Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15006 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13627/2013 proposto da:

S.F. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE CLAUDIO ARONNE, ANNA MARIA RUSSOLILLO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2185/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.F. ha convenuto in giudizio le Assicurazioni Generali Spa, quale società designata per la regione Campania dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel corso di un sinistro causato da un veicolo non identificato.

2. Entrambi i giudici di merito hanno rigettato la domanda, sulla considerazione che a fronte di un sinistro avvenuto nel maggio del 2000, solo nel luglio del 2004 era stata presentata una denuncia al commissariato di polizia di Aversa, allorquando non vi era più alcuna possibilità di effettuare ricerche per identificare il colpevole e considerato altresì che le dichiarazioni dei testi escussi non evidenziavano alcuna colpa del conducente dell’auto sconosciuta e non convincevano nemmeno in ordine al reale svolgimento dei fatti.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il S., affidandolo a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, la quale non prevede come condizione di procedibilità la presentazione di una denuncia dell’incidente all’autorità di polizia; secondo il ricorrente, dunque, la mancata denuncia non può costituire elemento ostativo alla valutazione della complessiva attendibilità dei fatti.

2. Il motivo è manifestamente infondato ed erroneo nei suoi stessi presupposti; la Corte d’appello non ha affatto dichiarato che la mancanza di tempestiva denuncia rendesse la richiesta improcedibile, ma ha semplicemente osservato che l’esistenza di una denuncia assume un valore indiziario e che la sua mancata presentazione non è, di per sè, ostativa al riconoscimento del risarcimento. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha effettuato una valutazione in concreto anche con riferimento alle prove testimoniali ed alla grave tardività con cui la denuncia è stata presentata – per escludere la ricorrenza dei presupposti per l’intervento del F.G.V.S.. Dunque, non si è certamente trattato di una violazione di legge, ma semmai di un vizio che andava impugnato sotto il profilo della motivazione della sentenza. La censura, quindi, non è affatto pertinente.

3. Con un secondo motivo di ricorso ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo all’attore ed alla ritenuta inattendibilità dei testi.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè contesta in realtà una valutazione di merito, senza evidenziare precisi ed insuperabili vizi logici nella motivazione della sentenza; occorre ricordare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

5. La Corte, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, in quanto correttamente motivato (cfr. pag. 4), ha ritenuto inverosimile la ricostruzione dei fatti operata dei testi, che peraltro non evidenziavano alcuna colpa specifica del conducente dell’auto rimasta sconosciuta. La circostanza, poi, che la denuncia fosse stata presentata oltre quattro anni dopo – così rendendo impossibile ogni accertamento sullo svolgimento dei fatti e sull’identificazione del veicolo – non faceva altro che confermare l’insufficienza del quadro probatorio a giustificare un intervento del Fondo di Garanzia.

6. Peraltro, il ricorso è anche generico e privo della necessaria autosufficienza, essendo carente sia dell’indicazione precisa del contenuto delle prove testimoniali, sia della loro allegazione o dell’indicazione precisa della loro collocazione topografica, ove eventualmente presenti nel fascicolo a disposizione di questa Corte.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA