Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15001 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 07/07/2011), n.15001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI

GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ASCOLI ANTONIO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN REMO SPA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN LCA, COMMISSARIO

LIQUIDATORE della Società SAN REMO SPA DI ASSICURAZIONI E

RIASSICURAZIONI IN LCA, R.R., ASSICURAZIONI GENERALI

SPA;

– intimati-

avverso la sentenza n. 13823/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 24/02/2010, depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 376 cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“Proposta di decisione.

1- Il dispositivo della sentenza, di questa Corte, n. 13823 del 9 giugno 2010, è il seguente: “La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del terzo; rigetta il primo e secondo motivo. Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione”.

2 – G.C. ha chiesto, con ricorso, la correzione dell’errore materiale, contenuto nel dispositivo della suddetta sentenza, consistente nell’indicazione della Corte d’Appello di Genova in luogo della Corte d’Appello di Salerno, che aveva emanato la sentenza oggetto del ricorso per cassazione deciso con la sentenza n. 13823 del 2010.

3.- Dagli atti di causa, dall’epigrafe e dal testo della stessa sentenza, di cui viene chiesta la correzione, risulta che la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, deciso con la sentenza n. 13823 del 2010 di questa Corte, era stata emanata dalla Corte d’Appello di Salerno; nè, nella parte motiva della sentenza fatta oggetto del ricorso per errore materiale, risultano ragioni giustificative del rinvio alla Corte d’Appello di Genova.

Pertanto, trattandosi di evidente errore materiale, occorre procedere alla rettifica nel senso predetto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte, n. 13823 del 9 giugno 2010, venga corretto nel senso che laddove leggesi “Corte d’Appello di Genova in diversa composizione” debba invece intendersi “Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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