Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15005 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6142/2013 R.G. proposto da:

Simon Car 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Magalotti n. 15, presso lo

studio dell’avv. Andrea Saldutti, rappresentata e difesa dagli

avvocati Alessandro Bachini e Rita Brami giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 193/01/12, depositata il 19 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 193/01/12 del 19/07/2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 171/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Simon Car 2 s.r.l. (di seguito Simon Car) avverso l’avviso di accertamento a fini IRPEG, IRAP ed IVA relative all’anno di imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’atto impositivo era stato emesso in ragione del coinvolgimento di Simon Car in un’operazione fraudolenta (cd. frode carosello), perpetrata a mezzo l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

1.2. su queste premesse, la CTR affermava, per quanto ancora interessa in questa sede che l’appello dell’Agenzia delle entrate doveva essere accolto con riferimento all’IVA in quanto “non è consentito portare in detrazione l’iva versata in relazione a fatture che non siano intestate all’effettivo venditore (o acquirente; e l’operatore è tenuto a verificare con attenzione la provenienza delle merci acquistate, specie quando esse, come ampiamente dimostrato nell’avviso di accertamento, provengano da soggetti evanescenti e sospetti, dediti ad altre attività”;

2. Simon Car impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Simon Car deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., della Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, (sesta direttiva), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio abbia assolto all’onere probatorio posto dalla legge a suo carico, consistente nella prova della inesistenza soggettiva delle fatture emesse da SD Motors e Thelma Trading e nella prova della consapevolezza della frode da parte di Simon Car;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio in quanto la CTR non spiega in alcun modo sulla base di quali elementi è giunta a ritenere che: a) gli acquisti documentali delle fatture emesse dalle due società venditrici siano riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti realizzate nell’ambito di una cd. frode carosello; b) la consapevolezza della frode perpetrata da parte di Simon Car;

3. il secondo motivo è fondato e assorbente del primo motivo;

3.1. come di recente evidenziato dalla S.C., “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non, solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf. Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018);

3.2. nel caso di specie, la CTR si è limitata a fare riferimento per relationem all’avviso di accertamento, affermando, da un lato, che i soggetti che hanno emesso le fatture sono evanescenti, sospetti o dediti ad altra attività e, dall’altro, che Simon Car avrebbe dovuto essere consapevole della frode trattando con soggetti siffatti;

3.3. sebbene la motivazione non può dirsi propriamente mancante, non è dubbio che la stessa sia gravemente insufficiente in quanto il giudice di appello non spiega, anche alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente (e di cui si fa ampiamente menzione in ricorso ai fini del rispetto del principio di autosufficienza), sulla base di quali elementi indiziari abbia ritenuto che: a) i fornitori siano delle cd. “cartiere”; b) Simon Car sia stata consapevole della frode IVA perpetrata ovvero non abbia tenuto il contegno richiesto ad un operatore commerciale accorto e diligente;

4. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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