Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15004 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. NONNO G.M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10728/2013 R.G. proposto da:

C.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Filomena D’Aniello,

con domicilio eletto presso l’Avv. Franco Cosenza in Roma via

Giovanni Antonelli n. 50, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 82/5/12, depositata il 17 ottobre 2012. Udita

la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.A. impugnava l’avviso di accertamento per Iva, Irpeg ed Irap per l’anno 2003, emesso dall’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) nei suoi confronti quale obbligata in solido della APICI – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani, sede di (OMISSIS).

In particolare, l’Ufficio aveva contestato all’associazione la sostanziale natura commerciale dell’attività svolta, la mancanza di vita associativa e la non conformità delle scritture contabili a quanto previsto per le Onlus e, dunque, di aver illegittimamente fruito dei benefici conseguenti alla qualifica di Onlus previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, in carenza dei requisiti di legge.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Bologna, era rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dal giudice d’appello.

C.A. ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con nota depositata in data 17 gennaio 2020 il difensore della contribuente ha depositato dichiarazione di rinunzia al mandato, con allegata dichiarazione di rinunzia “al procedimento in cassazione RG 10728/2013” da parte della contribuente (mail del 15 gennaio 2020), attestata anche dal difensore medesimo.

2. La rinunzia al ricorso, presentata dalla parte personalmente, in quanto non notificata alla controparte, non determina gli effetti tipici dell’estinzione del processo ex art. 390 c.p.c..

Nondimeno, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio, tale atto è idoneo a determinare l’inammissibilità del ricorso stesso per carenza d’interesse (v. Cass. n. 13923 del 22/05/2019).

Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso, non trova applicazione l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass. n. 13636 del 02/07/2015; Cass. n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna C.A. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA