Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15001 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20326/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale,

Dott. D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

EUSTACCHIO 3, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DE BENEDETTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 29 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha accolto parzialmente l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., nei confronti di M.S., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria del 18 luglio 2012.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dal M. avverso talune cartelle esattoriali ed aveva dichiarato l’inesistenza delle medesime condannando l’Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.

2.- La Corte d’Appello ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’appellante ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle esattoriali relative a tributi.

Quanto alle cartelle esattoriali relative ad entrate non tributarie, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza impugnata, poichè ha ritenuto che non vi fosse la prova del contenuto delle cartelle di pagamento notificate. Ha compensato le spese del doppio grado.

3.- La sentenza è impugnata con tre motivi di ricorso da Equitalia Sud s.p.a..

L’intimato M. non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., perchè l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, sicchè, essendo decorso questo termine, l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

1.1.- Col secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 2.

La ricorrente denuncia quali vizi della sentenza:

– la mancata considerazione della valenza probatoria degli estratti di ruolo versati in atti dall’Agente della Riscossione, abilitato ad estrarre copia dei ruoli ai sensi dell’art. 2718 c.c., e ad attestarne la conformità all’originale, in quanto depositario dei ruoli esattoriali, che vengono trasmessi dall’ente impositore mediante flusso telematico (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, e del D.M. n. 321 del 1999, art. 2), da cui va tratta la copia cartacea (ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5); l’estratto di ruolo è il titolo esecutivo formato dall’ente impositore e trasmesso al concessionario perchè sia veicolato al destinatario/contribuente per il tramite della cartella di pagamento; nella specie, gli estratti di ruolo depositati già nel primo grado di giudizio, hanno piena efficacia probatoria ed integrano piena prova del credito nei confronti del M.;

– l’errata valutazione in merito alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto solo queste ultime devono essere notificate e, nel caso di specie, sono stati notificati regolarmente gli originali delle cartelle di pagamento, emesse in unico esemplare conforme al modello ministeriale, come dimostrato dalla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento e dal raffronto tra gli avvisi e le risultanze degli estratti di ruolo.

1.2.- Col terzo motivo si ripropongono le medesime censure di cui al precedente mezzo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’Appello non ha esaminato la documentazione prodotta dall’appellante, in particolar modo gli estratti dei ruoli esecutivi asseverati come conformi a(gli originali de)i ruoli trasmessi dagli enti impositori.

2.- Le censure di cui al secondo ed al terzo motivo sono fondate per le ragioni e nei limiti di cui appresso.

Il giudice di appello ha ristretto la motivazione della sentenza esclusivamente alla affermazione che nel caso di specie “manca del tutto la trasposizione di un contenuto minimo della cartella di pagamento che, al fine di esaurire l’offerta documentale degli elementi essenziali della cartella stessa e della sua avvenuta notificazione, ne permetta perciò la disamina alla stregua del confronti di completezza con il precetto legale di cui all’articolo 6 del D.M. n. 321 del 1999”.

La sentenza non è conforme a diritto.

2.1.- La Corte d’Appello ha dichiarato di applicare il principio di diritto contenuto in Cass. n. 16929 del 2012, secondo il quale l’estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ovvero per la selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, nell’indicare in esso solo parte dei dati indicati nella cartella.

Orbene, come affermato da questa Corte con riferimento ad altra sentenza della stessa Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, basata sullo stesso precedente n. 16929/12, “l’affermazione della sentenza di appello contiene innanzitutto un errore di metodo, in quanto la sentenza citata non contiene l’enunciazione di un principio di diritto sul punto: la sentenza si conclude con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perchè il ricorrente non avrebbe ben specificato nè indicato di averlo fatto nei gradi di merito per quale ordine di motivi quell’estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella. Quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte, in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione” (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).

2.2.- Piuttosto, la decisione della Corte d’Appello è errata perchè non si è uniformata ai seguenti principi di diritto, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15, già citate). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit.);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15).

Pertanto, è errato in diritto, perchè in contrasto con i principi anzidetti, il presupposto su cui la Corte d’Appello ha basato la conferma dell’annullamento delle cartelle esattoriali relative a pretese non tributarie.

3.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno perciò accolti, il primo è assorbito.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, affinchè, previo esame degli estratti di ruolo e degli altri documenti prodotti dall’Agente della riscossione, decida le questioni di merito del gravame ad essa proposto, applicando i principi di diritto sopra richiamati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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