Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15001 del 02/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15001 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimato
La Rocca Marco
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano n.
1339/12/8
depositata il 21/3/2012
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da La Rocca Marco
contro l’Agenzia delle Entrate riguarda
la imponibilità della indennità integrativa speciale. La CTC, con la sentenza in epigrafe,
dichiarava inammissibile il ricorso in quanto in quanto privo di censure avverso la decisione di II grado. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha
svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6572/13
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Data pubblicazione: 02/07/2014
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso per avere l’A.F. omesso di indicare con chiarezza i motivi a fonda-
menti necessari per sostenere le argomentazioni poste a sostegno del silenzio rigetto e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado.
Assorbito è il secondo motivo di censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, 8/5/2014
residente
o Cicala
mento dell’ impugnazione. La censura è fondata contenendo il ricorso medesimo gli ele-