Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15006 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15006 Anno 2015
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Avv.to Gotti Silva, elettivamente domiciliata in
Roma Via Quintino Sella 41, presso lo studio
dell’Avvocato Camilla Bovelacci, e rappresentata e
difesa da sé medesima

ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

controricorrente

avverso la sentenza n. 51/10/2009 della Commissione
Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,
depositata 1’11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/03/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Gotti Silva, per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

Data pubblicazione: 17/07/2015

Gotti Silvia propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate, avverso la sentenza della
Commissione

Tributaria

Regionale

dell’Emilia-

Romagna n. 51/10/2009, depositata in data
11/05/2009, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto
opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze

di rimborso dell’IRAP versata negli anni 1999 e
2000 – è stata riformata la decisione di primo
grado,

che aveva

accolto il

ricorso della

contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel dichiarare
non dovuto il rimborso in relazione all’IRAP
versata nel 1999, hanno sostenuto che, dalla
documentazione prodotta, emergeva come la
contribuente avesse, nel 1999, a fronte di ricavi
per “£

97.506.000”,

versato a terzi compensi “per

prestazioni direttamente afferenti all’attività
professionale”,

pari a 12.240.000, importo di

entità non trascurabile, corrispondendo a circa il
12% dei ricavi, e costituente sicuro indice di
un’organizzazione.
L’intimata Agenzia delle Entrate ha depositato
controricorso.
La ricorrente

ha depositato memoria ex art.378

c.p.c.
Considerato in diritto.
1.

In

via

dell’Agenzia
inammissibile,
termine

preliminare,
delle

Entrate

il

controricorso
va

dichiarato

in quanto non notificato, nel

dell’art.370

c.p.c.,

alla

ricorrente;

l’atto risulta, in effetti, notificato alla Gotti,
presso lo studio del procuratore domiciliatario, ma

2

della Gotti, esercente la professione di avvocato,

all’indirizzo di “Via C.Colombo 426”, che, come
attestato dallo stesso Ufficiale giudiziario,
corrisponde alla sede in Roma della stessa Agenzia
delle Entrate, mittente.
2.

La ricorrente lamenta, con unico motivo,

l’insufficiente/omessa motivazione della sentenza,
ex art.360 n. 5 c.p.c., in ordine alla natura
occasionale dell’unico compenso a terzi corrisposto

singolo cliente ed alla prestazione resa ad altro
legale,

per

la

collaborazione

professionale

prestata in una controversia) ed al rilievo di
detto elemento ai fini del requisito dell’autonoma
organizzazione ai fini IRAP.
3. La censura è fondata.
Questa Corte ha affermato che l’ IRAP coinvolge una
capacità produttiva

“impersonale ed aggiuntiva”

rispetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e preparazione
professionale) e colpisce un reddito che contenga
una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una
struttura organizzativa

“esterna”,

cioè da

“un

complesso di fattori che, per numero, importanza e
valore economico, siano suscettibili di creare un
valore aggiunto rispetto alla mera attività
intellettuale supportata dagli strumenti
indispensabili e di corredo al know-how del
professionista (lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione
dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni
di terzi, da forme di finanziamento diretto ed
indiretto etc..)”,

cosicché è

“il surplus di

attività agevolata dalla struttura organizzativa
che coadiuva ed integra il professionista … ad
essere interessato dall’imposizione che colpisce

3

nel 1999 (correlato ad una singola fattura per un

l’incremento

potenziale,

o

quid

pluris,

realizzabile rispetto alla produttività auto
organizzata del solo lavoro personale”

(Cass.

15754/2008).
Si è poi affermato, con riguardo all’attività di un
professionista, che la sola

“disponibilità di uno

studio, avente le caratteristiche e dotato delle
attrezzature indicate dalla suddetta normativa,

per l’esercizio dell’attività professionale, ed
essendo obbligatoria al fini dell’instaurazione e
del mantenimento del rapporto convenzionale, non
integra, di per sé, in assenza di personale
dipendente, il requisito dell’ autonoma
organizzazione ai fini del presupposto impositivo”
(cfr Cass. n. 10240 del 2010), nonché, con riguardo
all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle
strutture messegli a disposizione da una Clinica,
che

“in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,

(come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art.
1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi
di un lavoratore autonomo (o un professionista),
non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di
una struttura organizzata , ma è anche necessario
che questa struttura sia ” autonoma “, cioè faccia
capo al lavoratore stesso, non solo ai fini
operativi bensì anche sotto i profili
organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i
proventi che un lavoratore autonomo percepisca come
compenso per le attività svolte all’interno di una
struttura da altri organizzata ”

(Cass.9692/2012).

In sostanza, a norma del combinato disposto del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma l,
primo periodo, e art. 3, comma l, lett. c),
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di

4

rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile”

cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma l, è
escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
motivato

ricorre

quando

il

contribuente, per quanto qui

interessa, impieghi

beni strumentali eccedenti,

secondo

plerumque accidit,

l’esercizio

il

minimo

dell’attività

l’id quod

indispensabile per
in

assenza

di

organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (Cass. S. U. n. 12109
del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010
e 16628 del 2011).
Di tali principi regolativi, ampiamente condivisi e
più volte riaffermati, i giudici d’appello non
hanno fatto corretta applicazione, non avendo, in
particolare, indagato sulla natura dei compensi a
terzi, erogati dal professionista, per
12.240.000″

nel 1999, che, secondo la ricorrente,

sono da riferire, in realtà, ad un’unica
prestazione di collaborazione professionale, resa
da altro professionista in relazione ad una
controversia.
La motivazione della decisione di appello risulta
quindi non sufficientemente articolata, venendo ivi
fatte delle affermazioni, in ordine al rilievo di
tale importo, per compensi a terzi, ai fini dell’
asserita esistenza dell’autonoma organizzazione,
del tutto generiche ed irrilevanti.
La Corte, pertanto, accolto il ricorso, cassa la
sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine
alla liquidazione delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione

5

V

congruamente

della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso
dell’Agenzia delle Entrate; accoglie il ricorso
della contribuente; cassa la sentenza impugnata,
con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità, ad

Regionale dell’Emilia-Romagna.
Deciso in Roma, il 27/03/2015.

altra Sezione della Commissione Tributaria

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