Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15005 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15005 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 8187-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BERRETTA ANGUISSOLA ALESSANDRO, BADINI GIULIA;

intimati

avverso la sentenza n. 12/35/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 7.6.2010, depositata 11 07/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 02/07/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Firenze ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza n.25/16/2009 della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso di Bandini
Giulia e Beretta Anguissola Alessandro contro diniego su istanza di rimborso di data
27.2.2008 delle imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti alla cessione a
titolo gratuito a favore dei figli dei ricorrenti (in rapporto di coniugio) di quattro
immobili siti in Andalo e Porto Azzurro, cessione effettuata in esecuzione di un patto
stipulato in occasione della separazione consensuale tra i predetti ricorrenti che era
stata omologata dal Tribunale di Firenze in data 8.11.2006 ed in relazione alla quale i
contraenti avevano chiesto l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art.19 della
legge n.74 del 1987. L’Agenzia aveva disconosciuto siffatta agevolazione adottando
avviso di liquidazione in adempimento del quale il notaio rogante aveva versato
l’imposta della quale i ricorrenti avevano chiesto il rimborso poi denegato.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo, da un canto, che i contribuenti
fossero pienamente legittimati a ricorrere (per quanto fosse stato il notaio rogante a

letti gli atti depositati

versare l’imposta che i ricorrenti avevano richiesto in restituzione) e, d’altro canto,
che la norma dell’art.19 richiamato dovesse applicarsi anche alla specie di causa, \\.)
atteso che i coniugi avevano concordato di destinare ai figli la piena proprietà di
alcuni immobili nel contesto di un iter indubbiamente volto ad attribuire un assetto
agli interessi patrimoniali della famiglia, assetto in ordine al quale avevano raggiunto
un accordo che figura nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3

I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.19 comma
I lett. g del D.Lgs. n.546/1992) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di
del

provvedimento impositivo, per quanto questi ultimi non avessero versato alcunché
all’Erario, di cui pretendere poi il rimborso, atteso che era stato invece il notaio
rogante ad effettuare il pagamento. D’altronde, neppure avrebbe potuto applicarsi alla
specie di causa il meccanismo di impugnazione del silenzio rifiuto previsto dagli
art.19 e 21 del D.Lgs.54611992 perché non si era trattato di pagamento indebito, bensì
di pagamento effettuato in forza dell’esigibilità di un credito nonostante la pendenza
del giudizio, ipotesi disciplinata dall’art.68 del D.Lgs.546/1992 che impone
all’Ufficio di restituire la somma entro 90 giorni dalla pronuncia di merito favorevole
al contribuente, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Il motivo appare fondato ed accoglibile, alla stregua della giurisprudenza di codesta
Suprema Corte secondo la quale:”In tema di imposta di registro, è legittima la
notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione
finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto ed ha richiesto la
registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
obbligato al pagamento dell’imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata
richiesta la registrazione, ed avendo l’Amministrazione la facoltà di scegliere
l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri;
il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto
tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il
rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed
abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, e quindi possono al più far
valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del
coobbligato adempiente” (così Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4047 del 21/02/2007).

4

appello abbia ritenuto i ricorrenti legittimati a proporre l’impugnazione

Non resta che ritenere erronea la pronuncia del giudice del merito che ha considerato
i ricorrenti “legittimati alla richiesta di restituzione delle somme”, nonostante il
difetto di impugnazione del titolo in adempimento del quale dette somme sono state
corrisposte.
In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

nel merito (rigettando l’impugnazione del diniego), non ravvisandosi necessità di
ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 30 dicembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito (-,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimbyrso. Condanna la parte
contribuente a rifondere le spese di lite di questo

liquidate in E 1.000,00

oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

manifesta fondatezza, con conseguente facoltà della Corte di decidere la causa anche

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