Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15002 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16525-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente / controricorrente al ricorso incidentale –

contro

B.A., (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. FILOMENA CERRONI,

presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, n. 233;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’11/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa RITA

SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Treviso, la cartella di pagamento notificatale per riprese I.V.A. relative all’anno 2006, conseguenti a controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

2. La C.T.P., con sentenza n. 102/1/11, rigettò il ricorso.

3. La B. impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 2/22/2013, depositata l’11.1.2013, accolse il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che (a) in presenza di un’ipotesi di omessa dichiarazione, la quale (b) “non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato, quando esso venga riportato e reso noto all’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dell’esercizio successivo”, (c) “la cartella di pagamento, notificata a seguito di iscrizione a ruolo non preceduta da avviso di rettifica, deve ritenersi illegittima e come tale annullata”.

4. Avverso tale pronunzia l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale (affidato ad un motivo), B.A.; l’AGENZIA ha resistito, anch’essa, all’avverso ricorso incidentale con controricorso.

5. Fissata originariamente udienza camerale per il 17.4.2014, rispetto alla quale la difesa della B. ha depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., la Corte, ritenendo non sussistenti gli estremi per la trattazione in camera di consiglio, ha rinviato la causa alla data odierna, per la discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la difesa dell’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il credito I.V.A. non dichiarato potesse essere riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo laddove, al contrario, sarebbe stata necessaria un’istanza autonoma di rimborso, il cui termine di presentazione era però scaduto il 30.9.2010, anteriormente, dunque, alla data di notificazione della cartella di pagamento opposta.

1.1. Il motivo è infondato – con conseguente assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale (con cui la B. si è doluta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rispettivamente della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, commi 8 ed 8-bis, e della L. n. 212 del 2000, nonchè dell’insufficiente motivazione rispetto all’affermata irrilevanza delle questioni relative alla ricostruzione della fattispecie – in termini di omessa ovvero infedele dichiarazione – ed ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente).

1.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del, contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U, 30.6.2016, n. 13378, Rv. 640206-01. Cfr. anche, più recentemente ed in senso conforme, Cass., Sez. 5, 28.11.2018, n. 30796, Rv. 651567-01). Sicchè, in ultima analisi, errori ed omissioni nella dichiarazione, in danno del contribuente, possono essere recuperati, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo ovvero con istanza di rimborso. Ne consegue che correttamente la C.T.R., rilevato che “il contribuente, pur a fronte di un errore nella compilazione della dichiarazione Iva per l’anno 2006, ha comunque esposto, nella dichiarazione del primo esercizio successivo, il credito iva vantato per l’anno precedente” ne ha tratto la conseguenza per cui “l’omessa indicazione del credito non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato quando esso venga riportato e reso noto in tal modo all’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dell’esercizio successivo, come è avvenuto nella fattispecie” (cfr. sentenza impugnata, p. 3).

2. Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 2, lett. b, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima l’operata iscrizione a ruolo, con conseguente notifica alla B. della cartella di pagamento dalla stessa poi impugnata, in assenza di previa notifica alla medesima contribuente dell’avviso di rettifica per la ripresa in oggetto.

3. Con il terzo motivo, infine, l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. rilevato ex officio la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

4. Il terzo motivo – da trattare in via preliminare, per questioni di ordine logico – è fondato.

4.1. Invero, dall’esame dello stralcio del ricorso introduttivo (riprodotto sia nel controricorso che nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c.), della motivazione della sentenza della C.T.R., nonchè del ricorso di prime cure presente in atti (cfr. p. 3, terzultimo cpv.) – esame consentito in virtù del vizio di carattere processuale denunziato – emerge chiaramente che il riferimento all’art. 54-bis cit., contenuto nella parte narrativa “in fatto” dell’atto introduttivo del giudizio prime cure, non era volto a denunziare la mancata notifica, anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento poi impugnato dalla contribuente (questione, a ben vedere, emersa solamente con la memoria illustrativa depositata in grado di appello – cfr. sentenza impugnata, p. 2, quinto cpv.) quanto, piuttosto, a lamentare una inesatta qualificazione della fattispecie concreta, da ricondurre – ad avviso della difesa della contribuente – non già all’omissione di dichiarazione quanto, piuttosto, all'”errore materiale” nella compilazione della dichiarazione, con conseguente “potere/dovere dell’attività di controllo (dell’Ufficio) di accertare…l’esistenza del credito maturato nell’anno” (cfr. controricorso, p. 7; memoria difensiva, p. 1).

4.2. Appare pertanto evidente come la C.T.R. abbia proceduto all’annullamento della cartella” di pagamento impugnata in palese violazione del principio contenuto nell’art. 112 c.p.c..

4.3. Nè – stante la conformazione dell’opposizione a cartella di pagamento quale giudizio la cui causa petendi è rappresentata dai motivi posti a fondamento dell’opposizione medesima (arg. da Cass., 20.10.2010, n. 21506, Rv. 614818-01; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26361; Cass., 24 agosto 2007, n. 18019) la questione può essere validamente sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte controricorrente).

4.4. Discende da quanto precede l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale.

5. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, limitatamente al terzo motivo, con rigetto del primo mezzo di gravame ed assorbimento del secondo, nonchè del ricorso incidentale proposto dalla contribuente. Per l’effetto, la gravata decisione va cassata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, affinchè la stessa provveda a decidere la controversia e liquidi, altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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