Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15008 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4916/2012 R.G. proposto da:

Eldo Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n.

180, presso lo studio dell’avv. Paolo Fiorilli, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 74/08/11, depositata il 12 settembre 2011 e notificata il

14 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2020

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Stefano Visonà, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Udito l’avv. Emiliano Marchisio per la ricorrente e l’avv. Alfonso

Peluso per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 74/08/11 del 12/09/2011, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Eldo Holding s.r.l. (di seguito Eldo) avverso la sentenza n. 106/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2003.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la rettifica riguardava, per quanto ancora interessa in questa sede, la variazione in diminuzione dell’imponibile per il novantacinque per cento dei dividendi distribuiti dalla controllata Eldolux s.a., sub holding lussemburghese del gruppo, sul presupposto che la stessa avesse sede effettiva in Italia.

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il rigetto dell’appello di Eldo osservando che: a) la circostanza che l’avviso di accertamento non aveva tenuto conto delle osservazioni della società contribuente rese in sede di contraddittorio non configurava una violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7; b) la residenza fiscale di Eldolux s.a. era stata “esattamente radicata in Italia sulla base di una sufficiente disamina delle prove, partitamente richiamate ed esaminate in atti”; c) “l’operato dell’Ufficio appare conforme alla normativa nazionale, a quella comunitaria, a quella dei trattati italo-lussemburghesi ed ai modelli Ocse, per cui ben si può ritenere che the piace of effective management sia in Italia”.

2. Eldo impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Eldo contesta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e art. 12, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e art. 21 septies, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la nullità dell’avviso di accertamento in quanto la motivazione dello stesso non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dalla società contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 19161 del 17/07/2019; Cass. n. 20781 del 14/10/2016; Cass. n. 15616 del 27/07/2016; Cass. n. 3583 del 24/02/2016).

2.2. Le argomentazioni offerte da parte ricorrente non inducono questa Corte a decidere diversamente: da un lato, il necessario requisito della motivazione dell’atto impositivo – con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano la pretesa impositiva – è stato rispettato; dall’altro, l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, è sostanzialmente differente rispetto a quello fondato sugli studi di settore (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009).

3. Con il secondo motivo di ricorso si afferma la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, anche con riferimento all’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. In buona sostanza, Eldo sostiene che la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla localizzazione in Italia della residenza fiscale di Eldolux s.a. sia meramente apparente, facendo generico riferimento all’esame delle prove in atti.

4. Il motivo è fondato.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

4.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la residenza fiscale di Eldolux s.a. è in Italia sulla base delle prove acquisite ed esaminate, ma non ha specificato in alcun modo quali siano le prove esaminate e perchè le stesse inducano a ritenere che la residenza fiscale della società lussemburghese sia in Italia.

4.3. Analogamente, la sentenza impugnata dà atto del rispetto della normativa vigente in tema di determinazione della residenza effettiva, ma non ne spiega in alcun modo le ragioni a supporto del convincimento espresso.

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione in ordine al fatto, controverso e decisivo, secondo cui la direzione effettiva e, quindi, la residenza fiscale di Eldolux s.a. sia in Italia.

6. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 3, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), applicabile ratione temporis, e della L. 14 agosto 1982, n. 747, art. 2, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Lussemburgo volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, lamentando l’erronea determinazione della sede dell’amministrazione di Eldolux s.a.

7. I due motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del secondo motivo.

8. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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