Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15004 del 02/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15004 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pulleghini Roberta, elett.te dom.to in Roma, alla via Germanico 197, presso lo studio
dell’avv. Mauro Mezzetti, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Alberto Accordi,
giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente
per legge
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 60/67/2013
depositata il 4/2/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Mezzetti
per la ricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pulleghini Roberta
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Mantova n. 212/11 che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 0642011001741740 per ires e Ilor 1988-1990.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n.
13793/13
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 02/07/2014
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Nessuna attività difensiva ha svolto Equitalia Nord s.p.a..I1 relatore ha depositato
relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
dpr 602 /73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
La censura è inammissibile in quanto la questione non risulta esaminata dalla CTR.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 164 c.p.c. laddove la CTR
ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto non notificato alla Equitalia Nord s.p.a. subentrata ad Equitalia Nomos nel corso del giudizio di I grado, senza ordinare l’integrazione
del contraddittorio.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
3820 del 15/02/2013; Sez. U, Sentenza n. 19698 del 17/09/2010) secondo cui, in tema di
fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del
2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la
fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in
presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità.
Con terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata pronuncia della CTR circa la illegittimnità della pretesa erariale avanzata nei confronti del liquidatore.
La censura è inammissibile avendo la CTR , con riferimento alla illegittimità della pretesa
erariale, escluso la competenza territoriale della CTP .
Consegue da quanto sopra raccoglimento del ricorso in relazione al motivo accolto con
rinvio alla CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e rinvia alla CTR
della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di ssazione
Così deciso in Roma, 8/5/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
dente
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del