Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15003 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 311/34/12 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania,

depositata il 1.10.2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.02.2020 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avv. Giovanni Paliatello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di F.A. di avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie e relativo all’IRPEF e all’ILOR dell’anno d’imposta 1996, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo.

Il giudice di appello – premesso che, come acclarato dal Tribunale penale, non era stato possibile rintracciare i libri e le scritture contabili fatti oggetto di sequestro- riteneva che il contribuente non fosse stato posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa e annullava, pertanto, l’atto impositivo.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi a dieci motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi cinque motivi di ricorso, l’Agenzia, delle Entrate -premesso in fatto che la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto impositivo, ritenendolo infondato perchè non era stato prodotto dall’Ufficio il processo verbale di constatazione e che, avverso detta statuizione, aveva proposto specifico motivo di appello – introduce la questione attinente al mancato esame, da parte della C.T.R., del motivo di appello proposto avverso l’unica ratio decidendi sulla quale si fondava la sentenza di primo grado, ossia la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, sotto diverse prospettazioni di vizi: omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (primo motivo); nullità della sentenza perchè non rispondente ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, (secondo motivo avanzato in subordine), omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè il processo verbale era stato prodotto sin dal primo grado dallo stesso contribuente (terzo motivo), contraddittoria motivazione (quarto motivo), in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che il processo verbale di constatazione era stato prodotto sin dal primo grado (quinto motivo).

1.1. I motivi, vertenti, come detto, su identica questione, possono esaminarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente assolto all’onere sulla stessa incombente, essendosi limitata a riprodurre in ricorso, solo per sintesi o meri stralci, inidonei allo scopo, sia la sentenza della Commissione tributaria provinciale che l’atto di appello, impedendo, cosi, a questa Corte il preliminare controllo sulla stessa ammissibilità delle censure. Peraltro, nella genericità dei mezzi di impugnazione e alla luce della sentenza della C.T.R. sul punto, non si ravvisa, prima ancora, l’interesse all’impugnazione giacchè la questione, ove correttamente sollevata e ritualmente introdotta in giudizio, risulta comunque, essere stata risolta in senso favorevole all’Agenzia delle entrate dalla C.T.R. la quale ha motivato la sua decisione sulla base di altra ratio decidendi, interessante il merito della controversia e della pretesa tributaria.

2 Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente, premesso che il primo Giudice aveva ritenuto, a prescindere dalla fondatezza o meno delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, di annullare l’atto impositivo perchè non era stato versato in atti il processo verbale di constatazione, rileva come la C.T.R., nel rigettare l’appello unicamente per la violazione del diritto di difesa, avrebbe pronunciato ultra petita, dato che il motivo di appello proposto concerneva unicamente l’avvenuto deposito del processo verbale di constatazione, mentre le ulteriori questioni, ritenute dal primo Giudice assorbite, non erano state riproposte dal contribuente, rimasto contumace in grado di appello.

2.1. Il mezzo è inammissibile per le stesse ragioni già svolte sub 1.1. In particolare, non solo non vengono riportati, nella loro integrità, la sentenza della Commissione tributaria provinciale e l’atto di impugnazione ma, per un verso e ancor prima, l’assunto viene smentito, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura, dallo stesso tenore della sentenza impugnata nella quale la C.T.R. dà atto (v. pag. 2) che con il gravame l’Agenzia delle entrate aveva dedotto, anche, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2.

3 Con il settimo motivo, articolato in subordine, si deduce, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 654 c.p.p., laddove la C.T.R. aveva dato rilevanza all’accertamento compiuto dal Giudice penale in ordine al mancato reperimento delle scritture contabili senza accertare se, alla data dell’accertamento parziale, effettivamente il contribuente non potesse consultare le proprie scritture contabili per fatto a lui non imputabile.

3.1. Il motivo è inammissibile non attingendo l’effettiva ratio decidendi, sulla quale è fondata la decisione impugnata, apparendo evidente dal tenore complessivo della motivazione che la C.T.R. ha meramente valutato, a ulteriore supporto, l’affermazione del Giudice penale.

4 Con l’ottavo motivo, articolato anch’esso in subordine, si deduce l’insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la C.T.R. nell’affidare il suo convincimento unicamente a quanto affermato dal Giudice penale, non aveva dato rilievo alla data del sequestro al fine di accertare se alla data dell’accertamento parziale, effettivamente il contribuente non potesse consultare le proprie scritture contabili per fatto a lui non imputabili.

5 Con il nono motivo la ricorrente deduce gli stessi presupposti in fatto, di cui al motivo precedente, prospettando, questa volta, ai sensi della nuova disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6 Infine, con il decimo motivo di ricorso, prospettante la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, artt. 32 e 38, del D.P.R. 26 otto 1972, n. 633, artt. 51 e 54, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., si censura la sentenza impugnata per avere il giudice a qua ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, basato sulla presunzione legale prevista dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in considerazione della asserita impossibilità del contribuente di esibire la documentazione contabile sequestrata ed irreperibile.

6.1 Le censure proposte con l’ottavo e il decimo motivo di ricorso, assorbito il nono (articolato in subordine), sono fondate in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente esercente attività di impresa, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato l’onere di superare la presunzione legale fornendo la prova contraria, analitica, e che può essere costituita anche da presunzioni semplici, che dei singoli movimenti egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. Cass. nn. 25502 del 2011, 16896 del 2014, 4829 e 26111 del 2015).

Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre la documentazione necessaria a fornire la prova, tale circostanza non costituisce motivo di esenzione dal relativo onere, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, permanendo la possibilità per il contribuente che tale prova possa essere fornita attraverso presunzioni, ivi comprese, per esempio e a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di terzo le quali, ove confortate da altri elementi di prova, concorrono a formare il convincimento del giudice e danno luogo a presunzioni semplici, generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale (cfr., di recente, tra le altre, Cass. 9757 del 19/11/2018).

In conclusione, in accoglimento dell’ottavo e decimo motivo di ricorso, rigettati o assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia-sezione di Catania, in diversa composizione, perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento dell’ottavo e del decimo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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