Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15008 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
30/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.P., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 30-10-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.800,00; procedimento presupposto davanti al TAR: Luglio 1995, pendente alla data del deposito del ricorso, aprile 2008; durata ragionevole: 3 anni). I motivi relativi alle questioni sopraindicate vanno rigettati Con più motivi, il ricorrente lamenta insufficiente liquidazione delle spese.
Tali motivi appaiono inammissibili, per non autosufficienza. Il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la sua nota spese, indicando esattamente quanto gli sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Egli si è limitato ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta. (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007). Va conclusivamente rigettato il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011