Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1501 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. II, 21/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. PAOLA DIANA, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste

depositata il 26 ottobre 2009 (n. 577/09 – n. 237/09 RG SIVS);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che P.P., con atto depositato nella cancelleria del

giudice a quo il 26 novembre 2009, ha proposto ricorso per cassazione

avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Trieste,

depositato il 26 novembre 2009, che ha rigettato la richiesta di

liquidazione dei compensi professionali presentata dal difensore Avv.

Paola Diana.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.P., con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo il 26 novembre 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Trieste, depositato il 26 novembre 2009, che ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali presentata dal difensore Avv. Paola Diana.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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