Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15010 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. un., 28/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27809/2019 proposto da:

D.B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo STUDIO LCA, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO CARDARELLI, e FILIPPO LATTANZI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 149/2019 della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 05/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, con sentenza n. 414/2018 (pubblicata il 26 luglio 2018), in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale, condannava il Dott. C.S. al pagamento della somma di Euro 64.517,00, e il Dott. D.B.I. al pagamento di quella di Euro 58.057,00, comprensive di rivalutazione ed interessi, nella loro qualità di Consoli presso il Consolato d’Italia a Izmir/Smirne (Turchia), il primo dal 30 maggio 2007 al 14 giugno 2010 e, il secondo, dal 20 agosto 2010 all’8 giugno 2014.

Gli illeciti contestati ai due citati diplomatici erano riferiti all’utilizzazione di conti correnti extra-bilancio, accesi presso la filiale della Citibank di (OMISSIS) ed intestati al Consolato d’Italia, dei quali non risultava alcuna traccia nella contabilità ufficiale dello stesso Consolato, alimentati con fondi provenienti da imprese private (verosimilmente a titolo di sponsorizzazioni), che venivano impiegati con prelievi in contanti, anche per attività di promozione culturale.

2. I due predetti diplomatici proponevano appello (il B. in via principale e il C. in via incidentale) avverso la suddetta sentenza contro il Procuratore regionale e il Procuratore generale della Corte dei Conti, che resisteva.

Con sentenza n. 149/2019 (pubblicata il 5 luglio 2019), la Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, riuniti i gravami, li respingeva entrambi, confermando l’impugnata sentenza. Il giudice contabile di secondo grado, in primo luogo, evidenziava, nell’adottata decisione, che i formulati appello avevano ad oggetto una fattispecie di responsabilità contabile inerente alla mancata rendicontazione, da parte degli appellanti, di somme introitate dal Consolato italiano in Turchia per essere destinate a finalità di promozione della cultura italiana ad (OMISSIS), gestite in collaborazione con il Centro culturale “(OMISSIS)” e la locale Associazione culturale e di amicizia italiana, che supportava il menzionato Centro nello svolgimento dei corsi di lingua italiana.

Sulla base di questa premessa, lo stesso giudice di appello riteneva la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione alle condotte realizzate dagli appellanti, in quanto riconducibili al Consolato, ancorchè le somme utilizzate fossero affluite in conti correnti estranei alla contabilità ufficiale della sede consolare.

In proposito, la citata Corte di secondo grado osservava come non potesse sostenersi, nella vicenda in questione, la natura privata dell’attività di promozione culturale per la quale erano state impegnate le predette somme, sul presupposto che il D.P.R. n. 18del 1967 (relativo all’Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), pur se più volte aggiornato, aveva, fin dalla sua prima formulazione, previsto, all’art. 45, l’inclusione, nella sfera delle funzioni che l’ufficio consolare svolge nell’ambito del diritto internazionale, anche quelle consistenti nello “sviluppare le relazioni internazionali”.

Inoltre, il giudice contabile di seconde cure riteneva che doveva riconoscersi natura pubblicistica al Centro culturale “(OMISSIS)” alla stregua del contenuto dell’accordo tra il Consolato e l’Associazione culturale e di amicizia italiana (stipulato nel 1995 e rivisto nel 1998) per l’apertura dello stesso Centro culturale.

Il giudice contabile di appello escludeva, altresì, che le somme transitate sui conti correnti utilizzati dai due appellanti potessero considerarsi di natura privata, non risultando rilevante, in senso contrario, la circostanza che i conti stessi erano stati accesi presso un istituto di credito diverso da quello autorizzato a svolgere il servizio di tesoreria per gli Uffici consolari all’estero.

Quanto al merito dei gravami, la Sezione centrale contabile di appello ne ravvisava l’infondatezza non potendo dubitarsi che la responsabilità contestata agli appellanti era – con riguardo ai fatti pacificamente accertati nella loro oggettività – di tipo contabile e che alla materia contabile afferiva la normativa di riferimento considerata violata, nè poteva ritenersi sussistente alcuna scriminante sul piano soggettivo.

3. D.B.I. ha proposto ricorso avverso la citata sentenza contabile di appello dinanzi a queste Sezioni unite, affidandolo a due complessi motivi riferiti alla deduzione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice civile turco e alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile.

Si è costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale riferito a due motivi, C.S. ed ha resistito con controricorso anche il Procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, con il quale ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, di infondatezza del ricorso principale. Le difese di entrambi i ricorrenti hanno anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE DI D.B.I..

1. Con il suo primo motivo il ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – la violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 102 e 103 Cost., nonchè degli artt. 1 e 13 Cel Codice di giustizia contabile, sostenendo che, nel caso in questione, la giurisdizione non spetta alla Corte dei conti, in quanto il Centro culturale “(OMISSIS)” di (OMISSIS) è da considerarsi persona giuridica di diritto privato, non rientrando tra quegli enti soggetti alla vigilanza e al controllo del Ministero degli affari esteri, nè tantomeno riceve sovvenzioni pubbliche, con la conseguente violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile.

2. Con il secondo motivo il D.B.I. ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., prospettando il difetto ci giurisdizione del giudice italiano (e, in specificamente, della Corte dei conti), dovendo la giurisdizione ritenersi spettante al Giudice turco ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 14 dell’Hukuk Muhakemeleri Kanuuu (cioè del codice di procedura civile di quello Stato) e degli artt. 1 e 40 della Milletlerarasi Ozel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkinda Kanun (L. n. 5718 sul diritto internazionale privato turco), mentre l’azione di responsabilità contro il Presidente del “Centro culturale (OMISSIS)” avrebbe dovuto essere eventualmente promossa ai sensi del Codice della associazioni (Dernekler Kanunu), dinanzi al Tribunale civile di Smirne.

RICORSO INCIDENTALE DI C.S..

1. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale C.S. ha denunciato – ai sensi degli artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 8 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103 Cost., nonchè degli artt. 1 e 13 del Codice di giustizia contabile, sul presupposto dell’asserito difetto di giurisdizione del giudice contabile stante la natura giuridica privata del Centro culturale (OMISSIS) e dell’insussistenza di un danno all’affidabile come erariale.

2. Con il secondo motivo il citato ricorrente incidentale ha dedotto la violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 1 e dell’art. 6 della CEDU, e, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice contabile italiano per insussistenza del requisito soggettivo di agente contabile.

3. Ritengono queste Sezioni unite che innanzitutto, i due ricorsi vanno riuniti, stante l’evidente connessione oggettiva tra gli stessi.

Si può, inoltre, procedere anche all’esame congiunto dei quattro esposti motivi, siccome con essi si contesta – in relazione ai fatti relativi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio – la sussistenza della giurisdizione contabile per asserita violazione dei suoi limiti esterni ed anche la possibile sottoposizione della cognizione degli illeciti loro addebitati alla giurisdizione turca.

4. I ricorsi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono.

Occorre, infatti, rilevare che – sulla scorta della valutazione dei fatti così come oggettivamente accertati – ai due ricorrenti è stata ascritta una responsabilità contabile per non aver essi provveduto alla necessaria rendicontazione contabile di somme pacificamente introitate dal Consolato italiano in Turchia, ancorchè asseritamente destinate a finalità culturali gestite per il tramite e con la collaborazione del centro culturale “(OMISSIS)” (del quale il Console pro tempore presiedeva il Comitato direttivo), la cui associazione – ad avviso dei medesimi ricorrenti – avrebbe natura giuridica privata (qualificazione, peraltro, del tutto verosimile, in considerazione della circostanza che la stessa è stata costituita, come Sezione Culturale del Consolato d’Italia in (OMISSIS), il 6 ottobre 1995, in virtù della collaborazione del Consolato d’Italia, della già esistente Associazione Culturale e di Amicizia Italiana e dell’allora esistente Istituto Italiano di Cultura di (OMISSIS), nonchè dell’individuazione del suo compito principale, consistente nella promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana, in tutte le sue forme, per contribuire ad un sempre maggiore sviluppo della reciproca conoscenza e delle relazioni culturali tra Italia e Turchia).

Senonchè, quel che rileva ai fini della determinazione della sussistenza o meno della giurisdizione contabile non può essere influenzato dalla individuazione della natura propria di detta associazione, dovendosi ritenere prioritaria la valutazione della condotta in concreto addebitata ai due ricorrenti nell’utilizzazione celle somme affluite sui conti correnti intestati al Consolato italiano (accesi presso la filiale della Citibank di (OMISSIS)) e, quindi, da ricondurre alla gestione diretta del Console, al fine di verificare gli obblighi incombenti per legge in capo al D.B. e al C..

Ed è indubbio, a tal proposito, che gli stessi – in base agli accertamenti di merito compiuti nell’impugnata sentenza – abbiano disposto di somme di pertinenza pubblica (pur se destinate al perseguimento di finalità di promozione culturale affidate alla cura del Ministero) assoggettate alle regole di gestione e di rendicontazione delle contabilità pubblica, la cui mancata osservanza si è tradotta, perciò, nella produzione dell’individuato danno erariale.

Al cospetto di tali emergenze non è discutibile che la cognizione delle condotte ascritte ai due ricorrenti rientra nell’ambito delle valutazioni di merito riconducibili alla giurisdizione propria del giudice contabile, senza, perciò, che si sia venuta a determinare alcuna violazione dei limiti esterni della stessa.

Da ciò consegue anche l’esclusione di ogni possibile spettanza di detta cognizione alla giurisdizione turca per effetto dell’operatività del principio di extraterritorialità da applicare ai comportamenti – implicanti danni erariali a carico dello Stato italiano per omessa rendicontazione della contabilità pubblica – di dirigenti, funzionari o dipendenti assegnati ad organismi nazionali siti all’estero, quali i Consolati italiani. La disciplina di diritto turco poteva riguardare tipologie di controversie in cui era involto direttamente il suddetto Centro culturale, ritenuto come soggetto privato di diritto anatolico, ma non il Consolato italiano (come, invece, rimasto accertato nel caso ci specie) e la sua contabilità, ovviamente rientranti nell’ambito delle regole, delle responsabilità e, quindi, della giurisdizione italiane.

5. In definitiva, previa loro riunione, entrambi i ricorsi vanno respinti, senza che debba adottarsi alcuna statuizione sulle spese, in virtù cella sola costituzione del Procuratore generale presso la Corte dei Conti.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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