Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15007 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14073-2013 proposto da:

A.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 01, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO D. BORGESE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori dott.

C.A. e dott.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

O.D., S.F., O.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2013 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato DOMENICO BORGESE;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.T. ha dedotto di essere stata investita mentre attraversava le strisce pedonali dal motociclo condotto da O.D., assicurato presso la Allianz Spa. L’istruttoria è stata svolta attraverso l’esame testimoniale della figlia e con il deferimento dell’interrogatorio formale del convenuto, che non si è presentato a renderlo.

2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, mentre il tribunale monocratico di Palmi ha ribaltato la decisione sulla considerazione che sul modulo di constatazione amichevole di incidente era indicata la circostanza che la donna sarebbe stata ricoverata al pronto soccorso di Palmi, circostanza palesemente non veritiera. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto il mancato raggiungimento di una prova attendibile anche perchè: – l’unico testimone, peraltro non indicato nel riquadro 5 del modello di constatazione amichevole, era la figlia dell’infortunata; – nell’atto di citazione si affermava che all’incidente avevano assistito altre persone, ma il nominativo di queste non era indicato e non venivano pertanto escusse; – la descrizione del sinistro è stata caratterizzata da evidente genericità; – le dichiarazioni della figlia andavano valutate con estremo rigore sia per lo stretto vincolo di parentela, sia perchè parzialmente contrastanti con le difese dell’attrice.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione A.T. affidandolo a due motivi; resiste con controricorso Allianz Spa, che deposita altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge con riferimento al D.L. n. 857 del 1976, art. 5, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.; attraverso il motivo si lamenta che il tribunale ha violato le norme sull’interpretazione degli atti, “estrapolando dei dati precompilati sul modulo al quale è stata applicata una croce “ricovero P.S.” e dandogli il significato letterale di pronto soccorso, anzichè quello più generale di visita medica”.

2. Il motivo di ricorso, oltre che manifestamente infondato, atteso che denuncia una violazione di legge e poi procede a censurare una valutazione di merito del tribunale, è comunque inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo prodotto il modulo di constatazione amichevole di incidente che sarebbe stato, secondo la ricorrente, erroneamente valutato, nè si indica se e dove tale documento sia presente nel fascicolo a disposizione di questa Corte.

3. Con un secondo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1371 c.c. nella ricostruzione ed interpretazione del contenuto della constatazione amichevole, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al contenuto di tale constatazione.

4. Il motivo è inammissibile; quanto alla violazione di legge indicata nella rubrica, nulla di più si dice nello svolgimento del motivo e soprattutto non vengono indicate in modo specifico le norme violate, nè si dice con quali modalità ciò sarebbe avvenuto. Il motivo, pertanto, è privo della necessaria specificità. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877).

5. In merito ai dedotti vizi di motivazione, occorre premettere che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata (con motivazione contestuale, il 19 febbraio 2013) dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

6. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

7. Quanto alla dedotta omissione od insufficienza della motivazione pur a prescindere dal fatto che secondo il nuovo testo dell’art. 360 ciò che rileva non è l’omessa giustificazione logica, ma l’omesso esame di un fatto – è sufficiente notare che la censura è assolutamente generica (“la sentenza impugnata non ha valutato tutti gli indizi e il materiale probatorio acquisito”) e conseguentemente anche priva di autosufficienza, mancando la allegazione degli atti asseritamente non valutati.

8. In conclusione, il ricorso si presenta generico, privo di autosufficienza e inammissibilmente rivolto contro valutazioni di merito, senza che siano indicati precisi ed insuperabili vizi logici della sentenza; il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (peraltro, nel caso di specie neppure possibile, a causa della genericità delle censure e del mancato adempimento dell’onere di allegazione).

9. Ne consegue che il ricorso deve dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inmammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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