Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15007 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2566/2013 R.G. proposto da:

M.G., G.S. e M.D.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco D’Ayala Valva, con

domicilio eletto presso il medesimo in Roma viale Parioli n. 43,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 32/18/12, depositata in data 28 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2020

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Stefano Visonà, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e, in subordine, il rigetto.

Udito l’Avv. Licia Fiorentini per i contribuenti che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle entrate

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di M.G., G.S. e M.D. sei distinti avvisi di accertamento, con i quali, in esito alle indagini bancarie compiute sui loro conti bancari e in relazione ad operazioni inesistenti, era accertato un maggior reddito, ai fini Iva, Irpef e Irap per gli anni 2004 e 2005, che veniva recuperato a tassazione, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Riunite le impugnazioni, la CTP accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando il maggior imponibile dovuto. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano sia ricorso per cassazione che ricorso per revocazione. Il primo era definito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 755 del 13/1/2017. Il secondo era dichiarato inammissibile dalla CTR con la sentenza n. 32/18/12 del 28 maggio 2012.

I contribuenti propongono avverso quest’ultima decisione ricorso per cassazione con nove motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e i motivi proposti sono inammissibili.

2. Occorre rilevare, in primo luogo, che il ricorso consta di 274 pagine.

Le prime 104 sono integralmente dedicate alla integrale riproduzione degli atti processuali, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Il testo redatto, inoltre, è scritto prevalentemente in grassetto, con l’utilizzazione, secondo modalità evidentemente casuali, del carattere minuscolo, maiuscolo, corsivo e con un uso marcato della sottolineatura (anche per intere pagine).

Le successive 170 pagine, dedicate allo sviluppo dei motivi di ricorso, proseguono nel medesimo stile grafico e sono parimenti inframezzate da ampie riproduzioni dei precedenti testi.

3. I singoli motivi denunciano (seguendo la nomenclatura in ricorso):

– 1-A: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la CTR concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per revocazione “sulla base di un’erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione”;

– 1-B: violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 64, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, per aver la CTR concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per revocazione “sulla base di un’erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione”;

– 2-A: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, per aver la CTR concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza dei primi due motivi non solo “sulla base di un’erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione” ma anche per aver ritenuto che la sentenza revocanda aveva considerato la doglianza e l’aveva rigettata, non considerando errore di fatto revocatorio quello che cada su circostanze decisive determinanti il rigetto nel merito;

– 2-B: violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, in relazione alle medesime ragioni del motivo precedente, per aver la CTR concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza dei primi due motivi;

– 3-A: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, per aver la CTR concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del terzo e quarto motivo non solo “sulla base di un’erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione” ma anche per aver ritenuto che la sentenza revocanda aveva considerato la doglianza e l’aveva rigettata, non considerando errore di fatto revocatorio quello che cada su circostanze decisive, afferenti il contenuto degli atti, determinanti il rigetto nel merito di una questione dedotta dalla parte;

– 3-B: violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e 64 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle medesime ragioni del motivo precedente, per aver la CTR concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del terzo e quarto motivo;

– 4: nullità della sentenza perchè priva di motivazione o corredata di argomentazioni irriducibilmente contraddittorie ed ermetiche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

– 5: il motivo precedente è riproposto ai sensi dell’art. 360, n. 5;

– 6: la doglianza è nuovamente riproposta per omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Orbene, le singole doglianze, nella loro concreta articolazione, si condensano – tutte e al di là di quale sia lo specifico vizio denunciato – in un inestricabile cumulo di censure, per errores in procedendo (nelle plurime accezioni di mancata pronuncia, motivazione contraddittoria fino ad approdare all’asserita mancata attivazione del dovere di decidere e individuare gli errori revocatori), vizio di motivazione (nelle diverse sue specificazioni), violazione di legge, con declinatoria – in più punti – fino a contestare la valutazione di merito operata dal giudice (v. ad esempio pag. 195 ricorso “il giudice della revocazione conferma… l’erroneo convincimento che l’affermazione secondo la quale la retrocessione di denaro sarebbe stata accertata anche per gli anni successivi al 2001 escluda ogni possibilità di considerare errore di fatto revocatorio la contestuale chiara affermazione compiuta da quello stesso giudice di appello del proprio erroneo convincimento in fatto che così fosse in quanto l’ufficio aveva “accertato” e non presunto quella retrocessione anche negli anni a seguire…”).

5. Da un lato, dunque, l’eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso; dall’altro, analoghe carenze sono imputabili ai singoli motivi di doglianza (v. sul punto l’unanime e risalente giurisprudenza Cass. n. 20393 del 22/09/2009; Cass. n. 15631 del 30/06/2010; Cass. n. 1905 del 09/02/2012; Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012; Cass. n. 10244 del 02/05/2013; Cass. n. 18020 del 24/07/2013; Cass. n. 26277 del 22/11/2013; Sez. U, n. 4324 del 24/02/2014; Cass. n. 16059 del 27/06/2017; Cass. n. 13312 del 28/05/2018).

La Corte di cassazione, infatti, come più volte precisato anche dalle stesse Sezioni Unite, non ha l’onere di provvedere all’indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso.

E’ ben vero che, alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012, “il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso”.

Nella specie, peraltro, non ricorrono neppure le condizioni per cui, espunto il coacervo di documenti integralmente riprodotti (neppure sempre facilmente individuabili ed isolabili esordendo il ricorso per cassazione direttamente con la riproduzione dell’avviso di accertamento e risultando, nei motivi, frequentemente intrecciate senza soluzione di continuità le diverse componenti), il contenuto del testo così ricavato possa dirsi autosufficiente e conforme agli ordinari criteri di sinteticità e completezza avuto riguardo ai singoli motivi (v. Cass. n. 18363 del 18/09/2015).

Ed invero, oltre ad esser assente ogni autonoma esposizione del fatto, i singoli motivi sono tutti caratterizzati – per come evidenziato – da carenza di chiarezza e specificità, con reiterata riproduzione, all’interno della trattazione dei singoli motivi, dei medesimi passaggi motivazionali della decisione impugnata (v. ad es. pagg. 124-129, 134-139; poi, di nuovo, 163-168 e quindi ancora diverse volte; così pure per altri passaggi) senza che, del resto, siano neppure chiaramente individuati gli elementi rilevanti e pertinenti della specifica vicenda in giudizio, dalla quale, dunque, le censure restano, in realtà, avulse ed astratte.

6. Per completezza, infine, neppure va trascurato che le questioni oggetto del giudizio di revocazione sono state parimenti oggetto del ricorso per cassazione (v. sentenza n. 755 del 2017: v. motivi 1-5 con riguardo alla nullità in relazione alle seconde memorie illustrative e ai documenti relativi; v. motivi 7-8 e 11 con riguardo all’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali come tratte da fatti verificatisi nel 2001), sicchè, da un lato, il giudicato così intervenuto preclude il riesame delle questioni (derivandone una ulteriore ragione di inammissibilità) e, dall’altro, emerge la correttezza della statuizione della CTR qui impugnata avuto riguardo non solo alla stregua del più rigoroso orientamento, secondo cui i ricorsi per revocazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, (nel testo ratione temporis vigente), “sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione” (Cass. n. 12784 del 23/05/2018), ma anche di quello tradizionale secondo cui “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, nella parte in cui subordina l’ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell’accertamento in fatto, non si riferisce all’inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l’impugnazione ma a quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all’impossibilità di contestare l’accertamento in fatto in sede di legittimità” (Cass. n. 22385 del 26/09/2017), presupposto qui assente.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese sono liquidate, per soccombenza, come in dispositivo.

Trattandosi di ricorso notificato il 11-16 gennaio 2013 non si applica il raddoppio del contributo ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna M.G., G.S. e M.D. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 25.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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