Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1501 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3527-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GUARDO & NIGRO SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130-10,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALDO BURGIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

nonchè contro

CONCESSIONARIO SERIT SICILIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2008 della COMM. TRIB. REG. DELLA SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, il concessionario per la riscossione Montepaschi Serit spa notificava alla società Guardo e Nigro snc una cartella di pagamento relativa ad Ilor per gli anni 1996 e 1997 e Irap per l’anno 1998.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che lo accoglieva con sentenza n. 136 del 2004.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 18.12.2008. Il giudice di appello affermava che l’Agenzia delle Entrate era legittimata ad effettuare l’iscrizione a ruolo provvisorio soltanto dopo la decisione sul ricorso avverso gli avvisi di accertamento ad opera della Commissione tributaria provinciale, presso cui il ricorso contro gli avvisi era ancora pendente.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo, deducendo la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società Guardo e Nigro snc resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Dalla cartella di pagamento, trascritta nel ricorso, risulta che l’iscrizione a ruolo aveva per oggetto la somma esigibile a seguito della semplice notifica degli avvisi di accertamento, prima dell’intervento di pronunce giurisdizionali.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 comma 1, vigente ratione temporis, prevedeva espressamente che, dopo la notifica dell’atto di accertamento, l’Ufficio poteva procedere alla iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, della metà delle imposte accertate in maniera non definitiva. Il sopravvenuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, non ha esplicato alcun effetto abrogativo implicito sul D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, attesi i differenti ambiti applicativi delle due norme. il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa; il sopravvenuto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione non esplica alcun effetto nei confronti del primo comma del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi. (Sez. 5, Sentenza n. 12791 del 10/06/2011, Rv. 618376).

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della società, che condanna al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro mille n; compensa le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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