Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15002 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21559/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale avv.

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI

81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., COMUNE DI LOCRI;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI LOCRI, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

CA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO AGOSTINO giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 233/2014 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata l’11 marzo 2014, il Tribunale di Locri ha accolto l’appello proposto da C.R. nei confronti del Comune di Locri e di Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri del 25 novembre 2011.

Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal C. contro una cartella esattoriale per l’importo di 246,99, basata su un verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, ed aveva compensato le spese di lite.

2.- Il Tribunale di Locri ha accolto l’appello, ritenendo che non fosse regolare la notificazione del verbale di accertamento da parte del Comune di Locri, perchè in violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, come modificato dalla L. n. 31 del 2008.

3.- La sentenza è impugnata con tre motivi di ricorso da Equitalia Sud s.p.a..

Il Comune di Locri ha notificato controricorso con ricorso incidentale basato su un motivo.

L’intimato C. non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

La ricorrente censura la decisione del tribunale secondo cui la notificazione del verbale di accertamento sarebbe nulla perchè non è stata inviata la comunicazione di avvenuta notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c.. Al riguardo, Equitalia Sud s.p.a. evidenzia come la notificazione di che trattasi venne eseguita nel 2007 ed il plico venne ritirato presso l’ufficio postale in data 20 giugno 2007 dalla signora P.R., moglie del C.. Sostiene che non potrebbe venire in rilievo il testo della L. n. 890 del 1982, art. 7, come modificato con Legge del 2008, proprio perchè sopravvenuto al compimento del procedimento notificatorio. Aggiunge che, trattandosi di delibare la regolarità della notificazione del verbale di accertamento, non rileva la data di notificazione della cartella esattoriale – come ha ritenuto il giudice a quo, facendo riferimento a quest’ultima, intervenuta nel 2010. Per di più, osserva che nella specie la notificazione della cartella di pagamento è stata fatta direttamente dall’Agente della Riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in data 6 ottobre 2010, con raccomandata a.r. n. (OMISSIS), spedita il 26 settembre 2010 e ricevuta dal figlio del destinatario.

1.1.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. ed, in subordine, della L. n. 890 del 1982, art. 7, e dell’art. 2700 c.c..

Con questo motivo si censura l’ulteriore affermazione del tribunale secondo cui sarebbe stato onere delle parti convenute in giudizio “provare l’identità e la qualifica della persona ritirante il plico o comunque che la stessa era stata delegata o incaricata dal ricorrente al ritiro del plico presso l’ufficio postale di distribuzione”, come si legge in sentenza.

La ricorrente deduce che la questione sarebbe stata posta per la prima volta soltanto con l’atto di appello e che comunque è circostanza pacifica che chi ritirò il plico presso l’ufficio postale era la moglie del destinatario, avendo il C. riconosciuto la circostanza nei propri scritti processuali.

2.- Unitamente ai primi due motivi del ricorso principale va trattato l’unico motivo del ricorso incidentale (ammissibile ai sensi dell’art. 334 c.p.c., poichè proposto da litisconsorte necessario).

Anche questo motivo è relativo all’applicabilità nella specie della L. n. 890 del 1982, art. 7.

Il Comune di Locri denuncia infatti la violazione e l’erronea applicazione di questa norma e la mancata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Il ricorrente, oltre a ribadire la medesima censura svolta da Equitalia Sud s.p.a. col primo motivo del ricorso principale, sostiene che l’art. 7, non potrebbe essere applicato al caso di specie, in quanto questo sarebbe regolato dalla stessa L. n. 890 del 1982, art. 8, ed evidenzia di avere dato prova documentale della regolare notificazione del verbale di accertamento ai sensi di tale ultima norma.

3.- I motivi sono fondati. Risulta già dalla sentenza che il verbale di accertamento venne notificato mediante ritiro del piego presso l’ufficio postale.

E’ perciò da escludere l’applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7. Questo presuppone che, quando la consegna del piego non possa essere fatta personalmente nelle mani del destinatario ovvero a persona di famiglia con lui convivente sia consegnato, presso lo stesso luogo, al portiere. Con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 38 del 2008, si è aggiunto il comma – richiamato in sentenza – per il quale “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Orbene, tutto l’impianto normativo presuppone che il piego venga lasciato, come dice la norma, “nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare” e che, con la raccomandata di cui all’ultimo comma, si dia notizia al destinatario che è stata compiuta questa attività. L’art. 7 non contempla affatto la diversa ipotesi in cui il piego debba essere depositato presso l’ufficio postale perchè non si è potuto consegnare ad alcuno.

3.1.- Invece, quest’ultima eventualità è contemplata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

La norma disciplina l’ipotesi che l’agente postale non possa recapitare il piego presso il luogo di destinazione per assenza sia del destinatario che delle persone abilitate a riceverne la consegna (compreso il portiere). In questo caso il piego è depositato presso l’ufficio postale e “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito… è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”; questo avviso deve contenere, tra l’altro, “l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.

Contrariamente a quanto si afferma nella sentenza qui impugnata, pertanto, quando l’agente postale, incaricato di una notificazione a mezzo posta, non può recapitare il piego presso il luogo di destinazione per assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone alle quali può farsi la consegna, si applica la L. n. 890 del 1982, art. 8, che comporta il deposito del piego presso l’ufficio postale; ne consegue che, quando il piego viene ritirato presso l’ufficio postale da persona diversa dal destinatario, la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se entro i dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, senza che sia necessario l’invio di ulteriore avviso; è sufficiente che l’incaricato al ritiro venga identificato come tale dall’impiegato postale, secondo le norme del regolamento postale.

4.- Si evince dalla sentenza e dai ricorsi, nonchè dai documenti ivi indicati e prodotti in giudizio, che la notificazione del verbale di accertamento venne tentata presso l’abitazione del destinatario, ma l’atto non venne consegnato ad alcuno e venne perciò depositato presso l’ufficio postale. Allora, è corretta la procedura seguita dall’agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Pertanto, a prescindere dal fatto che, trattandosi di notificazione effettuata il 20 giugno 2007, non sarebbe stato applicabile ratione temporis la L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., (cfr. Cass. n. 6345/13, secondo cui, in tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, – introdotto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31 – è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall’art. 36, coma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili), il ritiro del piego presso l’ufficio postale da parte della moglie del destinatario ha comportato il perfezionamento del procedimento notificatorio.

5.- I primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata. Resta così assorbito l’ultimo motivo del ricorso principale, concernente la regolamentazione delle spese dei due gradi di merito.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ult. inc..

Il verbale di accertamento della violazione al codice della strada è stato regolarmente notificato mediante il ritiro del piego di cui si è detto sopra, effettuato in data 20 giugno 2007.

La cartella di pagamento risulta notificata direttamente dall’Agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in data 6 ottobre 2010, con raccomandata a.r. n. (OMISSIS) spedita il 26 settembre 2010 e ricevuta dal figlio del destinatario.

In merito alla regolarità di tale procedimento notificatorio è sufficiente richiamare l’orientamento oramai univoco presso questa Corte, secondo cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (così Cass. n. 11708/11, ma cfr. già Cass. n. 14327/09, nonchè successivamente Cass. n. 6395/14 e numerose altre).

In conclusione, questa Corte, decidendo nel merito, rigetta il gravame proposto da C.R. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri del 25 novembre 2011 e, per l’effetto, conferma il rigetto dell’opposizione proposta da C.R. contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Le alterne vicende del giudizio di merito e la mancata resistenza in sede di legittimità dell’intimato C. inducono a ritenere che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale; resta assorbito il terzo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri del 25 novembre 2011 e, per l’effetto, conferma il rigetto dell’opposizione proposta da C.R. contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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