Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15010 del 21/07/2016
Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1566/2013 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MURATTE
82, presso lo studio dell’avvocato PIERGIUSEPPE SURIANELLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SACCO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EDILCAPEZZUOLI SRL, C.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 694/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 24/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. B.G. ha citato la Edilcapezzuoli s.r.l. davanti al tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori eseguiti nell’immobile di sua proprietà; la Edilcapezzuoli s.r.l. chiamava in garanzia l’architetto C.M.. Il tribunale rigettava la domanda e la B. proponeva appello.
2. La Corte fiorentina rigettava l’appello sulla considerazione che non era stata impugnata la decisione di primo grado, nella parte in cui escludeva la responsabilità dell’impresa ex art. 2043 c.c. e perchè l’azione di inadempimento era infondata, atteso che i lavori, pur non espressamente previsti nell’originario progetto, erano comunque riconducibili alla volontà della committente, essendo stata la Edilcapezzuoli s.r.l. esonerata da ogni responsabilità in proposito.
3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, B.G., che deposita altresì memoria difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e art. 2043 c.c., nonchè omesso esame su un punto decisivo.
2. Il motivo è certamente inammissibile nella sua seconda parte, non essendo indicato in modo specifico quale sia l’omissione lamentata, se sia stata oggetto di discussione nel corso del giudizio di merito e per quale motivo debba ritenersi decisiva. Quanto alla lamentata violazione di legge, anche essa non risulta affatto argomentata nello sviluppo del motivo, che contiene piuttosto una valutazione di merito, peraltro non specifica, in ordine al contenuto dei primi tre motivi di appello. La ricorrente sostiene di aver censurato la decisione del tribunale di Firenze laddove escludeva la responsabilità del fatto illecito dell’impresa, limitandosi però ad affermare che la sentenza ha trovato puntuale e completa critica “nei primi tre motivi di appello (sopra riportati)”, senza indicare passi specifici o conclusioni formali dalle quali dovrebbe risultare tale circostanza, non essendo sufficiente il richiamo ai motivi riportati integralmente nella parte in fatto del ricorso. Tale modus operandi difetta di specificità e costringerebbe la Corte ad un riesame complessivo degli atti del giudizio di merito al fine di valutare se l’eccezione di parte sia o meno fondata.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, 1453, 1455 e 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che sarebbe mancata la prova di una specifica autorizzazione dell’impresa al taglio delle due porzioni di fondazioni che hanno pregiudicato la statica dell’edificio.
4. Il motivo è inammissibile prima di tutto nella parte in cui lamenta violazione di legge e poi sostiene la ricorrenza di un vizio logico nel ragionamento della Corte (cfr. pag. 39). In secondo luogo, il motivo è inammissibile perchè deduce plurime violazioni di legge senza minimamente illustrarle, non essendo certo sufficiente invocare genericamente la mancata applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova e la violazione delle norme che governano la valutazione della prova (pagine 40-41).
5. Il motivo si sostanzia, in realtà, in valutazioni di merito in ordine all’interpretazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti, senza che emergano illogicità evidenti e tali da disarticolare il costrutto argomentativo della decisione; il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001). Peraltro, non può omettersi di considerare che le considerazioni della Corte si basano su un accertamento di fatto contestato dalla ricorrente, ma non certo rivedibile in sede di legittimità relativo alla riconducibilità dei lavori alla volontà della committente, con esonero dell’impresa.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016