Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15007 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15007 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 8530-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GARBATO GAETANO;
– intimato avverso la sentenza n. 60/31/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
7.10.2010, depositata il 16/02/2011;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

\
,

Ric. 2012 n. 08530 sez. MT – ud. 21-05-2014
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.683/07/2005 della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso del
contribuente Garbato Gaetano- ed ha così annullato l’avviso di liquidazione
notificato il 4.12.2002 con cui l’Agenzia aveva richiesto il pagamento dell’imposta
complementare di registro a seguito di sentenza definitiva della CTP di Catania
n.453/4/1999 in esito al ricorso relativo ad accertamento dell’imposta dovuta per la
compravendita di un immobile rustico sito in Catania.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che fosse applicabile alla specie
di causa la sospensione dei termini processuali prevista dall’art.16 della legge
n.289/2002 in relazione alle controversie definibili con condono. Ha inoltre ritenuto
che l’acquirente di un immobile cui sia stato notificato avviso di liquidazione
dell’imposta di registro può —impugnando il predetto avviso- opporre all’Ufficio il
giudicato riduttivo del preteso maggior valore ottenuto dal venditore dello stesso
immobile , coobbligato in solido con l’acquirente, anche se “titolare di un giudicato
formatosi a seguito di ricorso da lui prodotto avverso l’accertamento dell’Ufficio”.
L’agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.16
della legge n.289/2002, da esaminarsi a preferenza del precedente perché di più
pronta soluzione ed inoltre assorbente di quello successivo) la parte ricorrente si

3

letti gli atti depositati

duole che la CTR abbia ritenuto applicabile la proroga dei termini di accertamento
disposta dall’art.16 menzionato, per quanto si vertesse in materia di impugnazione di
un avviso di liquidazione dell’imposta e perciò di un atto non definibile.
La censura è condivisibile e da accogliersi, atteso che essa è coerente con il ribadito
insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2598 del 22/02/2012; Cass.

causa per omogeneità di materia, secondo cui:” In tema di condono fiscale, non sono
definibili in via agevolata, ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le liti
fiscali aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati
senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, non essendo
in tal caso ipotizzabile un importo che possa formare oggetto di contestazione, come
nel caso degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, che, operando con gli automatismi del totalizzatore, non danno
luogo ad accertamenti fiscali veri e propri, ma comportano soltanto il riversamento di
un’imposta già predefinita nell’ammontare complessivo del costo di ogni scommessa,
che viene immediatamente riscossa dal concessionario e devoluta per legge e per
convenzione all’erario”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
ragione di manifesta fondatezza, con la possibilità per questa Corte di decidere nel
merito (in difetto della necessità di compiere nuovi accertamenti di fatto), rigettando
il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione.
Roma, l O dicembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

4

Sez. 5, Sentenza n. 9178 del 21/04/2011), puntualmente applicabile alla specie di

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 2.200,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 21 maggio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA