Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15004 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13126/2013 proposto da:

D.S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO PORRECA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei suoi procuratori speciali,

C.L. e CA.FR., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA FUCCI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 500/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice di pace di Benevento respingeva la domanda di D.S.P. di condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, in cui era rimasta coinvolta quale trasportata sul ciclomotore condotto da T.G.. La domanda era diretta nei confronti di R.P., conducente dell’autovettura – priva di copertura assicurativa – che si era scontrata con il ciclomotore.

2. Il tribunale di Benevento ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore (che aveva superato sulla destra l’autovettura, che si era fermata per permettere l’attraversamento della corsia da parte della R.) e dunque inoperante la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

3. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi; resiste con controricorso assicurazioni generali S.p.A., a mezzo della propria mandataria rappresentante Generali Business Solutions S.C.p.A., che deposita altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella visibilità del motorino da parte della signora R..

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; esso si basa su una circostanza di fatto (la visibilità del motorino da parte della signora R.) che risulta tutt’altro che certa; il ricorrente cita un passaggio della testimonianza di L.V., da cui emerge unicamente che costui ha visto il motorino, ma che non prova nulla in ordine alla visibilità dello stesso da parte della R.. Nè si può procedere in questa sede di legittimità alla rivalutazione – peraltro frammentaria – del materiale probatorio al fine di ricostruire una circostanza in fatto che non risulta dalla sentenza impugnata e di cui il ricorrente nemmeno argomenta in ordine al fatto che sul punto si sia controvertito prima d’ora nel corso del giudizio.

3. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

4. Con un secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697, sostenendo che l’accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l’esclusione di un concorso di colpa a suo carico. Se avesse correttamente interpretato l’art. 2054 c.c. – dice la difesa – il tribunale sarebbe pervenuto ad una diversa conclusione, affermando la sussistenza della pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli, in base alla presunzione che opera ogniqualvolta non sia possibile accertare le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità.

5. Anche questo secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, prima di tutto perchè i giudici di merito hanno accertato I modalità del sinistro ed in secondo luogo perchè non si sono limitati ad accertare la colpa del conducente del motorino, ma hanno ritenuto altresì la sua responsabilità esclusiva, così escludendo qualsiasi addebito a carico della R.. Ciò emerge inequivocabilmente ed in modo espresso dalla pagina 4 della sentenza, laddove si afferma che alcuna responsabilità si ravvisa nella condotta di guida della convenuta, nonchè alla pagina 3 della sentenza, laddove si rileva che la svolta a sinistra dell’autovettura era resa possibile dal fatto che l’autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia si era fermata per darle la precedenza. A fronte di tali osservazioni, il motivo manifesta una insanabile mancanza di specificità, limitandosi ad invocare la presunzione di cui all’articolo 2054 ed omettendo di indicare quale sarebbe, in ipotesi, la colpa ascrivibile alla R..

6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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