Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15003 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22835/2014 proposto da:

SAGRANTINO ITALY SRL, in persona del proprio consigliere

d’amministrazione Avv. V.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ELISABETTA TABOSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO

RIGNANESE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L., D.F.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

CARRETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO AQUILANO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 635/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ELISABETTA TABOSSI per delega;

udito l’Avvocato LORENZO AQUILANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per rinammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 5 maggio 2014, la Corte di Appello di Bari, pronunciando sull’appello principale, avverso la sentenza n. 591 emessa dal Tribunale di Foggia il 21 marzo/5 aprile 2007, proposto dalla International Credit Recovery s.r.l., in persona della mandataria Pirelli Re Credit Servicing s.p.a. (già Servizi Immobiliari Banche S.I.B. s.p.a.), nonchè sull’appello incidentale spiegato in via subordinata dagli appellati A.L. e F.A., ha così deciso: “rigetta l’appello principale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza, pur dando atto della sussistenza della legittimazione attiva della società precettante International Credit Recovery s.r.l.”; ha quindi dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati.

1.1.- La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dai coniugi A.- F. contro il precetto di pagamento per l’importo di Euro 25.064,46, intimato il 30 luglio 2004 dal Credito Fondiario ed Industriale Fonspa s.p.a., quale procuratore speciale della SIB (Servizi Immobiliari Banche) s.p.a., a sua volta mandataria della International Credit Recovery s.r.l., cessionaria del credito. In particolare, il secondo giudice pur riconoscendo la legittimazione attiva di quest’ultima, negata invece dal primo giudice, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 20, del T.U. n. 646 del 1905, applicabile ratione temporis al contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio, l’istituto di credito fondiario avrebbe dovuto intimare il precetto nei confronti del soggetto debitore originario piuttosto che come aveva fatto nella specie – nei confronti degli accollanti – i coniugi A.- F. – in quanto questi ultimi non avevano comunicato, ai sensi di detta norma, la successione al debitore originario. Ha perciò confermato la statuizione del tribunale di dichiarazione di inefficacia del precetto opposto.

2.- La sentenza è impugnata con un solo motivo da Sagrantino Italy s.r.l. (già Minerva s.r.l.) e, per essa, quale mandataria, da Cerved Credit Management S.p.A., a socio unico (già Cerved Credit Management s.r.l., già Jupiter Asset Management s.r.l.).

Resistono con controricorso e memoria A.L. e D.Fiore A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I resistenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, stante la mancanza di legittimazione attiva a ricorrere della Sagrantino Italy s.r.l. e della sua mandataria, Cerved Management Spa. Evidenziano che la sentenza d’appello è stata pronunciata tra la International Credit Recovery s.r.l., in persona della società mandataria Pirelli Re Credit Servicing Spa, già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. Spa, quale appellante, ed i coniugi A. e D.F. quali appellati; che Sagrantino Italy s.r.l. non è stata presente nel giudizio di merito, nè è mai menzionata nella sentenza; che la società ricorrente è soggetto giuridico diverso da quello presente dinanzi alla corte d’appello; che perciò il ricorso risulta proposto da soggetto che non appare legittimato; che questa legittimazione ad impugnare non è nemmeno esplicitata nel ricorso.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è stata reiterata dalle parti resistenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

1.1.- Parte ricorrente non ha depositato memoria nè il suo procuratore, presente alla pubblica udienza, ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso come sopra formulata.

2.- L’eccezione è fondata e va accolta.

L’impugnazione va proposta da chi sia stato parte nel precedente grado di giudizio (cfr., di recente, Cass. n. 17974/15) ovvero da chi assuma di essere succeduto a quest’ultima, per successione universale o particolare, che ne determini la legittimazione all’impugnazione ai sensi dell’art. 110 c.p.c., o art. 111 c.p.c., u.c..

In tale ultima ipotesi, peraltro, quando si trovi ad impugnare per cassazione la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, il successore deve allegare e documentare tale sua qualità, con il ricorso introduttivo od, al più tardi, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 4468/09 e n. 9692/13, nonchè Cass. n. 27762/13).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un’altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall’art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l’abbia – nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. – esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell’impugnazione (così Cass. S.U. n. 11650/06).

Dal principio è stato, di recente, tratto il corollario per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un’altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l’avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998, ex art. 58, avendo l’impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/16).

3.- Nella specie, il ricorso non contiene alcuna allegazione in merito alla qualità di Sagrantino Italy s.r.l..

Nell’epigrafe si legge che l’atto è proposto da “SAGRANTINO ITALY s.r.l. (già Minerva s.r.l. – giusta modifica della denominazione sociale assunta con delibera dell’assemblea dei soci in data 12.02.2007) con sede in (OMISSIS), iscritta al Registro delle imprese di Milano a n. (OMISSIS), con medesimo codice fiscale e partita IVA e al n. (OMISSIS) del locale REA” e si precisa “e, per essa, quale mandataria in forza di procura autenticata nella firma dal Notaio Dott. Enrico Lainati in data 3 luglio 2013, Rep. 54901 Racc. 22909, (doc. 2) la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., a socio unico, (già CERVED CREDIT MANAGEMENT S.R.L. già JUPITER ASSET MANAGEMENT SRL, giusta modifica della denominazione sociale) (doc. 3), con sede legale in (OMISSIS), codice fiscale e partita iva n. (OMISSIS), rea n. (OMISSIS), in persona del proprio consigliere d’amministrazione, Avv. V.M., nato a (OMISSIS), in forza dei poteri a lui conferiti dal CdA in data 7/04/2014 (doc. 4), rappresentata e difesa LA”.

Nell’esposizione del fatto e nell’illustrazione dei motivi nulla è detto sulla qualità di Sagrantino Italy s.r.l. nè sui rapporti giuridici od altra relazione eventualmente intercorrenti tra la medesima ed International Credit Recovery s.r.l.; anzi, il contenuto del ricorso è tale che sembra presupporre che già nel grado di merito fosse presente la prima, e non la seconda, società.

I documenti prodotti unitamente al ricorso sono quelli contrassegnati con i numeri da 1) a 4), così come riportati nell’epigrafe, e si riferiscono appunto agli eventi pure in epigrafe indicati, che riguardano la modifica di denominazione sociale della Minerva s.r.l. in Sagrantino Italy s.r.l. ed i rapporti tra quest’ultima e la sua mandataria, nonchè le vicende della rappresentante.

Non vi sono perciò nemmeno documenti da cui, pur in mancanza di ogni allegazione, si possa desumere la qualità dell’attuale ricorrente.

3.1.- La sentenza impugnata risulta pronunciata nei confronti di “INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY S.R.L., in persona della società mandataria Pirelli Re Credit Servicing s.p.a. (già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. s.p.a. “, secondo quanto si legge nell’epigrafe.

Nella motivazione si espone che soggetto titolare del credito precettato – quale cessionaria pro soluto dei rapporti giuridici in blocco già facenti capo al Credito Fondiario e Industriale FONSPA s.p.a. – e quindi parte del rapporto sostanziale controverso è l’INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY S.R.L., che nell’intimazione del precetto e nel giudizio di primo grado si avvalse del FONSPA S.p.A., quale mandataria.

Il dispositivo è coerente con questa motivazione, dal momento che, come su riportato, dà atto “della sussistenza della legittimazione attiva della società precettante, INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY S.R.L.”.

3.2.- Orbene, a prescindere dall’individuazione dei soggetti che ne hanno assunto la rappresentanza processuale, il soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione evidentemente diverso dal soggetto che ha assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata.

Alla stregua dei principi sopra richiamati, sarebbe stato onere di parte ricorrente, Sagrantino Italy s.r.l., allegare la propria legittimazione ad impugnare in luogo della International Credit Recovery (ICR) s.r.l., deducendo e dimostrando di essere subentrata nella posizione di quest’ultima.

In mancanza di qualsivoglia allegazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, come rappresentata, al pagamento, in favore dei resistenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo complessivo di Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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