Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15001 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15001 Anno 2015
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

A-0

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

SCIAMANNA EMILIO
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Marche 8.2.2007;

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estensore c

erro

Data pubblicazione: 17/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 27 marzo’ 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato dello Stato Carla Colelli per l’Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso, quanto al secondo motivo.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale Marche 8.2.2007 che, accogliendo parzialmente l’appello di Emilio
Sciamanna avverso la sentenza C.T.P. Pesaro 343/01/2004, resa in tema di silenzio
rifiuto nei confronti di istanza di rimborso IRPEF per gli anni dal 1997 al 2000 per le
eccedenze d’imposta trattenute sulla pensione erogata dalla previdenza sociale del
Lussemburgo, presso cui l’assegno era maturato, ne ribadì la illegittimità quanto al
secondo biennio.
Ritenne la C.T.R., rigettato l’appello del contribuente quanto al primo biennio
causa la tardività della domanda (inoltrata dopo 48 mesi), che l’accertato obbligo
dello Stato estero, in convenzione con l’Italia ex art.18 par.2 1. 14.8.1982, n.747, di
tassare comunque gli assegni erogati come pensione previdenziale, giustificasse
l’applicazione del principio del divieto della doppia imposizione, conseguendone la
spettanza del credito d’imposta per il 1999-2000.
Il ricorso è articolato su due motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.4
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art.57 d.lgs. n. 546/1992, avendo la
C.T.R. inammissibilmente pronunciato su domanda ampliata per la prima volta dal
contribuente in sede d’appello, aggiungendo un anno di imposizione prima non
contemplato nella richiesta di rimborso (2000) e accrescendo l’importo richiesto
(elevato a euro 8.140).
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.3
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art.2697 cod.civ., avendo errato la
C.T.R. ove ha trascurato che il presupposto per l’esercizio dell’azione di rimborso è
la doppia imposizione, nella specie in Italia e in Lussemburgo, degli stessi
emolumenti, circostanza non provata dal contribuente, che nemmeno aveva dato
prova della natura della pensione percepita, così violando il relativo onere
probatorio.
1. Il primo motivo è infondato. La sua natura impone una preliminare disamina diretta
degli atti di causa, al fine di verificare il tenore del dedotto ampliamento della
domanda in appello, pretesamente estesa dal contribuente sino a chiedere il rimborso
per il 2000 e un importo quasi raddoppiato rispetto a quello originario. Con l’atto di
appello, e più chiaramente, il contribuente — riepilogata la propria attività lavorativa
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2. L’apprezzamento della domanda così ricostruito, secondo gli atti del fascicolo
dei gradi di merito, esprime valenza solo parzialmente assorbente rispetto all’esame
del secondo motivo, che è invece fondato, vertendo tale censura sulla violazione
dell’onere della prova, cedente a carico del contribuente ma mal assolto avanti alla
C.T.R. In materia, vige invero il principio, cui questo Collegio aderisce, per cui In
tema di imposte sul reddito, la pensione di vecchiaia erogata dall’istituto lussemburghese di
assicurazioni contro la vecchiaia e l’invalidità ad un cittadino italiano residente in Italia rientra
nella previsione del paragrafo 2 dell’art. 18 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare
le doppie imposizioni del 3 giugno 1981, (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), dovendosi
riconoscere all’espressione “sicurezza sociale”, contenuta nella norma citata, un significato ampio e
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in Lussemburgo, la maturazione di diritto alla pensione da quello Stato e però
l’omesso esercizio del credito d’imposta corrispondente, secondo una regola di limite
al cumulo dell’imposizione dell’emolumento — impugnava la sentenza C.T.P. Pesaro
che aveva negato il proprio diritto al rimborso, deducendo versamenti per gli anni
dal 1997 al 2000 inclusi, con richiesta di affermazione del proprio diritto per euro
12.150,69 ovvero in subordine per euro 8.140. Tali conclusioni sono state apprezzate
dalla sentenza della C.T.R. ora avversata quali riferibili anche all’anno 2000 e
riassunte nella minor somma di euro 4.203,96 proprio per il biennio 1999-2000,
oggetto di finale riconoscimento del diritto. Dal confronto con il ricorso
introduttivo, in cui in effetti manca una specifica enunciazione dell’importo della
dichiarazione per l’anno 2000 (rimasto ‘in bianco’, al pari del 2001 e del 2002, in un
apparente atto strutturato per moduli) ed altresì dell’imposta versata, non può
tuttavia trarsi alcun fondamento al motivo di censura, sia per la ricomprensione
finale e a una pagina successiva dell’importo complessivo (12.150,68 euro) chiesto
per il periodo 1997-2002 ovvero in subordine e minore (euro 4.203,96) per il
quadriennio 1999-2002, dunque includenti di necessità anche il 2000, sia per la
contemplazione di una finale richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi tra
gli altri anche per l’anno 2000. Inoltre, nel darsi carico dell’eventuale obiezione
concernente la prescrizione quadriennale della domanda di rimborso (dopo che una
prima richiesta era intervenuta nel 2001 e di essa si invocava la portata interruttiva),
la stessa parte — ancora nel ricorso introduttivo di I° – concludeva la domanda
esprimendo in via subordinata la richiesta a valere “dal 1999”, dunque con implicito
riferimento a quell’anno come primo ma non unico di un periodo più ampio, perciò
allargato anche al 2000, investito dal rimborso. Ove pertanto la C.T.R. ha
riconosciuto la fondatezza dell’appello, quanto agli anni 1999-2000, ha esercitato il
proprio potere di qualificazione della domanda, che resta immune dal preteso vizio
di ultrapetizione e per come denunciato, essendo stato rispettato il principio per cui
il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle
domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale
degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale
della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla
parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola
prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale.
(Cass. 26159/2014).

come tale comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza, con la conseguenza
che essa è sottoposta alla potestà impositiva di entrambi gli Stati, nella misura stabilitanei rispettivi
ordinamenti tributari, fermo restando l’obbligo, previsto dall’art. 24 della medesima convenzione, di
prevedere, da parte dello Stato di residenza, strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del
doppio prelievo. (Cass. 1550/2012). Nella specie, la C.T.R. si è limitata ad adeguare la
regola del divieto della doppia imposizione senza operare alcuna distinzione circa
l’origine e la causa degli emolumenti in assegnazione al pensionato italiano già
lavoratore in Lussemburgo, solo presupponendo che il pagamento delle pensioni in
quello Stato, costituendo esse a loro volta base imponibile con conseguente
tassazione, di per sé determinasse il diritto al rimborso di quanto, sulle stesse somme,
eventualmente trattenuto in Italia. In realtà, presupposto del credito di rimborso è
che la doppia imposizione sia stata effettiva, e cioè che il contribuente — cui compete
l’onere della prova in tema — abbia pagato (o abbia subito il prelievo) di
un’imposizione tributaria in entrambi gli ordinamenti e sulle stesse somme. Di tale
prova non v’è traccia nella sentenza impugnata, la quale ha ricostruito il quadro
giustificativo della decisione solo collegando il regime astratto delle pensioni in
Lussemburgo all’insorgenza del credito di rimborso per doppia imposizione
avvenuta anche in Italia, circostanza di cui, nella sua complessità e completezza, non
si dà conto.
Ne consegue che, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo, con cassazione e
rinvio alla C.T.R., anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa e rinvia a
C.T.R. Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2015.

ESENTE DA REGISTRAZIOW
AI SENSI DEL D.P.R. 2(/4I1 96
N. 131 TAB. ALL B. – N. 5
MATERIA TRilinJTARIA

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