Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15004 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 07/07/2011), n.15004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.P.L., rappresentato e difeso dal prof. avv. LOTITO
Pier Francesco ed elett.te dom.to in Roma, Via Ezio n. 19, presso lo
studio dell’avv. Michele Allegro;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Genova n. 674/09 cron.
pronunciato nel proc. civ. n. 787/2008 V.G., depositato il 14 marzo
2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3
marzo 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’avv. Pier Francesco LOTITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità e, in
subordine, il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. P.P.L. ricorse alla Corte d’appello di Genova, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla irragionevole durata di un processo penale a suo carico protrattosi, in primo e secondo grado, per undici anni.
La Corte d’appello, in sede di rinvio a seguito di cassazione di precedente decreto, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 12.000,00, oltre interessi, ed ha compensato integralmente fra le parti le spese processuali.
Avverso il decreto della Corte di merito il sig. P. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come eccepito dall’Amministrazione controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tardivo.
Il decreto impugnato era stato dal ricorrente notificato, in forma esecutiva, al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato l’11 giugno 2009, mentre la notifica del ricorso è stata eseguita, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, con consegna all’ufficio postale soltanto il successivo 17 dicembre, dunque ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.. Infatti la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella fatta al procuratore stesso ed è, pertanto idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Cass. 8071 e 20684 dei 2009).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011