Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1501 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7254-2013 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23,

presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIETRO GIORGIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DIREZIONE

PROVINCIALE DI PIACENZA;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23,

presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIETRO GIORGIS;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA;

– intimata –

avverso la decisione n. 400/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

M.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 400/04/2012, depositata il 27.02.2012 dalla Commissione tributaria centrale, sez. di Bologna, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento impugnato, relativo alla rideterminazione del reddito d’impresa dell’anno d’imposta 1983.

Ha rappresentato che a seguito di verifica presso la propria azienda, esercente attività di allevamento e commercio di bovini, la GdF aveva sollevato numerosi rilievi, ai fini IVA. Sulla base del processo verbale di constatazione l’Agenzia delle entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento, uno ai fini Iva, e altri due per recupero di imposte a titolo di Irpef e Ilor, oltre che sanzioni, relativamente agli anni d’imposta 1983 e 1984.

Avverso l’atto impositivo inerente l’annualità 1983 il contribuente aveva adito la Commissione tributaria di I grado di Piacenza, che aveva rigettato il ricorso. Le successive impugnazioni del M. erano state rigettate dalla Commissione tributaria di II grado di Piacenza, mentre, con la decisione ora al vaglio della Corte, accolte parzialmente dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna. I giudici tributari hanno ritenuto corretto l’accertamento induttivo eseguito dai militari della GdF e la rideterminazione del reddito mediante la percentuale di ricarico, applicata già al reddito di un precedente anno d’imposta. Hanno invece accolto le ragioni del contribuente in riferimento della presunta cessione di oltre cinquemila capi di bestiame, mai dichiarata.

Il ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi.

Con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente sostenuto la sussistenza dei presupposti per espletare un accertamento induttivo;

con il secondo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè per omessa e insufficiente motivazione in merito al principio di autonomia dei periodi d’imposta, con illegittimo calcolo della percentuale di ricarico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver erroneamente rideterminato il reddito d’impresa applicando all’anno d’imposta 1983 la percentuale di ricarico accertata per l’anno d’imposta 1982;

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, per quanto in essa soccombente, con ogni conseguente statuizione.

Si è costituita l’Agenzia, contestando i motivi del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Con ricorso incidentale ha a sua volta impugnato la sentenza, dolendosi, con un unico motivo, della insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), perchè erroneamente i giudici tributari non avevano riconosciuto la presunta cessione di 5.652 capi di bestiame.

Ha pertanto chiesto la cassazione della pronuncia per quanto in essa soccombente.

Il M. ha a sua volta depositato controricorso al ricorso incidentale, contestandone le ragioni e chiedendone il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo, con il quale ci si duole dell’assenza di presupposti per l’espletamento di un accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, è infondato.

Il contribuente afferma che all’accertamento induttivo può farsi ricorso solo in presenza violazioni contabili che al contrario, nel caso di specie, non sarebbero state rilevate nel corso della verifica, emergendo invece la regolarità delle scritture. Sennonchè il motivo sfiora l’inammissibilità, incorrendo nel difetto di autosufficienza perchè l’affermazione, secondo cui i militari accertatori avevano constatato la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, doveva essere accompagnata dalla riproduzione, sia pur per estratto, dei passaggi del processo verbale di constatazione in cui tali affermazioni erano state riportate.

In ogni caso esso non coglie nel segno perchè l’art. 39, comma 2, cit., lett. d), autorizza l’accertamento induttivo non solo in presenza di gravi, ripetute e numerose irregolarità contabili, ma anche per l’emersione di gravi e ripetute omissioni o false o inesatte indicazioni. Ebbene, i giudici tributari hanno affermato che “nella contabilità del ricorrente, sia pur istituita a norma di legge, si rilevano numerose e ripetute irregolarità, conseguenti ad accertate violazioni degli obblighi di registrazione di acquisti e di vendita senza fatture. Ciò consente, quindi, il ricorso all’accertamento induttivo…”.

Nella pronuncia si è pertanto messo in evidenza che, al di là della regolare istituzione della contabilità, le irregolarità ed omissioni riscontrate hanno messo in discussione la sua attendibilità, con conseguente insorgenza dei presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo.

Il secondo motivo è invece fondato. Con esso il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione, nonchè del vizio motivazionale della decisione, per aver rideterminato il reddito dell’anno d’imposta 1983, applicando alla cessione non dichiarata di bovini una percentuale di ricarico pari a quella già utilizzata dall’Ufficio per l’anno d’imposta 1982, non contestata dalla parte e divenuta definitiva.

A parte la contestuale, denuncia dell’error iuris e del vizio di motivazione, che tuttavia, in considerazione dello sviluppo argomentativo del motivo, non inficia la comprensibilità del suo contenuto e la distinzione delle critiche, questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’adozione del criterio induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, – quello cui l’Agenzia ha fatto ricorso- impone all’Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce (Cass., 6579/2008; 24709/2016), sicchè non è censurabile l’affermazione del giudice tributario, il quale abbia annullato l’accertamento, escludendo la possibilità di desumere il reddito relativo ad un’annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi in senso contrario.

A tale orientamento, ormai consolidato e a cui questo Collegio intende dare continuità, non si è conformata la Commissione tributaria centrale, che si è invece affidata alle sole risultanze di un accertamento analitico, relativo all’anno 1982, a cui il contribuente risultava non essersi opposto.

Il motivo va dunque accolto e in riferimento ad esso la sentenza va cassata.

Esaminando ora il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, con il quale, sotto il profilo del vizio motivazionale, il ricorrente denuncia l’errore in cui il giudice della Commissione centrale sarebbe incorso nella quantificazione delle rimanenze per presunta cessione di 5.652 bovini, riconoscendo invece che il mancato rinvenimento di 5.215 di essi fosse addebitabile all’indice di mortalità dei capi di bestiame commercializzati, il motivo è fondato.

Deve innanzitutto premettersi che, per quanto messo in evidenza dallo stesso Ufficio, il recupero di reddito d’impresa derivante dalla presunta cessione di quei 5.652 capi, mai dichiarati, afferisce in ogni caso all’anno d’imposta 1984, per essere fondata sulla constatata differenza tra le giacenze risultanti all’1 gennaio 1984 e gli acquisti eseguiti sino al 14 febbraio 1984, a fronte delle rimanenze di capi di bestiame risultanti sempre al 14, febbraio 1984. Dunque in alcun modo la diversa determinazione delle rimanenze poteva incidere sulla rideterminazione del reddito relativo all’anno d’imposta 1983, come infatti non ha inciso.

Ciò chiarito, con riferimento al vizio di motivazione, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, si è affermato che esso, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottatè, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., ord. n. 12967/2018; 19547/2017; 17477/2007).

Ebbene, nella sentenza il giudice, quanto all’indice di mortalità dei bovini – cui il contribuente vorrebbe ricondurre la discrasia tra giacenze più acquisti di bestiame e rimanenze di capi alla data del 14 febbraio 1984 – ne ha valorizzato la percentuale, nella misura invocata dal M., sulla base di studi condotti da organismi qualificati, applicando infine la percentuale del 7% al numero di capi acquistati dal contribuente tra il 1979 e gli inizi del 1984 (74.500).

Tale tipo di motivazione, fondata esclusivamente su studi, che, pur quando di prestigio, non sono stati in alcun modo rapportati alla concreta realtà della attività imprenditoriale del contribuente, nè sono stati almeno in parte confermati dalla allegazione di documentazione veterinaria e sanitaria pur necessaria, evidenzia la completa insufficienza argomentativa.

Ne deriva la fondatezza della critica formulata dall’Agenzia ed il conseguente accoglimento del motivo.

La sentenza va dunque cassata anche in riferimento al motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate.

In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, e va rigettato il primo motivo del ricorso principale. La sentenza va cassata, nei limiti dei motivi accolti, ed il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna, che in diversa composizione provvederà a rideterminare il reddito d’impresa dell’anno d’imposta 1983, oltre che a liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale; rigetta gli altri; cassa la sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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