Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15002 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15002 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ecofrutta Società Cooperativa Agricola s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, al Largo Arenula 34, presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate , in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
55/49/12

depositata il 10/2/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Terracciano

per il ricorrente;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.8578/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 02/07/2014

La controversia promossa da Ecofrutta Società Cooperativa Agricola s.p.a.

contro

l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento
dell’appello proposto dall’ Agenzia

contro la sentenza della CTP di Caserta n.

610/9/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.
88303T100757 per Irpeg e kap 2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste

c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza per travisamento dei fatti.
La censura è inammissibile. La denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4
cod. proc. civ..(Sez. 1, Sentenza n. 17057 del 03/08/2007).
Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Inammissibile è la censura di omessa e insufficiente motivazione in quanto formulata con
riferimento ai “profili giuridici che avrebbero imposto il ricorso al caso di specie

dell’accertamento di tipo induttivo “. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di
ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del
25/11/2008 (Rv. 605546) .
Inammissibile è altresì la censura in ordine alla contraddittorietà della motivazione non
avendo la ricorrente evidenziato il rapporto di causalità fra l’assunta contraddittorietà e la
soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse
stata adeguatamente considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.8578/13

Ordinanza pag. 2

con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni-

P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
Così deciso in Roma, 8/5/2014

Il Presidente

ficato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.

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