Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15009 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 28/05/2021), n.15009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9906/2016 proposto da:

P.R., e PE.RO., rappresentati e difesi dall’Avvocato

EZIO BONANNI, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2, sc. B int. 3;

– ricorrenti –

contro

CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. – in

persona del Presidente e Amministratore Delegato M.M.,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PATRIZIA CRUDETTI, ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA. P.za

BORGHESE 3;

– controricorrente –

e contro

PA.EL.MA., e PI.TO., rappresentati e difesi

dall’Avvocato GAETANO MARCIANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2018/2015 della CORTE d’APPELLO di ROMA

pubblicata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1143/2010, il Tribunale di Latina dichiarava decaduti P.R. e PE.RO. dal diritto di prelazione per l’acquisto dell’appartamento di proprietà CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. sito in (OMISSIS), condotto in locazione; conseguentemente veniva rigettata la domanda dei medesimi di dichiarare la nullità dell’atto di compravendita dell’immobile effettuata dalla CONSAP in data 11.5.2005 in favore di PA.EL. e PI.TO., nonchè la emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che disponesse il trasferimento della proprietà, ordinandosi ai P. il rilascio dell’immobile.

Avverso detta sentenza i soccombenti proponevano appello, insistendo – previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non espletati in primo grado (prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU) – per l’accoglimento delle suddette domande.

Gli appellati, costituitisi, contestavano la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 2018/2015, depositata in data 27.3.2015, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava l’ordine di rilascio dell’appartamento. In particolare, la Corte di merito richiamava quanto evidenziato dal Tribunale di Latina, secondo il quale la CONSAP aveva invitato Pe.Ro. ad esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’appartamento condotto in locazione, specificando che la comunicazione era valida anche per i familiari conviventi e che la medesima era stata ricevuta dal figlio P.R. in data 21.7.2000; che in data 13.9.2000 quest’ultimo sottoscriveva una proposta di acquisto irrevocabile con impegno a stipulare l’atto definitivo in data 30.10.2000; che la CONSAP contattava numerose volte P.R. convocandolo davanti a un Notaio (telegrammi del 18.10.2001, del 23.11.2001, lettera del 13.11.2002); che a quest’ultima missiva il P. rispondeva di aver incontrato funzionari della società che gli avrebbero indicato verbalmente un diverso termine ultimo per la stipula del definitivo e cioè entro il 2003; che seguiva ulteriore lettera della CONSAP del 6.12.2002 in cui il P. era di nuovo convocato presso il Notaio; che il P. rispondeva che il rogito sarebbe stato stipulato entro il 2003 e che era in corso la pratica di mutuo; che la CONSAP, in data 12.3.2003 invitava ancora una volta il P. alla stipula del definitivo, rammentando anche, come già indicato nella lettera precedente, che in caso di mancata sottoscrizione l’immobile sarebbe stato alienato a terzi; che, in mancanza del rispetto dei termini, la CONSAP annunciava al P. che l’immobile sarebbe stato alienato a terzi (lettera del 16.5.2003); che il convenuto Pi. offriva di acquistare l’immobile impegnandosi a sottoscrivere il rogito entro il 15.1.2005; che la società invitava Pe.Ro. a esercitare il diritto di prelazione, ma questi specificava di avere già esercitato il diritto di prelazione e che non si era addivenuti al rogito in quanto la CONSAP non produceva al Notaio la certificazione attestante la provenienza e la titolarità dell’immobile precludendo la stipula del definitivo; che nelle lettere precedenti tale questione non era stata mai sollevata; che la CONSAP, con raccomandata del 4.2.2005, imponeva di versare la somma di Euro 30.000,00 entro il 7.3.2005, senza computare quelle già corrisposte da P.R., ormai decaduto dal diritto di prelazione; che P.R. inviava due bonifici di Euro 10.000,00 ciascuno; che la CONSAP, in data 15.3.2005, inviava una missiva rammentando che P.R. era ormai decaduto, per cui anche Pe.Ro. doveva considerarsi decaduto dal diritto di prelazione; che l’atto di compravendita con Pa. e Pi. avveniva in data 11.5.2005, ben oltre i termini concessi infinite volte agli attori. La Corte d’Appello osservava che non vi fosse alcuna censura circa la ricostruzione analitica dei fatti sopraesposti, che avevano indotto il Giudice di primo grado a dichiarare gli appellanti decaduti dal diritto di prelazione, se non quella di non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti, che però si palesavano inutili atteso che le circostanze illustrate a fondamento della decisione erano tutte documentalmente provate. Pertanto, la sentenza di primo grado veniva confermata relativamente alla pronuncia dichiarativa della decadenza dal diritto di prelazione, mentre veniva rigettata la domanda di rilascio del bene formulata dai convenuti Pa. e Pi., in quanto l’immobile era detenuto in forza di un valido rapporto di locazione in cui gli acquirenti erano succeduti alla CONSAP dopo l’acquisto.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione P.R. e Ro. sulla base di dieci motivi. Resistono la CONSAP, nonchè Pa.El. e Pi.To., con rispettivi controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112 e 111 c.p.c., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 230 c.p.c. e segg., artt. 244 c.p.c. e segg. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, sottolineando di aver richiesto, fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti Pa., Pi. e del legale rappresentante di CONSAP, prova testimoniale e CTU; sicchè il Tribunale rigettava tali richieste istruttorie; e la Corte d’Appello riteneva che esse fossero inutili atteso che le circostanze illustrative a fondamento della decisione erano tutte documentalmente provate.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Pertanto, la Corte di merito ha, tra l’altro, correttamente motivato la decisione, ritenendo che le istanze istruttorie avanzate dai P. fossero del inutili, atteso che le circostanze illustrate a fondamento della decisione erano tutte documentalmente provate e non minimamente contestate dagli appellati (in particolare i pagamenti intervenuti quando i ricorrenti erano entrambi decaduti dal diritto di prelazione).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c. e delle norme del giusto processo – art. 360 bis c.p.c., n. 2, in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 1218,1223 e 1453 c.c. e/o artt. 1418 c.c. e segg., ovvero ex art. 1423 c.c., ovvero art. 1343 c.c., ovvero art. 1344 c.c., ovvero art. 1345 c.c., ovvero ex artt. 1175,1337,1338,1366,1375 c.c., ovvero della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109 e ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″ là dove, nel giudizio di merito, essi facevano valere diversi profili di responsabilità in solido di CONSAP, Pa. e Pi. (violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede in ragione della violazione del diritto di prelazione; nullità dell’atto pubblico per violazione delle norme di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109 e della L. n. 392 del 1978, art. 38; nullità dell’atto di cessione ex artt. 1423,1343,1344 e 1345 c.c.; vincolo di indisponibilità degli immobili rispetto alla loro vocazione ai sensi della L. n. 1152 del 1935; responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale, avendo accolto parzialmente il gravame, avrebbe dovuto pronunciarsi anche in ordine a tutti i fatti ulteriori e in ordine alle domande e richieste degli odierni ricorrenti. Secondo i ricorrenti la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori nell’atto di appello era diretta a rendere la prova dell’assunto dell’atto di citazione e dei fatti ivi dedotti, per cui presuppone la contestazione dei fatti accolta dal Tribunale (veniva evidenziato che i Pa. – Pi. in data 22.10.2004 avevano versato alla CONSAP Euro 30.000,00 ai fini dell’acquisto dell’immobile, e ciò almeno 3 mesi prima rispetto all’esercizio del diritto di prelazione da parte dei ricorrenti e circa 5 mesi prima rispetto ai versamenti effettuati da P.R. per Euro 20.000,00”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – In tema di ricorso per cassazione, non è infatti consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

2.3. – Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

2.5. – Invero, il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attengono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

Viceversa, i ricorrenti mostrano di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non è, infatti, quello di condividere o non condividere la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che appunto, nel caso di specie, è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano l'”Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″ là dove la sentenza impugnata avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: Pe.Ro. aveva esercitato il diritto di prelazione e versato nel marzo 2005 l’importo di Euro 20.000,00.

3.1. – Il motivo non è ammissibile.

3.2. – Quanto alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro erroneamente evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione), va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 27.03.2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e spcifica indicazione.

3.3. – In particolare, si deduce che il fatto decisivo cui i ricorrenti fanno riferimento fosse da ricercare nel pagamento della somma di Euro 20.000,00 effettuata da P.R. (in due pagamenti) nel marzo 2005, quando ormai entrambi i conduttori erano decaduti dal diritto di esercitare la prelazione. Il motivo è inammissibile in quanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Invero, il pagamento della somma suddetta è stato preso in considerazione dai Giudici di merito che lo hanno ritenuto un fatto irrilevante, stante l’intervenuta decadenza dal diritto di prelazione dei P., per non aver questi stipulato l’atto di compravendita nei termini convenuti.

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione delle norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4; artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″ sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente, là dove la Corte d’appello si limitava a sostenere che la ricostruzione fattuale del Tribunale non sarebbe stata contestata e che, pertanto, le prove richieste sarebbero inutili. Per i ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe specificato le ragioni per le quali l’appello era stato rigettato, limitandosi alla sola pronuncia in relazione all’ordine di rilascio, che invece riformava, dichiarando sussistente il contratto di locazione. Ciò, a detta dei ricorrenti, configurerebbe il presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione, sicchè la motivazione della sentenza sarebbe quindi contraddittoria e illogica”.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, consente di censurare la sentenza ove si ravvisino motivi di nullità della stessa tali da inficiare l’intero procedimento, motivazioni mai dedotte dai ricorrenti. Orbene nel motivo si afferma che la Corte territoriale, avendo accertato l’esistenza di un valido contratto di locazione tra la CONSAP e i ricorrenti, avrebbe dovuto riconoscere anche l’esistenza del diritto di prelazione in capo ai P. e accogliere la domanda di nullità della compravendita. E’ evidente che tale argomentazione non può configurare nullità della sentenza e del procedimento ed è perciò inammissibile.

Peraltro, il motivo è infondato infondato in quanto la dichiarazione di decadenza dal diritto di prelazione costituiva, anzi, la prova della riconoscibilità della operatività di siffatto diritto (e la applicabilità in concreto dello stesso, sussistendone i presupposti); e del fatto che, correttamente, esso non era stato negato a colui il quale fosse il titolare del diritto.

5. – Stante la loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi di ricorso (dal quinto al nono) vanno esaminati e decisi congiuntamente.

5.1. – Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 342 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.”, poichè la Corte di merito avrebbe violato l’art. 342 c.p.c., nella formulazione in vigore prima della riforma del 2012, con la quale sono stati imposti specifici vincoli di alternativa ricostruzione dei fatti, non applicabili invece alla fattispecie. Nell’atto di appello vi era contestazione rispetto alla ricostruzione di fatto del Tribunale, tanto che il gravame era stato parzialmente accolto, proprio sulla base di un fatto specifico costituito dalla sussistenza del contratto di locazione che rende i ricorrenti titolari del diritto di prelazione.

5.2. – Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 230 c.p.c. e segg., artt. 244 c.p.c. e segg.; art. 2697 c.c.; artt. 24 e 111 Cost.; art.n 6 CEDU, in ragione delle norme di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”, ribadendo di aver richiesto in primo grado l’interrogatorio formale dei convenuti diretto a ottenere la loro confessione, la prova testimoniale e una CTU, volta ad accertare che l’appartamento nel 2005 aveva un valore di circa Euro 400.000,00, venduto ai Pa. – Pi. a Euro 94.821,00.

5.3. – Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e segg., in relazione a tutte le norme già citate nei capi da 1 a 6 del presente ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, poichè con atto notificato in data 18.1.2005 P.R. comunicava alla CONSAP di volere esercitare il diritto di prelazione, cui faceva seguito il versamento di due assegni di Euro 10.000,00 ciascuno in data 7.3.2005 e 21.3.2005. Dei documenti depositati in giudizio la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto.

Peraltro, i motivi sesto e settimo sono inammissibili in quanto la valutazione circa l’ammissione dei mezzi istruttori è rimessa esclusivamente al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 24721 del 2015; Cass. n. 8965 del 2019).

5.4. – Con l’ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109 e L. n. 392 del 1978, art. 38 e delle norme di cui alla L. n. 560 del 1993, in relazione alle norme di cui alla L. n. 1152 del 1935, e/o delle norme di cui agli artt. 1418 c.c. e segg., ovvero ex art. 1423 c.c., ovvero art. 1343 c.c., ovvero art. 1344 c.c., ovvero art. 1345 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e di tutte le altre norme che regolano la materia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, osservando che la sentenza di primo grado era stata impugnata in ogni suo capo e parte.

5.5. – Con il nono motivo, i ricorrenti censurano la “Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2909 c.c., in combinato disposto con tutte le altre norme citate nei capi da 1 a 6 del presente ricorso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione della norma di cui all’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè (secondo la Corte di merito) gli appellanti non avrebbero impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva sulla decadenza dal diritto di prelazione; viceversa avendo osservato i ricorrenti che il fatto che la sentenza del Tribunale di Latina fosse stata parzialmente riformata comprovasse che l’impugnazione ci fosse stata, così come la contestazione della ricostruzione dei fatti.

6. – Orbene, la sentenza impugnata si limita ad attestare la circostanza che la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale non fosse stata oggetto di contestazione specifica da parte degli odierni ricorrenti.

Va sottolineato (ed in parte ribadito: sub 2.3) come il generale principio ermeneutico secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Parimenti, per venire più specificamente al thema decidendum, va rilevato che, quanto alla interpretazione del contratto (specificamente riferibile alle censure mosse con il primo motivo), l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è anch’esso censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466 del 2017; Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).

Altresì pacifico è che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità sia configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

6.1. – A ciò si correla teleologicamente l’ulteriore principio, altrettanto consolidato, per il quale i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018).

Il ricorrente ha, dunque, l’onere (che nella specie non risuta esser stato assolto) di indicarne nel ricorso il contenuto rilevante, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012). E indicare (mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso) la risultanza che egli asserisce essere decisiva e/o non valutata, o insufficientemente considerata, atteso che, per il contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012). Nella specie, di tali atti, rapsodicamente richiamati, non ha riportato il contenuto completo o quello necessario e sufficiente onde poterne riscontrare (nei limiti dell’apprezzamento riservato al giudice di merito) l’asserita portata negoziale e l’incidenza sullo specifico rapporto.

6.2. – Laddove, va altresì rilevato che, così come articolate da parte ricorrente, tutte le censure si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

7. – Con il decimo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, poichè l’appello dei P. era stato accolto, seppur parzialmente, con annullamento dell’ordine di rilascio dell’immobile e quindi con il rigetto delle domande proposte dai Pa. – Pi.. I ricorrenti non potevano pertanto essere condannati al pagamento, sia pure parziale, delle spese legali.

7.1. – Il motivo non è fondato.

7.2. – In materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229 del 2011).

Peraltro, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso (Cass. n. 1703 del 2013). Nè il criterio della soccombenza si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 18503 del 2014).

8. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti P.R. e Ro. al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti (CONSAP, nonchè Pa.El. e Pi.To.) delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 4.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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