Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15003 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15003 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fabrizi Rossella, elett.te dom.to in Roma, alla piam del Porto di Ripetta 1, presso lo studio
dell’avv. Luigi Chiappero, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

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per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
29/2012/2

depositata il 7/2/2012

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Berliri

per la ricorrente;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Fabrizi Rossella

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Roma n. 191/39/2009 che aveva parzialmente
accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097200600331775 per irpef 2001.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 02/07/2014

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente deduce che la CTR non avrebbe rilevato l’inesistenza della

riguardo in palese vizio di motivazione, ignorando l’eccezione di vizi di legittimità di notifica eccepiti sia in sede di ricorso introduttivo che in atto di controdeduzioni nel giudizio di
secondo grado”.
La censura è inammissibile in quanto non proposta in sede di merito: la CTR , a riguardo
afferma Agonia che la ricorrente , con ricorso alla CTP di Rome eccepì “l’illegittimità
della cartella per violazione dell’art. 17 del dpr 602/73 e per mancato rispetto dei termini per
la notifica dell’atto”; e che in secondo grado propose appello incidentale solo in ordine alla
tardività della notifica.
La CTR ha altresì rigettato l’eccezione di tardività della notifica della cartella, puntualizzando la intempestività delle questioni relative alla mancata preventiva comunicazione di
irregolarità ed alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, in quanto proposte solo con memoria di replica in primo grado.
Con secondo motivo il ricorrente assume la “lesione di un giusto processo derivante dalla

sentenza dei giudici di seconde cure, sentenza prima di motivazione riguardo a quanto eccepito dall ‘appellato e viziata da erronea applicazione di norme di diritto.
La censura di violazione di legge è inammissibile sia in quanto priva di specifica indicazione della norma violata sia perché priva di argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a
motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella
sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
La censura in ordine alla motivazione è inammissibile sia in quanto priva della specifica
indicazione del fatto controverso sia in quanto priva di autosufficienza.
Con terzo motivo il ricorrente chiede “se costituisca lesione del diritto di difesa e del principio di certezza del diritto ritenere applicabile al caso di specie qui in esame la disciplina
giuridica del d.l. 106/2005″.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 8679/13

Ordinanza pag. 2

notifica della Cartella di pagamento.” La sentenza dei giudici di seconde cure nulla rileva al

La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto priva di argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate nonne regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P. Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
Così deciso in Roma, 8/5/2014

I Presidente

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

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