Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15008 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15008 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 8586-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GESTIONI FINANZIARIE E IMMOBILIARI GEFIM SPA;

– intimata avverso la decisione n. 515/06/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di TORINO, depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 02/07/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTC sezione regionale di Torino ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia
contro la sentenza n.1621/11/1992 della Commissione di secondo grado di Torino
che (difformemente alla decisione della Commissione di primo grado) aveva accolto
il ricorso della “Gefim spa” avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di data 27.02.1986 di
rimborso delle imposte di registro corrisposte (in esecuzione di avviso di liquidazione
adottato dall’Ufficio e notificato il 29.4.1982) in relazione alla registrazione di
denunzia di sottoscrizione e parziale versamento di prestito obbligazionario stipulato
con atto 21.12.1981.
La predetta CTC evidenziava che l’art.79 del DPR n.131/1986 doveva considerarsi
applicabile alla specie di causa perché le più favorevoli disposizioni medio tempore
emanate (circa la non debenza di imposte per siffatto genere di emissioni) erano
entrate in vigore il 1.7.1986 ed a questa data non era ancora decorso il periodo di
decadenza dell’azione della finanza (5 anni) rispetto alla data dell’atto (registrazione
del gennaio 1982). D’altronde, alla data di entrata in vigore era già stata presentata
istanza di rimborso da parte della società, che aveva perciò diritto al rimborso
dell’imposta pagata su un atto non più soggetto ad imposizione.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa
applicazione degli art.79 e 76 del TU DPR 131/1986 e dell’art.75 del DPR

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letti gli atti depositati

26.10.1972 n.634) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia
ritenuto sussistenti le condizioni previste dal menzionato art.79 per fare luogo al
rimborso dell’imposta pagata.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento, alla luce della ribadita
giurisprudenza di questa Corte.

dianzi menzionato:”Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi
allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e
alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
testo unico stesso, nonche’ alle scritture private non autenticate e alle denunce
presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni
piu’ favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno
effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla
data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non
sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi
restando gli accertamenti di maggior valore gia’ divenuti definitivi, ma al rimborso
di imposte gia’ pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia
pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso”.
Si intende dalla lettura della dianzi trascritta disciplina che solo l’ultima parte di essa
(“rimborso di imposte già pagate) è applicabile alla specie di causa, sicchè gli
argomenti utilizzati dal giudice del merito in ordine alla non ancora avvenuta
decadenza del potere di esercizio dell’azione impositiva appaiono del tutto irrilevanti
ai fini della soluzione della lite.
Per quanto attiene invece al rilievo del giudicante (che può essere considerato come
una autonoma ratio decidendi) circa il fatto che alla data di entrata in vigore del DPR
n.131/1986 risultava essere stata già depositata istanza di rimborso da parte della
contribuente, circostanza di per sé utile a far maturare il diritto al rimborso, esso
appare in manifesta contraddizione con l’indirizzo ermeneutico ripetuto e risalente di

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Necessita riportare previamente il testo della prima parte del primo comma dell’art.79

codesta Suprema Corte (si veda, per tutte la recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3346
del 11/02/2011) secondo il quale:”In terna di imposta di registro, la mancata
tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente
impugnabile ex art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 – come modificato dall’art. 7
del d.P.R., 3 novembre 1981, n. 739-, applicabile nella fattispecie “ratione temporis”,

preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso
un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la
ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di
domanda di rimborso alla data dell’i luglio 1986) per il diritto al rimborso previste
dalla norma transitoria di cui all’art. 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131″.
Anche nella specie di causa risulta (dalla autosufficiente delineazione degli antefatti
di causa proposta dalla parte ricorrente) che fu adottato avviso di liquidazione non
tempestivamente impugnato dalla parte ricorrente in primo grado, sicchè non può
che concludersi nel senso che la successiva istanza di rimborso avrebbe dovuto essere
considerata del tutto frustranea.
Occorre perciò concludere che la sentenza impugnata merita cassazione, con
conseguente rigetto dell’impugnazione sul diniego dell’istanza di rimborso, adottabile
dalla stessa Corte, atteso che non necessitano ulteriori accertamenti di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per

ed ora ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) lo rende irretrattabile e

manifesta fondatezza.
Roma, I O dicembre 2013

t‘i

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositi o. ondanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo gd4j liquidate in E 1.500,00

Così deciso in Roma il 21 maggio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

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