dovuta al sequestro della contabilità da parte dei Carabinieri di Reggio Emilia;

– secondo parte ricorrente, in particolare, la CTR avrebbe accolto il ricorso sotto il profilo sopra indicato, senza esaminare compiutamente gli atti di causa e in particolare la contestata circostanza consistente nell’omessa registrazione di 722 fatture;

– il motivo è sia inammissibile, sia infondato;

– l’inammissibilità discende in primo luogo dal difetto di autosufficienza, non risultando trascritte in ricorso le parti del PVC e dell’avviso di accertamento fondanti le contestazioni, di guisa che è precluso alla Corte di potere riscontrare il loro effettivo o meno difetto di congruenza rispetto alla pronuncia della CTR;

– secondariamente, nel chiedere alla Corte di valutare nuovamente la sussistenza della causa di non punibilità, alla luce dell’articolazione del motivo, parte ricorrente sollecita il giudice della Legittimità a un riesame del merito della controversia, che non è in questa sede ammissibile;

– in ogni modo, poi, il mezzo è anche privo di fondamento;

– la CTR ha infatti accertato in fatto, come la questione riguardasse (pag. 2, riga n. 8) proprio “fatture emesse ma non registrate”, vale a dire nella sostanza – il mancato aggiornamento dei registri IVA e del libro giornale, questi ultimi registri contabili nei quali vengono annotate le fatture;

– in altri termini, dal punto di vista della irregolarità contabile, la contestazione della mancata registrazione delle fatture e quella del mancato aggiornamento dei registri costituiscono fatti materiali sovrapponibili, dal momento che se il contribuente non registra una fattura, contestualmente omette di aggiornare, come pure è doveroso, i ridetti registri contabili il primo dei quali deve indicare i dati di tutte le fatture emesse, e il secondo dei quali deve riepilogare nella loro interezza tutte le operazioni di fatturazione giorno per giorno svolte;

– inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la CTR ha anche preso in esame la scusante relativa alla forza maggiore (consistente nello spossessamento subito della società delle scritture, da parte della p.g. che ha proceduto al sequestro – pag. 3 righe 16 sino a 18) ritenendola, con accertamento di fatto non più censurabile in questa sede, effettivamente sussistente;

– inoltre, la CTR ha anche correttamente motivato non solo sulla sussistenza di tal circostanza, ma anche e soprattutto in ordine all’ulteriore elemento di fatto, pure oggetto di puntuale accertamento,secondo il quale sia pur sprovvista delle scritture contabili originali, la società ha evidentemente per altra via ricostruito il loro contenuto, integrandolo in via informale con le fatture non registrate e procedendo sulla base della contabilità così ricostruita alla presentazione della dichiarazione annuale;

il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto oggetto di sanatoria la mancata registrazione delle fatture, in forza della successiva condotta tenuta dal contribuente in sede di dichiarazione annuale;

il motivo è inammissibile, per plurime ragioni;

in primo luogo il mezzo risulta privo di indicazione della disposizione di legge che si assume violata e non contenendo le disposizioni richiamate in esso (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23 e 25) alcun richiamo al concetto di forza maggiore che qui rileva, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5;

ulteriore ragione di inammissibilità si rileva nel contenuto del motivo, che è in sostanza diretto a produrre un nuovo esame del merito, operazione non consentita a questa Corte;

in ogni caso, esso è nuovamente inammissibile in quanto fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi;

infatti, la CTR ha ritenuto, coerentemente con l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3049 del 08/02/2018) non solo e non tanto che la causa di non punibilità della forza maggiore di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997. art. 6, comma 5, ricorra in presenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore (quali sono senza dubbio il sequestro della contabilità, incluso il PC sul quale erano tenute le scritture) e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (non sussistendo misure adeguate che possano preventivamente porsi in atto a fronte di un sequestro permanente, come risulta dalla sentenza impugnata, dell’intera contabilità), ma ha incentrato principalmente se non addirittura esclusivamente, la propria statuizione sulla intervenuta sanatoria dell’irregolarità contestate;

– infatti, come si legge chiaramente nella sentenza gravata “..a prescindere dall’indisponibilità dei registri contabili….”tale irregolarità è stata sanata entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale”. Per l’effetto, come già affermato dai primi giudici, non si è compiuta alcuna evasione di imposta e non si è realizzato alcun danno per l’erario. Per tali motivi l’appello dell’ufficio deve essere respinto”;

– tal statuizione, infine, risulta costituire la vera ratio decidendi anche per parte ricorrente, che infatti la individua come tale proprio nell’esordio dell’articolazione del terzo motivo di ricorso (pag. 7 righe 6 e 7 del ricorso per cassazione;

– infine, il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia della CTR per violazione di legge, falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 e del D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 comma 5-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1 e art. 5, comma 4, per avere in sostanza il secondo giudice ritenuto essenziale l’assenza di evasione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni, senza indicare quale debba essere l’inquadramento normativo della fattispecie concreta;

– il motivo è infondato;

– sia pur indirettamente e senza dilungarsi sul punto, risulta dalla sentenza impugnata come la CTR abbia fatto applicazione e rimando al D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis in forza del quale “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”;

– è evidente invero che nel caso di specie non si è verificato alcun pregiudizio all’azione di controllo, in quanto la mancata registrazione si è perfezionata quando la società era stata già spossessata della contabilità, da parte della p.g. operante il sequestro, e non poteva quindi in alcun modo modificarne le risultanze in tal modo alterando gli esiti dell’esame della stessa da parte dei verificatori;

– ed è altrettanto vero che (come ha accertato la CTR, recependo le constatazioni degli stessi militari della GdF che hanno proceduto alla verifica) non vi è stata alcuna modifica nella determinazione della base imponibile, avendo la società provveduto a determinarla comunque, aliunde e con apprezzabile sforzo, e a presentare la prescritta dichiarazione;

– conclusivamente, il ricorso va rigettato;

– sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei gradi del merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese dei gradi del merito; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in Euro 15.000 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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