Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15003 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 07/07/2011), n.15003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 20986 dell’anno 2008 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via di San

Valentino, n. 34, nello studio dell’avv. Vincenzo Scuderi;

rappresentato e difeso dagli avv. BULLARO Nino e Vito Passalacqua,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato; avverso il decreto della Corte di Appello

di Caltanissetta n. 140, depositato in data 25 ottobre 2007;

sentita la relazione all’udienza del 2 febbraio 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto depositato in data 25 ottobre 2007 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta dal sig. S.M. di equa riparazione del pregiudizio di natura non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un procedimento penale svoltosi nei suoi confronti davanti al Tribunale di Marsala, e conclusosi con sentenza di assoluzione in data 11 maggio 2006.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava in primo luogo che dalla notifica dell’avviso di garanzia, effettuata in data 15 ottobre 1993, fino al decreto di rinvio a giudizio, avvenuto il 3 marzo 1995, era trascorso un periodo considerata la complessità del procedimento dalla durata ragionevole. Quanto alle fasi successive, esclusi dalla durata non ragionevole i ritardi provocati dei rinvii, sia perchè richiesti dai difensori per l’assenza di testimoni, sia perchè dovuti ad astensione degli avvocati dalle udienze, si sosteneva che (essendosi il processo articolato in tre fasi (dovendosi a tale fine considerare sia i giudizi di primo e di secondo grado, sia quello, rinnovato dal Tribunale, a seguito della declaratoria, ad opera della Corte di appello, di nullità della decisione del 19 novembre 1998, per non essere stati rinnovati atti dibattimentali a seguito della sostituzione di un componente del collegio giudicante), la complessiva durata del procedimento non eccedeva la ragionevolezza, dovendosi, in particolare, ritenere che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado fosse priva di qualsiasi “collegamento con la non ragionevole durata rilevante ai sensi della L. n. 89 del 2001”.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il S., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo viene denunciata, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1 Cedu e dell’art. 2 della 1. n. 89 del 2001, nonchè dell’art. 185 c.p.p,m in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, censurandosì sia l’erronea valutazione separata, per determinazione del periodo di durata non ragionevole, del periodo relativo alle indagini preliminari, sia l’affermazione della ricorrenza di tre gradi di giudizio, per aver la rinnovazione del processo davanti al tribunale, a seguito della declaratoria di nullità, comportato – secondo la tesi sostenuta dalla corte di merito – la duplicazione del medesimo grado.

2.2 – Le medesime statuizioni vengono censurate, con il secondo motivo, sotto il profilo motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, soprattutto con riferimento all’affermata neutralità della dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rispetto alla valutazione della durata non ragionevole del procedimento.

Detti motivi, attesa la loro intima connessione, possono essere congiuntamente valutati.

2.3 – Il primo profilo di censura è fondato, in quanto la Corte territoriale afferma che il processo “si è articolato in undici anni per tre gradi del giudizio”, senza tener conto delle indagini preliminari, la cui durata, valutata separatamente, si considera giustificata.

Tale principio giuridico non può essere condiviso, in quanto, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “la nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, in tale novero comprendendosi anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, assumono rilievo, ai fini dell’equa riparazione”.

Pertanto, considerata la necessità di addivenire a una valutazione sintetica e complessiva della durata del procedimento (Cedu, 27 febbraio 1992, Ruotolo; Cedu, 14 novembre 2000, Delgado), tenendo anche conto del periodo relativo alla durata delle indagini preliminari, la Corte territoriale ha omesso di considerare la durata complessiva del procedimento presupposto, che è di anni tredici, mesi due e giorni diciotto.

2.4 – Anche la deduzione relativa all’erroneità dell’affermazione della ricorrenza di tre gradi del giudizio, per essere stato rinnovato, a seguito di annullamento, quello di primo grado, è fondata.

Non ignora il Collegio un precedente di questa Corte, secondo cui, allorchè il processo regredisca alla fase precedente per vizi procedurali, non si debba prescindere dell’esame della nuova attività resasi necessaria, non essendo consentita alcuna differenziazione “fra una successione normale dei gradi del giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità ed eventuale giudizio di rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi” (Cass., 25 gennaio 2005, n. 25008).

Tale tesi non viene condivisa, in quanto contrastante con il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale. Sulla base di tale orientamento consolidato, secondo il quale anche il tempo impiegato per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità deve essere computato ai fini del giudizio di ragionevolezza della durata complessiva del processo richiesto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr. Cass. n. 15852/02; n. 789/2006; n. 23099/2007; n. 22875/2009), deve escludersi che un’anomalia del processo, come la regressione a un grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della parte che lamenta il pregiudizio derivante dalla durata ingiustificata del procedimento (nel caso di specie, al contrario, era stata rigettata l’istanza difensiva di rinnovare gli atti dopo la sostituzione di un componente del collegio), possa legittimare la celebrazione di un grado ulteriore (diversa è l’ipotesi del giudizio di rinvio disposto a seguito di cassazione: trattasi, in tal caso, di evenienza “fisiologica” e, quindi, non attribuibile a una disfunzione del sistema giustizia, ma all’esigenza di assicurare alle parti un giusto processo).

Deve condividersi l’assunto secondo cui in caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento si verifica un’anomalia nella successione dei gradi del giudizio (nella specie il processo si è concluso con una sentenza di primo grado, ma è innegabile, sia sotto il profilo storico che dal punto di vista giuridico, che sia stato celebrato il secondo grado del giudizio): tuttavia non può ritenersi che, come sostiene la corte territoriale, la valutazione della durata del processo debba computarsi alla stregua di una durata “tipica”, costituita da tre gradi di merito.

Del resto, mentre il periodo di sospensione correlato a una questione di legittimità costituzionale, soprattutto ove venga poi ritenuta fondata, refluisce sulla valutazione della complessità del processo, consentendo, con riferimento al caso concreto, di determinare il periodo di durata ragionevole in misura più ampia rispetto ai parametri normalmente utilizzati dalla Cedu (cfr. anche la recente Cass., 15 novembre 2010, n. 23055), la presenza di una nullità assoluta del procedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni del codice di rito, in sè considerata, nulla aggiunge alla complessità di un procedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbe potuto concludere in tempi più brevi, e, per l’appunto, ragionevoli, qualora non si fosse verificata l’anomalia procedurale da imputarsi al “sistema giustizia” nel suo complesso.

2.5 – In definitiva, il ricorso è fondato, in quanto l’accertamento della durata non ragionevole del processo è stato condotto dalla corte territoriale in modo non rispettoso dei criteri legali, ripetu- tamente indicati da questa corte.

Il giudice di merito, senza indicare la durata teoricamente ragionevole del processo, complessivamente considerato, è pervenuto, attraverso una confusa indicazione delle ragioni di ritardo, alla conclusione che tredici anni, due mesi e diciotto giorni di durata non sarebbero irragionevoli per un processo conclusosi, nella sostanza, dopo la celebrazione di due gradi di merito.

2.6 – La fondatezza del ricorso comporta la cassazione del decreto.

Ad essa segue la decisione nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, tenuto conto degli accertamenti già compiuti dal giudice di merito sui profili di complessità del processo presupposto. In base a quegli elementi, la complessità del processo poteva giustificare infatti una durata del processo penale, tenuto conto della durata legale delle indagini preliminari, del numero dei testimoni e del rinvio disposto a seguito dell’astensione degli avvocati dalle udienze (Cass., 19 luglio 2010, n. 16838), di quattro anni e tre mesi circa, mentre resta irragionevole l’ulteriore durata di sette anni e sei mesi. In applicazione dei criteri costantemente seguiti da questa corte (secondo cui vanno attribuiti Euro 750,00 per i primi tre anni, ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo: Cass., 4 dicembre 2009, n. 25537; Cass., 8 luglio 2009, n. 16086, alla cui ampia e condivisibile motivazione si rimanda), a tale irragionevole durata corrisponde un’equa riparazione di Euro 6.750,00, sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (Cass., 15 novembre 2010, n. 23054).

L’amministrazione deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.750,00, oltre interessi dalla data della domanda e alle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.250,00 (di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari), nonchè del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Vito Passalacqua.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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