Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15011 del 02/07/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15011 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO
Imposte dirette
plusvalenze
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è dcmiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente
–
contro
BIONDI SANDRA, BIONDI ANDREA, rappresentati e difesi dall’avv.
Ciro Dell’Aquila ed elettivamente dcmiciliato in Roma presso
l’avv. Gianni Empii, invia Pisistrato n. 11;
–
controricarrentí –
avverso la sentenza della Carmissione tributaria regionale
della Toscana n. 62/13/08, depositata il 26 setteMbre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del l° ottobre 2013 dal Relatore COns. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per la
ricorrente e l’avv. Ciro Dell’Aquila per i controricorrenti;
udito
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Data pubblicazione: 02/07/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per casazione,
sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo
l’appello di Andrea Biondi e Sandra Biondi, nel giudizio pramosso
can l’inpugnazione di due avvisi di accertamento can i quali si
determinavano, ai fini dell’IRPEF per il
1999,
le plusvalenze
realizzate nediante la lottizzaziane e la successiva cessione di
valore di acquisto, al netto delle imposte, con il corrispettivo
percepito, ha rilevato che il primo era maggiore del secondo,
sicché non vi era stata alcuna plusvalenza, quanto piuttosto una
ndnusvalenza.
I contribuenti resistano can cantroricorso.
PEMTVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunciando motivazione contraddittoria
e insufficiente, l’amministrazione ricorrente deduce che,
nell’individuazione dei valori in relazione ai quali calcolare la
plusvalenza, la ammissione regionale avrebbe preso in
considerazione anche il terreno, censito ad un diverso nappale,
anch’esso ceduto, ma ad altro acquirente, e non oggetto
dell’accertanemto di cui ai due avvisi inpugnati.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
Dalla sentenza impugnata si evince che ad Andrea e Sandra
Biondi furono notificati due
avvisi
di accertamento, i cui
estremi sono incontroversi, onn i quali veniva recuperata la
plusvalenza realizzata can la vendita di terreni edificabili in
Altopascio nel 1999; che il giudice di primo grado accertò, nella
cessione dell’il gennaio 1999, a rogito notaio Raspini, “il
conseguimento di plusvalenze relative a cessione di terreni a
titolo oneroso”, rigettando il ricorso; che i cantribuenti
appellarono sul rilievo che essendo il valore di cessione
realizzato pari a lire 350.000.000,
ed il costo iniziale dei
terreni (aunentato dell’imposta di successione) di lire
398.000.000 vi era stata, invece, una ndnusvalenza di oltre lire
48.000.000;
che l’ufficio finanziario appellato ccntrodedusse
rilevando che il valore di cessione realizzato can la vendita era
pari a lire 250.000.000, nentre il valore normale del terreno,
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terreni edificabili in Altopascio, dopo aver posto a confronto il
aumentato dei costi deducibili, era pari a lire (150.069.000 +
23.083.000 =) 173.152.000, can una plusvalenza camplessiva di
lire 76.848.000.
Il giudice d’appello anzitutto rilevò che dagli atti di
campravendita redatti 1’11 gennaio 1999 si evinceva che i
contribuenti “vendettero n. 2 appezzamenti di terreno
edificatim… a due distinti soggetti”: l) alla società DAMA srl i
mappali 381 e 524 per il corrispettivo di lire 250.000.000; 2)
mappale 1021 per un corrispettivo di lire 100.000.000″.
Riportò poi, analiticamente scampasti, i valori del costo
di acquisto e dei corrispettivi percepiti tanto dei terreni
venduti alla srl DAMA che dei terreni venduti alla Inmobiliare
Valclaudia di Biancucci Valter e C. sas.
Il vizio di motivazione addebitato alla sentenza impugnata
emerge dall’affermazione che ciò si evinceva “dall’esame della
documentazione esistente nel fascicolo del processo, così dame
lamentato da parte appellante, e non contestato da parte
appellata”, laddove ad essere controverso è proprio l’oggetto
degli atti impositivi impugnati, se cioè essi sono riferiti alla
sola cessione dei terreni alla Dama, care sostenuto dall’ufficio
– parte appellata, che invece contestava il fatto che
l’imposizione avesse ad oggetto entraMbe le cessioni -, o anche
alla cessione dei terreni alla sas Val Claudia di Biancucci
Valter.
Solo eludendo l’esame di tale punto, senza fornire
motivazione in proposito ed affermando inesattanente che ciò non
fosse “contestato da parte appellata”, il giudice d’appello,
operando una scelta della quale non spiega le ragioni, ha
riformato la sentenza di primo grado perché, operata la samma dei
valori di acquisto, e delle somme percepite con la vendita, di
tutti i terreni, ha affermato che “nettendo a confronto i due
valori, così care analiticamente ricostruiti, si evince in
maniera semplice ed immediata che il valore iniziale è maggiore
dei corrispettivi percepiti per un importo di lire 48.349.734”.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata in relazione al motivo come accolto, e la causa rinviata,
anche per le spese, ad altra sezione della Cdmmissione tributaria
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alla ~filare Valclaudia di Biancucci Vàlter e C. sas il
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
regionale
della Toscana perché
TRIBUTARIA
MAT
verifichi la coerenzaERrog
dell’accertamanbo in fatto, procedendo quindi all’esame di
eventuali ulteriori motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza imm~ata
in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Toscana.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013