Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1501 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 22/01/2018, (ud. 19/10/2017, dep.22/01/2018),  n. 1501

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 30.12.2013, B.M.L. agiva in manutenzione del possesso iure proprietatis di un immobile sito in (OMISSIS), contro la costruzione eretta da una vicina, S.M.R., a distanza inferiore a quella legale.

Resistendo la convenuta, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile la domanda, perchè proposta decorso il termine di cui all’art. 1170 c.c.

Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato dalla B. al medesimo Tribunale, in composizione collegiale, era respinto con ordinanza del 6.10.2014, emessa nei confronti di A., R., V. e C.G., quali eredi di S.M.R..

2. – Contro cui la B. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso R., V. e C.G..

Attivato il procedimento camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c., n. 5 su proposta d’inammissibilità del consigliere relatore, parte ricorrente ha depositato memoria.

3. – Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che il procedimento possessorio in oggetto, essendo stato instaurato nel 2013, è soggetto al testo vigente dell’art. 703 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 convertito in L. n. 80 del 2005.

Orbene, questa Corte ha già avuto moto di osservare (v. ordinanza n. 12361/15) che “(l)a versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com’è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. L’art. 703 c.p.c., comma 4 infatti, rimette all’iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all’emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all’ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione (…). Ciò posto, l’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies e art. 703 c.p.c., comma 3 in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinchè possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02). Infatti (come osservato da Cass. n. 3629/14, di cui quanto segue riproduce pressochè identicamente la motivazione) delle due l’una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all’esito dell’eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4 fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l’unico provvedimento decisorio sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest’ultima norma, si pone un’ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell’ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un’efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacchè applicandosi l’art. 669-octies c.p.c., u.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili: art. 703 c.p.c., comma 2), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi, da ritenersi senz’altro preferibile per ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l’estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4 determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell’art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l’ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l’applicazione dell’art. 669-octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell’art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l’ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato. (Va aggiunto, che tale ultima soluzione interpretativa non si pone per nulla in contrasto con il principio costituzionale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cognizione piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l’effettivo svolgimento di un giudizio presidiato dalle forme della cognizione piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opzione. Si pensi, oltre al già citato esempio del decreto e dell’ordinanza ingiuntiva, al procedimento sommario di cognizione, ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., la cui ordinanza finale, se non appellata, passa in cosa giudicata sostanziale: art. 702-quater c.p.c., comma 1; e ai molteplici casi in cui il medesimo procedimento è stato obbligatoriamente esteso dal D.P.R. n. 150 del 2011) (…). Ragioni opposte alla conclusione raggiunta non possono trarsi dalla circostanza che nel caso in oggetto il Tribunale abbia regolato le spese. In disparte la soluzione del problema – anch’esso dettato dal nuovo testo dell’art. 703 c.p.c. – se siano compatibili col procedimento possessorio l’art. 669-septies c.p.c., comma 2 e art. 669-octies c.p.c., comma 7, è assorbente il rilievo che, anche ad ipotizzare la risposta negativa, con la nuova disciplina la prosecuzione o non del giudizio con le forme della cognizione piena dipende dall’istanza dell’una e/o dell’altra parte, e non più dall’ordinanza interinale del giudice il quale provveda a fissare d’ufficio l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. L’assimilazione di tale provvedimento ad una sentenza (con le conseguenze esplicitate da Cass. S.U. n. 480/99 e successive conformi) non è più predicabile, dunque, se non a causa del e limitatamente al capo relativo alle spese; il quale, tuttavia – e a prescindere, come s’è detto, dall’ammissibilità o non del regolamento delle spese nella fase sommaria -, nel caso in esame non è investito da uno specifico motivo d’impugnazione”.

Tale principio, perfettamente applicabile al caso di specie, conduce alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui non ostano i precedenti di questa Corte richiamati nella memoria difensiva di parte ricorrente, relativi alla disciplina del procedimento possessorio anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005.

4. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. – Spese, liquidate come in dispositivo, e raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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