Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15002 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15002 Anno 2015
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 17/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

GIACCHI ROSA
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Marche 8.3.2007
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estensore øI m. ferro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 27 marzo 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato dello Stato Carla Colelli per l’Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale Marche 8.3.2007 che, rigettando l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza
C.T.P. Pesaro 399/01/2005, resa in tema di silenzio rifiuto nei confronti di istanza di
rimborso IRPEF per gli anni 1989-1997 per le eccedenze d’imposta trattenute sulla
pensione erogata al marito defunto dalla previdenza sociale del Lussemburgo,
presso cui l’assegno era maturato, ne ribadì la illegittimità quanto peraltro ai
versamenti che la sentenza riferisce essere stati effettuati in tre soluzioni nel 1998, su
domanda del 2001 e con ricorrente tale “Maria Fiorucci”.
Ritenne la C.T.R., riepilogata la vicenda siccome riferibile — nonostante
l’intestazione della sentenza all’appellata Rosa Giacchi — all’istanza di rimborso di
“Maria Fiorucci” presentata per l’IRPEF degli anni dal 1989 al 1997 inclusi e per
euro 4.475, che andasse confermata la sentenza della C.T.P., sul presupposto da un
lato che la domanda era stata interposta nei 48 mesi di cui all’art.38 d.P.R. n. 602 del
1973 e dall’altro che era risultata l’effettività della doppia imposizione.
Il ricorso è articolato su cinque motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.4
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo la
C.T.R. omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità della domanda di
rimborso ove riferita a pagamento di ritenute aggiuntive prima versate dalla
contribuente in sede di condono e poi chieste a restituzione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.3
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art.38 d.P.R. n. 602 del 1973 e
dell’art.9bis 1. n. 140/1997, avendo violato la C.T.R. il principio generale della
irripetibilità delle somme versate a seguito di domanda di condono, esercitato dalla
contribuente per gli anni 1989/1995.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.5
cod.proc.civ., il vizio di motivazione, non avendo la C.T.R. indicato da dove ha
tratto il proprio convincimento in ordine alla tassazione della pensione percepita in
Lussemburgo.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.3
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art.18 par. 1 e 2 1. n.747/1982,
avendo errato la C.T.R. ove ha trascurato la differenza tra pensioni di vecchiaia
erogate dall’istituto lussemburghese a cittadino ora residente in Italia e tr ttame ti
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estensore

ferro

IL PROCESSO

Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza C.T.R. 8.3.2007, n.12/6/07,
appare correttamente intestata solo nell’epigrafe e dunque con riguardo alla decisione
resa su appello — che poi viene rigettato — di Agenzia delle Entrate avverso sentenza
C.T.P. 399/01/2005 contro l’appellata Rosa Giacchi, mentre in prosieguo
motivazione e dispositivo mostrano di riferirsi a tutt’altro contribuente (“Maria
Fiorucci” e per pensioni del marito defunto) e ben diverso rapporto tributario
(istanza di rimborso IRPEF per anni dal 1989 al 1997), mentre la controversia con
Rosa Giacchi concerneva, in apparenza e per quanto riportato nella citata epigrafe,
solo l’impugnativa avverso il diniego di rimborso IRPEF non specificato quanto
all’anno.
Sebbene i motivi d’impugnazione non esprimano alcuna doglianza sul punto, invece
conferendo rilievo unicamente a limiti di merito ovvero processuali (ma per omessa
disamina di eccezioni della parte) della sentenza impugnata, si ritiene — dando atto
che all’udienza il Collegio ha sottoposto la questione al contraddittorio fra le parti che, in aggiunta all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161 co.2 cod. proc. civ.
(mancanza della sottoscrizione del giudice), sia possibile configurare altri casi di
nullità non sanabile ovvero assoluta della sentenza, tutte le volte in cui la stessa
manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono
necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui
essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del
rapporto di cui si controverte. La descritta radicale nullità va rilevata altresì d’ufficio,
come nella presente vicenda il Collegio intende compiere, così come potrebbe essere
fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con autonoma
azione di accertamento (Cass. 30067/2011), non soggetta a termini di prescrizione o
di decadenza, ovvero con eccezione ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione
(così Cass. 6162/2014).
Invero si può ripetere, con argomentazione qui condivisa, che “l’inesistenza giuridica o
nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, emesso nei confronti
delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri
soggetti comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente
da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido
conclusivo del giudizio. L’incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti
alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario
inesistente” (Cass. 6162/2014, 30067/2011). Non potendo peraltro questo Giudice,
benché investito della potestà di decidere, superare i limiti strutturali della sentenza
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estensore c

4, :

m.ferro

pensionistici volti a garantire la sicurezza sociale, prescindenti dal rapporto di lavoro
e dai contributi obbligatori.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.3
cod.proc.civ., la violazione di legge ancora ai sensi dell’art.18 par. 1 e 2 1. n.747/1982
e dell’arti 5 TUIR, avendo la C.T.R. trascurato che il meccanismo che neutralizza
l’eventuale doppia imposizione è, nel nostro ordinamento, il riconoscimento di un
credito fiscale.

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/41986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata,
cassa e rinvia a C.T.R. Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2015.

C.T.R. 8.3.2007, per l’assoluto equivoco in essa contenuto quanto a rapporto
tributario e parti dello stesso, idoneo a pregiudicare la corretta qualificazione, quale
posterius, delle sezioni della decisione assoggettabili a critica fra le medesime parti ma
solo se ben identificate, dunque ritenuta la necessità di un rifacimento del grado
d’appello attinente al merito, ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con
rinvio al Giudice del gravame (la commissione tributaria Marche, in diversa
composizione), al quale è demandato di provvedere alla rinnovazione della decisione
conclusiva del grado e, dunque, l’adozione di un atto che superi la radicale ed
insanabile nullità qui rilevata.

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