Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15010 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15010 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Moulin Rouge s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Marianna Dionigi 57, presso lo studio dell’avv. Claudia De Curtis, rapp.to e difeso
dall’avv. Leonardo Paoletti , giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
373/3/12

depositata il 4/12/12

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Moulin Rouge s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
sovietà contribuente

contro la sentenza della CTP di Benevento n. 379/11 che ne aveva

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 02/07/2014

respinto

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TFM030300473/2010 per ires e

irap 2005 . Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il
rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per l’adunanza della
Corte in Camera di Consiglio.

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,
in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c..
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli arti. 37 e 38 del dpr 600/73, in
relazione all’art. 360 n.3 c.p.c..
Le censure sono inammissibili in quanto prive di specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 e 109
del TUIR, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.. Quanto asserito dai giudici nella parte motiva
della sentenza in ordine alla documentazione dei costi non troverebbe riscontro oggettivo.
La censura è inammissibile: l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa- quale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito.
Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 12 della L. 212/2000, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso l’illegittimità dell’avviso di accertamento nonostante l’assenza di un processo verbale di constatazione.
La censura è infondata. Questa Corte ha affermato (Sent. n. 5374 del 7 marzo 2014) che
l’articolo 12, 7 0 comma dello Statuto del contribuente si riferisce, in generale, ai verbali di
chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio di
attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, muove nella direzione
dell’ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase d’indagine. E
non ha rilievo la denominazione formale dei verbali redatti dai verificatori, di guisa che il

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Motivi della decisione

termine dilatorio di sessanta giorni deve essere rispettato anche qualora il verbale, non denominato formalmente come «pvc», sia un verbale meramente descrittivo delle operazioni di
verifica. L’impiego di una locuzione generica come «verbale di chiusura delle operazioni>,
contenuta nel 7 0 comma della norma in esame, difatti comprende tutte le possibili tipolo-

dello statuto dei diritti del contribuente, pure a fronte di più tipologie di verbali, di una locuzione meramente descrittiva, che ascrive rilievo, di per sé, alla circostanza che il verbale concluda la fase istruttoria di accesso, verifica o ispezione nei locali. Una tale scelta è d’altronde
coerente con l’evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni
soggettive dell’erario possono esaurirsi nell’esercizio imparziale di un potere ad imperatività
mitigata, che si arresta all’acquisizione delle informazioni utilizzabili ed al mero controllo
dell’osservanza degli obblighi strumentali dei contribuenti. Riconoscere l’esercizio del diritto
al contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione significa, appunto, determinare le condizioni affmché
l’amministrazione possa valutare il proprio interesse non soltanto alla luce degli elementi
raccolti, ma anche in base alle osservazioni su di essi rese dal contribuente.
La circostanza che, nel caso in esame, sia stato redatto un verbale di accesso in data
8/1/2010 – come assunto dalla ricorrente-,o 8/1/2008- come affermato in sentenza- , e che
l’avviso di accertamento sia stato notificato alla società il 17/3 /2010, oltre il termine di cui
all’art. 12 comma 7 cit., a seguito dell’esame della documentazione in tale fase acquisita,
porta ad escludere la sussistenza dell’assunta violazione, pur in assenza di un successivo
processo verbale di constatazione.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P.Q.M.

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gie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto. Ciò consegue dall’impiego nel 7 0 comma dell’articolo 12

la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni-

Così deciso in Roma, 8/5/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

residente

i

id’o Cicala

ficato pari a quello dovuto per l’ impugnazione

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