Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15005 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 28/05/2021), n.15005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17660-2016 proposto da:

CLEAR CHANNEL AFFITALIA SRL, quale incorporante PUBBLI A SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 40, presso

lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA CUCCI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CARINI 58,

presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA SABATINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO TOTA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del controricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione del 19 novembre 2004 M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Pubbli A S.p.A. (poi incorporata nella Clear Channel Affitalia S.r.l.), affinchè fosse condannata, previo accertamento del suo inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di Euro 65.244,00 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, pari all’80% degli onorari dovuti per i mesi mancanti al compimento del biennio di durata del contratto, oltre interessi legali.

Deduceva di essere un consulente del lavoro e che la convenuta gli aveva conferito un incarico di consulenza per l’amministrazione del personale e relativa assistenza e consulenza in materia di lavoro; tuttavia in data 22/11/2001 la società aveva comunicato la volontà di recedere dal rapporto, in conseguenza di un cambiamento dell’assetto societario. Occorreva, però, considerare che il contratto era sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 430 del 1992, art. 17, per cui, stante l’illegittimità del recesso unilaterale, aveva diritto al pagamento di un compenso pari all’80% degli onorari, come appunto previsto dalla detta norma regolamentare.

Nella resistenza della convenuta, che deduceva di avere esercitato il proprio diritto di recesso, essendo quindi tenuta a rimborsare solo le spese sostenute ed a versare il compenso per l’opera già prestata, stante l’inapplicabilità del richiamato art. 17, il Tribunale, con la sentenza n. 13050/2008, rigettava la domanda.

A seguito di appello del M., la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 407 del 21 gennaio 2016, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In primo luogo, i giudici di appello reputavano corretta la soluzione del Tribunale quanto alla pretesa dell’appellante di vedere applicata la previsione di cui al D.M. n. 430 del 1992, art. 17.

Infatti, tale norma nel contratto tra le parti era stata richiamata solo per le modalità del recesso, ma non anche per quanto concerneva le conseguenze dello stesso.

In tal senso andava precisato che, se le parti si limitano solo a disciplinare le modalità del recesso, tale pattuizione, in assenza di più specifiche indicazioni, non può ritenersi idonea a rendere illegittimo anche il recesso ad nutum.

Inoltre, la peculiare disciplina in tema di consulenti del lavoro, perchè possa configurarsi un rapporto in regime di abbonamento annuale (che ai sensi dell’art. 17 del DM citato, prevede un meccanismo di determinazione forfettaria dell’indennizzo in caso di recesso anticipato) presuppone che le parti abbiano previsto un sistema di retribuzione forfetario, onnicomprensivo e prefissato ex ante, poichè solo tali condizioni permettono poi di poter individuare una volontà delle parti di sottoporre il rapporto alla disciplina di cui all’art. 17.

Nella specie era carente la pattuizione di un compenso avente tali caratteristiche (posto che la predeterminazione del compenso riguardava la sola attività di elaborazione delle buste paga e dei cedolini dei dipendenti, ma non anche le prestazioni di assistenza e consulenza in materia di lavoro, come espressamente richiamate nell’incarico conferito).

Infatti, per tali diverse attività il compenso era stato calcolato sulla base di tariffe non concordate ed alla luce del numero di ore impiegate per lo svolgimento dell’attività.

Ciò implicava che il contratto si ispirava sia alla disciplina di cui citato DM sia a quella generale di cui all’art. 2237 c.c., sicchè la Corte riteneva di poter applicare la disciplina ritenuta più confacente.

E’ pur vero che la norma di cui all’art. 2237 c.c., circa la recedibilità ad nutum del committente, può essere oggetto di deroga convenzionale, anche con l’apposizione di un termine di durata del rapporto, ma nella specie le parti non avevano però inteso escludere la facoltà di recesso, essendone state previste le modalità di esercizio, nè avevano contemplato un compenso unico. Pertanto, una volta esercitato il recesso da parte del cliente, non poteva farsi riferimento al criterio indennitario di cui all’art. 17, ma il compenso andava correlato alla peculiarità della prestazione ed al tempo necessario al professionista per reperire analogo incarico rispetto a quello garantitogli con la apposizione del termine di durata, potendosi quindi pervenire ad una liquidazione del complessivo importo di Euro 30.000,00 (per nove mesi di tempo, ritenuti necessari per reperire un nuovo incarico similare).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Clear Channel Affitalia S.r.l., quale incorporante la Pubbli A S.p.A., sulla base di sette motivi.

M.G. ha resistito con controricorso, illustrato da memorie.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati unitariamente dalla stessa ricorrente, denunciano la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, nonchè la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno ed omessa motivazione, in relazione alla ritenuta assenza di preclusione per giudicato interno.

Si deduce che in citazione l’attore aveva chiesto il risarcimento del danno stante l’illegittimità del recesso da parte della committente, e che solo in corso di causa, e ben oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, aveva mutato la domanda in una richiesta di indennizzo, adducendo che in realtà non aveva mai avanzato richieste risarcitorie.

La convenuta aveva a suo tempo eccepito l’inammissibilità della domanda nuova.

Deve reputarsi che il Tribunale di Roma abbia implicitamente riconosciuto l’inammissibilità della domanda nuova, a pag. 3 della sentenza di prime cure, e che pertanto era giunto alla conclusione secondo cui, avendo rinunciato alla domanda risarcitoria, quella indennitaria era preclusa e che non poteva accordarsi alcun ristoro ex art. 2237 c.c., per l’assenza di prova.

Tali statuizioni non sono state oggetto di specifica impugnativa da parte del M. in appello, e si è quindi determinato un giudicato interno che precludeva alla Corte d’Appello di poter statuire su di una domanda ritenuta già inammissibile in primo grado.

La tesi della ricorrente non appare condivisibile in quanto pretende di offrire un’interpretazione del reale contenuto della domanda inizialmente proposta in citazione avuto riguardo al solo riferimento nelle conclusioni all’inadempimento della controparte, per ciò solo dedurre che quella ab origine proposta fosse una domanda di carattere risarcitorio.

Tuttavia, una lettura delle argomentazioni poste a fondamento dell’atto di citazione, come ricavabili sia dalla lettura della stessa sentenza gravata (nella parte in cui riporta lo svolgimento dei fatti di causa), sia dalla lettura del controricorso, consente invece di affermare che la pretesa, di cui si lamentava il mancato adempimento era correlata dal M. all’obbligazione indennitaria scaturente dall’applicazione del D.M. n. 430 del 1992, art. 17, sul presupposto della sua invocabilità nel caso in esame, norma che, pur consentendo il recesso del committente, prevede tuttavia un obbligo di indennizzo in favore del professionista, secondo una predeterminazione quantitativa in misura pari all’80% del compenso previsto per il contratto in abbonamento annuale.

La asserita tardiva precisazione della domanda, come riportato dalla stessa ricorrente, in realtà mira solo a ribadire che la domanda avanzata non aveva carattere risarcitorio, ma era invece volta a conseguire l’indennizzo previsto dalla norma regolamentare, anche a fronte del legittimo esercizio del diritto di recesso della committente, aggiungendo altresì di voler invitare il Tribunale a valutare la possibilità di riconoscere un ristoro a mente dell’art. 2237 c.c..

Il giudice di primo grado, oltre a negare la ricorrenza dei presupposti applicativi della norma di cui al citato art. 17, ha semplicemente riportato la deduzione della convenuta di inammissibilità di una pretesa domanda nuova dell’attore, ma ha comunque deciso nel merito anche la domanda ex art. 2237 c.c., ritenendola sfornita di prova.

Con l’atto di appello, il M., come si ricava sempre dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 3) ha addotto la violazione sia del D.M. n. 430 del 1992, art. 17 sia dell’art. 2237 c.c..

Inoltre, la stessa sentenza in motivazione, a pag. 4, dopo aver ricostruito i termini del contratto intervenuto tra le parti, ha rilevato che le parti avevano inteso ispirarsi non solo alla disciplina di cui all’art. 17 ma anche a quella generale di cui all’art. 2237 c.c. “invocata, peraltro, dalla controparte”, specificando quindi che “il giudicante, rappresentato dalle parti il fatto, può applicare alla fattispecie la normativa ritenuta più confacente”, opinando quindi nel senso che i fatti posti a fondamento della domanda originaria comprendessero anche la richiesta di indennizzo ex art. 2237 c.c..

Reputa il Collegio che, in assenza di un’espressa declaratoria di inammissibilità della pretesa domanda nuova dell’attore, ed avendo anzi il Tribunale espressamente deciso sul merito della richiesta di indennizzo ex art. 2237 c.c., considerato in ogni caso il tenore dei motivi di appello, deve ritenersi che non si sia formato alcun giudicato preclusivo della disamina della domanda attorea, come invece invocato dalla ricorrente, giudicato la cui violazione è posta appunto a fondamento dei motivi di ricorso in esame.

3. Il terzo ed il quarto motivo, parimenti trattati in maniera unitaria dalla ricorrente, denunciano la falsa applicazione dell’art. 2237 c.c., comma 1 nonchè la nullità della sentenza per carenza e comunque illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto alla condanna alla corresponsione di un compenso per l’esercizio della facoltà di recesso ad nutum, in violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

Si deduce che la sentenza di appello, pur confermando il giudizio del Tribunale, quanto alla impossibilità di invocare la norma di cui al D.M. n. 430 del 1992, art. 17, ha però fatto sostanziale applicazione dell’art. 2237 c.c., ritenendo che le parti, pur apponendo un termine al contratto, non avessero inteso derogare alla norma che consente il recesso ad nutum della committente, ma ha in maniera incomprensibile accordato un ristoro al M., rapportato al tempo necessario per reperire un analogo incarico (nove mesi), ristoro che però è del tutto svincolato dalla previsione di cui all’art. 2237 c.c..

I motivi sono fondati.

Occorre premettere che il D.M. n. 430 del 1992, art. 17, contenente il regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria – dispone testualmente: “Regime di abbonamento.

1. Il consulente del lavoro può assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all’incarico professionale.

2. L’eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.

3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all’80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell’anno stabilito in abbonamento, sulla base dell’ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.”

La giurisprudenza di questa Corte ha però precisato che (Cass. n. 11848/2003) in tema di compensi per le prestazioni professionali dei consulenti del lavoro, affinchè sia configurabile un rapporto in regime di abbonamento annuale – con conseguente applicabilità della disciplina dettata (fra l’altro, in tema di anticipato scioglimento del contratto) dal D.M. 15 luglio 1992, n. 430, art. 17 -, la cui caratteristica peculiare è da individuare nella previsione di un sistema di retribuzione forfettario, onnicomprensivo e prefissato “ex ante”, è necessario accertare che detto regime abbia formato oggetto di una specifica pattuizione tra cliente e professionista, che in tal modo abbiano accettato pattiziamente di sottoporre il rapporto alle disposizioni del citato D.M. n. 430 del 1992, in deroga all’art. 2237 c.c. (in senso conforme in motivazione Cass. n. 19037/2008).

La sentenza impugnata, conformemente a quanto ritenuto già dal Tribunale, ha però escluso che fosse possibile invocare l’applicazione del menzionato art. 17, difettando (oltre al requisito della durata annuale del contratto in abbonamento) la predeterminazione forfettaria del compenso per tutte le varie attività demandate al professionista dalla committente.

Inoltre, ha aggiunto che la sola fissazione di un termine al rapporto contrattuale non deponeva per la volontà di derogare alla previsione di cui all’art. 2237 c.c., avendo previsto la facoltà di recesso, sebbene con determinate modalità, opinando quindi nel senso che dovesse comunque trovare applicazione la norma generale di cui all’art. 2237 c.c..

Tale ricostruzione della volontà contrattuale non risulta contrastata da parte controricorrente, che conviene con i giudici di appello circa l’impossibilità di dare applicazione alla norma regolamentare, sostenendo tuttavia che anche la previsione di cui all’art. 2237 c.c. permetterebbe di accordare un indennizzo che non sia limitato al solo rimborso delle spese ed al compenso per l’opera già prestata, ma assicuri anche il conseguimento dei risultati economici legittimamente attesi dalla piena realizzazione del programma negoziale.

La soluzione dei giudici di appello è però pervenuta ad un’erronea applicazione della norma di cui all’art. 2237 c.c..

In relazione alla questione relativa quindi alla possibilità di recesso della committente, la sentenza gravata ha deciso in conformità con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 469/2016, la cui massima recita che in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sè la facoltà di recesso “ad nutum” previsto, a favore del cliente, dall’art. 2237 c.c., comma 1, dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

In motivazione si è chiarito altresì che certamente è legittima l’apposizione di un termine di durata del contratto, non essendo vietata da alcuna specifica norma, così come è derogabile pattiziamente la facoltà di recesso ad nutum del cliente.

Tuttavia, occorre verificare se, in presenza di una durata convenzionale, il rapporto sia suscettibile di anticipato scioglimento per effetto del recesso ad nutum da parte del cliente ovvero se la previsione di un termine di durata integri rinuncia alla facoltà di recesso da parte del cliente.

Sebbene la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall’art. 2237 c.c. non abbia carattere inderogabile, e quindi sia possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, tuttavia la predeterminazione di un termine di durata del contratto in tanto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso in quanto dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale (in tal senso provvedendosi a mitigare l’apparente assolutezza del principio affermato da Cass. n. 22786/2013 e da Cass. n. 27293/2006, secondo cui doveva ritenersi sufficiente ad escludere la facoltà di recesso di cui all’art. 2237 c.c., comma 1, la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico).

A tale orientamento ha mostrato poi di adeguarsi anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1215/2017; Cass. n. 17679/2017; Cass. n. 21904/2018; Cass. n. 25668/2018; Cass. n. 24350/2019).

A tal fine è stato ribadito che la durata predeterminata del contratto può implicare rinuncia solo a condizione che dal complesso del regolamento contrattuale si ricavi in maniera inequivoca la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi quindi reciprocamente la facoltà di recesso e tale verifica compete al giudice di merito che deve stabilire se, nella specifica fattispecie al suo esame, la previsione di un termine di durata valga o meno quale implicita esclusione del diritto di recesso del committente.

La sentenza impugnata ha escluso che le parti avessero rinunciato alla facoltà di recesso, in presenza di un contratto avente una durata predeterminata, ed ha quindi ritenuto di ricondurre la fattispecie alla previsione di cui all’art. 2237 c.c., accordando però un indennizzo che, tenuto conto della “peculiarità della prestazione” e del “tempo necessario al professionista per reperire incarico analogo a quello che gli era stato garantito dall’apposizione del termine di durata”, è commisurato, avuto riguardo ad un periodo di nove mesi, a quei compensi che sarebbero stati verosimilmente corrisposti al consulente ove avesse potuto proseguire il proprio rapporto professionale, appunto per tale periodo temporale.

Questa Corte anche di recente ha ribadito che (Cass. n. 185/2020) il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonchè, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale, sicchè, posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall’art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, mentre quella dettata dall’art. 2227 c.c. per il contratto d’opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale (conf. Cass. n. 3062/2002).

La somma accordata all’attore non appare correlata alle due voci (spese sostenute e compensi per opera già prestata) specificamente prese in esame dalla norma, ma appare frutto di una disciplina creata ex novo da giudice di appello che, pur ritenendo non applicabile la disposizione di cui all’art. 17 citato, ha inteso accordare un indennizzo sulla falsariga di tale norma, ma con dei correttivi privi però di un concreto riferimento nel diritto positivo.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

4. Il quinto ed il sesto motivo che, congiuntamente illustrati, denunciano la violazione degli artt. 112,113 e 114 c.p.c. e art. 1226 c.c., nonchè la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui è stato liquidato un indennizzo al M. facendo applicazione di criteri equitativi al di fuori dei casi previsti dalla legge, con una sorta di applicazione della regola dell’equità sostituiva, ed il settimo motivo di ricorso, che denuncia l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla regolamentazione delle spese di lite (posto che in motivazione la Corte d’Appello poneva i due terzi delle stesse a carico dell’appellante, salvo poi in dispositivo prevedere che fosse la ricorrente a doversi fare carico delle spese del doppio rado in tale percentuale), restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.

5. Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo ed il secondo motivo, ed assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA