Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15009 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1080/2013 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

MENGHINI MARIO 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore p.t.

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARTOLOMEO CAPASSO N.

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GARBARINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO VITULLI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2012 del TRIBUNALE di LARINO, depositata

il 03/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato PASQUALE PORFILIO;

udito l’Avvocato DANIELA GARBARINO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.L. conveniva davanti al giudice di pace di Termoli il Condominio (OMISSIS) chiedendo accertarsi che il danno verificatosi nel suo appartamento era stato causato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico comune, con richiesta di risarcimento. Il condominio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’unico responsabile era I.R., titolare dell’omonima impresa individuale, quale esecutore dei lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare; precisava inoltre che le infiltrazioni non erano dovute all’acqua piovana, ma a quella proveniente da un tubo di gomma collegato ad un rubinetto, utilizzato dall’impresa per verificare le cause delle infiltrazioni. Autorizzata la chiamata in causa della ditta I., quest’ultima non si costituiva.

2. Il giudice di pace di Termoli accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni. Proponeva appello il condominio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’assenza di prova in ordine al risarcimento. Il tribunale di Larino accoglieva l’appello sulla considerazione che l’istruttoria di primo grado aveva avuto ad oggetto non infiltrazioni di acqua piovana, bensì l’allagamento volontariamente causato il 15 marzo 2005 dall’impresa appaltatrice dei lavori, che aveva inteso effettuare una prova di tenuta del terrazzino sovrastante l’appartamento dell’attore. Pertanto, poichè con l’atto di citazione si era chiesto il risarcimento di un fatto diverso (infiltrazioni di acqua piovana) e rilevato d’ufficio l’inammissibile mutamento della domanda, nonchè la mancata prova del danno nella sua entità, il tribunale accoglieva l’appello e rigettava la domanda avanzata in primo grado dallo S..

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione lo S., affidandolo a 8 motivi; resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS), il quale eccepisce preliminarmente sia l’intervenuta acquiescenza alla sentenza da parte dello S., con difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., sia il difetto di contraddittorio per mancata chiamata in causa della ditta individuale Rocco I..

4. Lo S. deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre esaminare preliminarmente le eccezioni svolte dal controricorrente; l’eccezione di intervenuta acquiescenza, fondata sul volontario pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza di appello, è infondata. L’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità dell’impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte già soccombente in grado d’appello e che abbia ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l’esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (Sez. 3, Sentenza n. 18187 del 28/08/2007, Rv. 599147).

2. Quanto all’eccezione di violazione del principio di litisconsorzio necessario, soccorre il principio della ragione più liquida. Essendo il ricorso chiaramente infondato, non si pone una questione di integrità del contraddittorio. D’altronde, l’eventuale litisconsorte pretermesso non avrebbe comunque ragione di dolersi della mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, trattandosi di sentenza di rigetto.

3. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., laddove la sentenza afferma che il condominio precisava che le infiltrazioni avevano ad oggetto acqua proveniente da un tubo di gomma, senza tener conto che il condominio, nell’atto di costituzione, evidenziava che lo S. lamentava infiltrazioni di acqua piovana.

4. Il motivo di ricorso è generico, privo di autosufficienza e pure irrilevante, atteso che viene riportato un breve passo che non contiene le conclusioni del condominio, ma riporta semplicemente le richieste dell’attore.

5. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo del giudizio; dopo aver riportato un lungo stralcio della sentenza di appello e di quella di primo grado, il ricorrente lamenta che il tribunale abbia erroneamente affermato che non era stata svolta attività probatoria a sostegno della domanda di risarcimento per infiltrazioni di acqua piovana ed in merito alla quantificazione dei danni. Inoltre, lamenta che il giudice d’appello abbia completamente omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la genericità dei motivi sul punto. Anche questo secondo motivo di ricorso è infondato; quanto all’entità dei danni da infiltrazioni di acqua piovana ed alla relativa prova, il pur lungo passaggio motivazionale della sentenza di primo grado nulla dice. Peraltro, la dedotta violazione degli articoli indicati in rubrica non è minimamente illustrata. Quanto alla dedotta genericità dei motivi di appello, il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza ed in ogni caso è infondato in quanto, accogliendo l’impugnazione del Condominio (OMISSIS), il tribunale di Termoli ha implicitamente ritenuto puntuale e sufficientemente specifica la censura.

6. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100). Peraltro, non si comprende cosa altro avrebbe dovuto eccepire la controparte, se non l’assenza di prova sul punto.

7. Quanto all’omesso esame della circostanza che lo S. avesse fondato la propria pretesa risarcitoria solo su asserite infiltrazioni di acqua piovana, il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non riportando nè allegando o indicando in modo dettagliato l’atto (e la sua specifica collocazione) da cui risulterebbe il contrario. Anche le indicazioni contenute nella memoria difensiva non sono rilevanti ai fini della decisione, sia perchè i vizi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (Sez. 6-3, Sentenza n. 3780 del 25/02/2015, Rv. 634440), sia perchè le citazioni di parte ricorrente non fanno altro che confermare la correttezza (e comunque la non illogicità) della motivazione della sentenza impugnata.

8. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la censura relativa alla prova del nesso causale ed alla “confessione” di parte convenuta sul punto, peraltro fermamente contestata nel controricorso.

9. In sostanza, tutto il motivo si fonda su circostanze di fatto e valutazioni di merito che non sono minimamente supportate dalle necessarie allegazioni documentali e dalla precisa indicazione topografica dei passi richiamati, nè vi è uno specifico riferimento alla collocazione degli atti richiamati nel fascicolo a disposizione di questa corte.

10. Quanto alle ripetute censure di omissione di motivazione sulle più svariate circostanze addotte dalla difesa, si deve ancora una volta rilevare la mancata autosufficienza del ricorso e la mancata indicazione della decisività di tali circostanze (non è sufficiente dire, come fa il ricorrente alla pagina 17, che si tratta di circostanze “particolarmente rilevanti ai fini della decisione”); occorre ricordare che Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Sez. 6-3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219). E’ necessario, dunque, in mancanza di allegazione diretta, non solo che il contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, essa è rinvenibile (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 25/05/2007, Rv. 597291).

11. Con un terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonchè omesso esame; il ricorrente, nello sviluppo del motivo, afferma trattarsi di un problema interpretativo della domanda svolta in giudizio e pertanto il profilo dell’omesso esame è del tutto inconferente. Vale poi anche per questo motivo, che manifesta la sua natura valutativa di merito (e pertanto inammissibile in cassazione), quanto detto in precedenza in ordine al difetto di autosufficienza ed ai limiti della memoria difensiva. Quanto alla lamentata violazione di legge, nessun argomento specifico si rinviene nello sviluppo del motivo, non essendo chiarito perchè e dove il giudice avrebbe erroneamente interpretato le norme citate.

12. Con un quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1697 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame su un punto decisivo della controversia, relativamente alla prova dell’an e del quantum del danno.

13. Anche questo motivo è infondato; il ricorrente cita stralci della comparsa di costituzione che sono irrilevanti in quanto non consentono di attribuire alla condotta del condominio il significato di riconoscimento delle pretese attoree, fermamente contestata (tale valenza) anche nel controricorso; soprattutto non confermano l’esistenza di infiltrazioni d’acqua piovana ed il verificarsi di un correlativo danno. Il condominio sostiene che le infiltrazioni per cui era stato dato incarico all’impresa di intervenire concernevano spazi condominiali e non l’alloggio dell’attuale ricorrente e la formulazione del motivo non consente di superare tale affermazione, ancora una volta per mancanza di sufficiente specificità. Il fatto che l’infiltrazione di acqua condotta non escluda l’esistenza di precedenti infiltrazioni con causa diversa, non è circostanza rilevante, non facendo venir meno il difetto di prova con riferimento alle infiltrazioni di acqua piovana.

14. Con un quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 4) deduce violazione degli artt. 2734 e 2909 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame. Il motivo è generico, non indica in modo specifico in cosa consista la violazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo e non argomenta in modo specifico sulla asserita omissione in cui sarebbe incorso il giudice di appello, limitandosi ad affermare, dopo aver riportato stralci delle sentenze di merito, che il tribunale termolese “ha omesso ogni valutazione sul punto” senza peraltro argomentare minimamente in ordine alla decisività. Inoltre, viene sostenuto il passaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado, senza riportare tale capo e senza riportare l’atto di appello di controparte da cui dovrebbe desumersi l’acquiescenza parziale al decisum del giudice di pace.

15. Con un sesto motivo di ricorso (erroneamente rubricato come numero 5) si deduce violazione dell’art. 2051 c.c., nonchè degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., ed omesso esame in ordine all’allagamento del 14 marzo 2005 ed alla relativa responsabilità del condominio. Il motivo è manifestamente infondato; non vi è stata affatto omissione di esame sul punto, atteso che il tribunale ha ritenuto mancante una tempestiva domanda e per tale motivo non ha approfondito l’argomento, trattandosi di fatto nuovo e diverso da quello dedotto con l’atto di citazione. Del tutto ultronee, dunque, le valutazioni di merito in ordine alla responsabilità per l’allagamento da acqua condotta. Ancora una volta, poi, non viene indicato in modo specifico quali sarebbero le violazioni, da parte del giudice di appello, delle norme di legge indicate in rubrica. Irrilevanti, altresì, le censure relative all’interpretazione dell’art. 2051 c.c., senza la precisa indicazione dell’erronea applicazione che ne avrebbe fatto il giudice di appello. Nel caso di specie, lo si ribadisce, il tribunale ha ritenuto l’insussistenza di una tempestiva domanda con riferimento all’episodio del 14 marzo 2005.

16. Con un settimo motivo di ricorso (erroneamente rubricato con il numero 6) deduce violazione dell’art. 2056 c.c., art. 1226 c.c., comma 1, nonchè artt. 99, 112, 115, 116, 342 e 345 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

17. Il motivo è inammissibile. Ricorrono nuovamente i vizi già evidenziati in precedenza, rispondendo ai primi motivi di ricorso. Innanzitutto, viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, senza che questo sia indicato in modo specifico. Lo sviluppo del motivo contiene come al solito un assemblaggio di diversi passaggi della sentenza di primo grado e di quella di appello, nonchè plurime citazioni giurisprudenziali ed invoca plurime circostanze di fatto, ma senza indicare con precisione a quale si riferisca la censura. Tanto più che la generica indicazione che “Palese, pertanto, risulta l’omesso esame del fatto peraltro decisivo ai fini della controversia…” risulta collocata nel periodo successivo a quello in cui si richiama l’eccezione di genericità del motivo di appello di controparte sulla mancata prova del danno. In più, ancora una volta non vengono minimamente argomentate le numerose violazioni di legge lamentate in rubrica, sostanziandosi piuttosto il motivo in una contestazione delle valutazioni di merito compiute dal Tribunale.

18. Con un ottavo motivo di ricorso (erroneamente rubricato con il numero 6) si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c.; sostiene il ricorrente che, avendo il tribunale rigettato alcuni motivi di appello del condominio e ricorrendo, pertanto, una reciproca soccombenza, avrebbe dovuto compensare le spese tra le parti.

19. Il motivo è generico e comunque inammissibile, atteso che “In materia di disciplina delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, che si verifica qualora le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 c.p.c. – è sottratta all’obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005, Rv. 584700), ma nessuna specifica censura è stata svolta sotto il profilo della motivazione. Peraltro, non può omettersi di considerare che l’appello è stato accolto integralmente, con rigetto della domanda avanzata dallo S. in primo grado.

20. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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