Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15006 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17326/2005 proposto da:

T.P. (c.f. (OMISSIS)),elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso l’avvocato BOCCHINI DILETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LANNI Maria, giusta procura

speciale per Notaio GIOVANNI IANNELLA di BENEVENTO – Rep. 32305 del

18.12.09;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCO SANNITA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3626/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 dicembre 2004 ha determinato in Euro 529,25 l’indennità dovuta dal Comune di Pesco Sannita a T.P. per l’occupazione temporanea, disposta con decreto sindacale 14 maggio 1990 di un terreno di proprietà di quest’ultima (in catasto al fg. 1, part. 281), considerato di natura non edificatoria perchè incluso in zona destinata dal vigente P.R.G. a verde pubblico attrezzato,onde realizzare alcuni impianti sportivi:

perciò calcolata con il criterio dei VAM predisposti dalle commissioni Provinciali, di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20.

Per la cassazione della sentenza la T. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria; mentre il comune di Pesco sannita non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la T., deducendo violazione della L. n. 349 del 1992, art. 5 bis e L. n. 865 del 1971, art. 16, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente calcolato l’indennità di occupazione senza considerare che il valore agricolo medio del suolo andava determinato tenendo conto dei valori accertati dall’UTE per l’anno 1993 in L. 6.000 mq., e recepiti dal comune, e soprattutto del prezzo in comune commercio dell’immobile pari a L. 25.000 mq. accertato dalla decisione della stessa Corte di appello 1487/04 che aveva liquidato il risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa del medesimo immobile.

Con il secondo motivo, deducendo violazione anche della L. n. 2359 del 1865, art. 73, nonchè difetti di motivazione, si duole che la Corte di appello non abbia considerato che l’immissione in possesso non sia avvenuta nel termine trimestrale indicato dalla L. n. 865 del 1971, art. 20; con la conseguenza di rendere illegittima l’occupazione e di consentire l’utilizzazione del parametro di stima del fondo con cui la stessa Corte aveva determinato l’indennizzo per occupazione acquisitiva:o recependo il valore di L. 25.000 mq.

accertato nel c.t.u. con riferimento all’anno 2000 e devalutandolo in circa L. 11.000 mq. nell’anno 1993, ovvero utilizzando quello di L. 8.000 mq. di cui si era avvalsa la menzionata decisione di appello.

Con l’ultimo, deducendo violazione dell’art. 2909 cod. civ., ribadisce che l’indennità andava determinata con riferimento a quella determinata da detta sentenza per l’occupazione acquisitiva, che essendo passata in giudicata ed avendo per oggetto il medesimo fondo costituiva giudicato dal quale la sentenza impugnata non poteva discostarsi.

Le censure sono infondate.

La ricorrente difetta, anzitutto, di interesse a prospettare (peraltro per la prima volta in questa sede di legittimità) l’inutile spirare del trimestre concesso dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, all’espropriante per l’immissione in possesso del fondo e la conseguente esecuzione del decreto di occupazione, pena l’inefficacia dello stesso: in quanto costituendo detto provvedimento secondo la giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale, condizione essenziale ed indefettibile dell’azione rivolta a conseguire l’indennizzo (Corte Costit. 470/1990), la sua caducazione e/o declaratoria di inefficacia farebbe venir meno in radice il titolo che ha consentito alla Corte di appello di determinare l’indennità in questione e di attribuirla alla stessa T..

A quest’ultima non giova poi, che la medesima Corte in altro giudizio rivolto ad accertare l’avvenuta occupazione espropriativa del fondo, ne abbia accertato il valore in comune commercio nell’anno 1993 in L. 8.000 mq. perchè detta decisione 1487/2004, pur se definitiva non costituisce giudicato neppure esterno in questo giudizio avente causa petendi e petitum affatto diversi da quello precedente: fondato su di un fatto illecito del comune che senza essere provvisto di un titolo ablativo aveva proceduto alla irreversibile trasformazione del terreno T. acquistandone in modo anomalo la proprietà; ed aveva perciò dovuto corrisponderle il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., in misura corrispondente al suo controvalore di mercato (petitum). Laddove l’indennizzo diretto a compensare,per tutta la durata dell’indisponibilità del bene, fino all’esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento e/o dalla perdita reddituale in conseguenza del decreto di occupazione temporanea trae origine da un fatto lecito dell’espropriante, specificamente disciplinato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 71, e segg., e L. n. 865 del 1971, art. 20 e comporta l’attribuzione al proprietario non già del risarcimento per l’intero pregiudizio subito, ma del contributo di riparazione previsto dall’art. 42 Cost.; e specificamente disciplinato quanto al criterio di determinazione dalla normativa della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè art. 20 della menzionata Legge del 1971, tuttora vigente e non incisa dalle note pronunce di incostituzionalità di cui alle sentenze 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale,relative alle sole aree edificabili (Cass. 22479/2006; 21018/2006).

La stessa T., ha confermato infatti, che il fondo occupato, ubicato in zona destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico aveva natura non edificatoria per la quale doveva applicarsi il comma 4 del ricordato art. 5 bis che per la determinazione delle indennità di espropriazione e,quindi, di occupazione temporanea rinvia “alle norme di cui al titolo 2 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Fra queste ultime norme, l’art. 20 disciplina la “determinazione dell’indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, calcolata a norma dell’art. 16…”; il quale dispone a sua volta, che detta indennità è commisurata non già al prezzo di mercato del fondo, bensì “al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare” (Cass. 17672/2009;

11782/2007; 18314/2007; 6980/2007; 8243/2006). Per cui del tutto correttamente la sentenza impugnata ha calcolato l’indennità di occupazione in base al valore agricolo medio della coltura “seminativo” nella regione agraria n. 4, concernente la Provincia di Benevento, in cui ricade il comune di Pesco Sannita quale determinata dalla Commissione provinciale di cui alla art. 16 della Legge per l’anno 1995, pervenendo alla conclusione che il valore agrario del suolo era pari a L..1.300 mq., corrispondente all’importo di L. 4.849.000 per i 3730 mq. occupati; dal quale ha calcolato l’indennizzo in esame nella misura di L. 404.084 – corrispondenti ad Euro 208,70 – annui.

E poichè la T. non ha contestato alcuno di detti dati, nè tanto meno le stime compiute dalla Commissione provinciale, ma ha chiesto erroneamente che l’indennizzo fosse determinato con il medesimo criterio utilizzato dalla Corte di appello per determinare il valore venale del fondo ai fini della liquidazione di quello di natura risarcitoria dovuto per la successiva occupazione espropriativa dell’immobile, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata va confermata; con conseguente condanna della ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali da liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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