Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15000 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 28/05/2021), n.15000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6727-2016 proposto da:

R.T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO NOTARO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., B.V., F.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 208/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha depositato in udienza memoria scritta e,

concluso oralmente per l’accoglimento integrale del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO LONGO con delega orale dell’avvocato BARBARA

MORBINATI, difensore del resistente, che ha chiesto di riportarsi

agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.T.I. ha impugnato la sentenza n. 208/2016 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate B.V. e F.E. e G..

La controversia in esame attiene alla successione ab intestato del de cuius F.M., in relazione alla quale le odierne pari controricorrenti – rispettivamente moglie di primo letto, la B., e figli i germani F.-convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’odierna ricorrente, moglie di secondo letto del defunto.

Gli attori chiedevano la divisione dei beni immobili relati dal de cuius, in particolare dell’abitazione occupata dalla convenuta, nei cui confronti chiedevano, altresì, condanna al pagamento di indennità per occupazione e -la sola B.-alla restituzione di mobili e gioielli contenuti nella già casa coniugale di via (OMISSIS).

La R., costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento del proprio diritto di abitazione sul suddetto appartamento di via (OMISSIS) ed, in via subordinata, la dilazione della divisione della medesima unità immobiliare ai sensi dell’art. 1111 c.c.. L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva, del 27 gennaio 2008 dichiarava aperta la successione ed individuava i beni costituenti l’asse ereditario, rigettando la domanda di restituzione della B. e le domande riconvenzionali della R..

Successivamente, con sentenza n. 15088/2009, provvedeva, come da atti alla divisione.

Avverso la succitata sentenza interponevano appello, in via principale, la R. ed appello incidentale le originarie parti attrici.

L’adita Corte territoriale, con la sentenza per cui è ricorso, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile – in quanto tardivo- quello incidentale, compensando le spese. Per quanto ancora rileva nell’odierno giudizio la sentenza stessa della Corte d’Appello – seguendo in punto la precedente condivisa pronuncia del Tribunale di prima istanza ed in adesione a giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6691/2000) – escludeva l’acquisto, da parte della R., del diritto di abitazione ed uso degli arredi della casa coniugale già di comproprietà del defunto e di terzi (nella concreta fattispecie la moglie di primo letto).

Parti controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di ammissibilità e di quanto stabilito col protocollo di intesa del 17 dicembre 2015.

Il ricorso veniva assegnato alla Sezione Sesta – II per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

Con ordinanza del 6 dicembre 2019, veniva -di seguito-disposta la rimessione alla pubblica udienza.

Nell’occasione veniva rilevato che “la decisione del medesimo (ricorso) implica(va), infatti, la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza (interno alla Sezione) inerente la possibilità o meno dell’acquisizione del diritto di abitazione in favore del coniuge di defunto in caso di comproprietà con terzi dell’immobile adibito ad abitazione familiare”.

Parti controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione sollevata dalla parti controricorrenti. Queste ultime, come innanzi già accennato, hanno dedotto la violazione, a verso dell’avverso ricorso, dei requisiti di ammissibilità e della violazione di quanto stabilito col protocollo di intesa del 17 dicembre 2015.

La formulata eccezione deve essere disattesa.

Il proposto ricorso non è carente sotto il profilo dell’ossequio dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissibilità dell’atti. Quanto alla questione relativa alla pretesa violazione del citato e noto protocollo sulla cd. sinteticità degli atti va rilevato che, allo stato (ed a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo), per la eventuale violazione di quel protocollo non è prevista dalla legge la sanzione della inammissibilità dell’atto.

L’eccezione va, dunque, respinta.

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 540 c.c., comma 2 e art. 720 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella sostanza viene lamentata, innanzitutto, una errata lettura di quanto richiesto con l’appello ovvero non il mancato riconoscimento del diritto di uso, “bensì la (sua) mancata valorizzazione (in) controvalore pecuniario”.

La censura non è, in punto, fondata.

Non sussiste, infatti, alcuna possibilità di autonoma “valorizzazione pecuniaria” se viene riconosciuto (come in ipotesi) il diritto all’abitazione ed uso, che della invocata valorizzazione è elemento prodromico necessario.

Per di più il motivo non intacca -a tal riguardo e come avrebbe dovuto fare- i punti della statuizione della Corte distrettuale (e di quella, condivisa, del Tribunale di prima istanza relativi alla decisione conforme all’indirizzo giurisprudenziale risalente alla nota pronuncia di questa stessa Sezione della Corte (n. 6691 del 23 maggio 2000).

Con tale sentenza, che in questa sede si condivide, si affermava il principio (oggi ribadito) che “a norma dell’art. 540 c.c., il presupposto perchè sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del “de cuius” o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”.

Il principio, oggi condiviso e ribadito, espresso con tale decisione rinviene il suo conforme antecedente nella pronuncia di cui a Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 22 luglio 1991, n. 8171.

Con detta conforme sentenza si ebbe ad affermare che “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al “de cuius” o in comunione a costui e all’altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti”.

Peraltro, anche dalla lettura della sentenza n. 15594/2004 (ancorchè riferentesi agi profilo fattuale non perfettamente omogeneo a quello dedotto nell’odierno giudizio) non appaiono emergere, come pure ritenuto nella sentenza impugnata (v. p. 4), elementi ostativi all’adesione, nella concreta fattispecie al dictum di cui a Cass. n. 6691/2000. Va, all’uopo, evidenziato che la suddetta decisione del 2004 ebbe ad affermare che “il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell’ipotesi in cui la residenza familiare del “de cuius” sia ubicata in un immobile in comproprietà, – e, per la l’indivisibilità dell’immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente – è applicabile anche all’ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all’incanto dell’immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell’immobile spettante a quest’ultimo).”.

Con altra, isolata pronuncia, si è viceversa affermato – traendo spunto dalla disciplina del legato, che “la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540 c.c., capov., al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo “ex lege” oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2), al momento dell’apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull’abitazione al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l’indivisibilità dell’immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell’immobile spettante e l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all’attribuzione dell’equivalente monetario di quel diritto senza che – non ricorrendo l’ipotesi di legato di prestazione obbligatoria – possa verificarsi l’effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dall’art. 673 c.c., comma 2″. (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. n. 10 marzo 1987, n. 2474).

L’orientamento più recente e denominate, sancito con l’ultima pronuncia del 2000 ed al quale si sono adeguati nella controversia oggi dedotta in giudizio i Giudici del merito, appare a questo Collegio aver sancito definitamente il superamento del preesistente indirizzo giurisprudenziale (risalente al 1987).

Lo stesso più recente orientamento appare anche oggi pienamente condivisibile e da ribadire.

Il criterio interpretativo di cui alle anzidette e maggioritarie pronunce ed, in ispecie a Cass. n. 6691/2000, oltre che condivisibile è pienamente fondato sul presupposto che la figura dell’ex coniuge comproprietaria di immobile con il de cuius non può che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo all’applicabilità a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare.

Il principio di cui alla succitata decisine ed oggi nuovamente ribadito con la presente pronuncia appare, poi, come soluzione prettamente conforme all’ordinamento.

Opinandosi diversamente sarebbe palese la creazione (non prevista) di uno statuto speciale del diritto di proprietà dell’ex coniuge non previsto da alcuna disposizione di legge, nè configurabile in assenza di apposita previsione normativa.

L’impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d’uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l’impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

La parte ricorrente si duole della asserita mancata pronuncia in relazione al riconoscimento dell’estensione del diritto uso anche ai beni mobili che componevano la casa coniugale.

Vi sarebbe stata, in altre parole e secondo la prospettazione della ricorrente, mancata pronuncia.

Il motivo e, innanzitutto, errato il sotto profilo di mancata pronuncia- nel momento in cui viene invocato il riferimento al parametro, normativo processuale art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5 e non ex n. 4.

In ogni caso la censura è del tutto infondata in quanto vi è stato rigetto, quantomeno implicito ed una volta rigettato uso su immobili, della domanda uso di beni mobili.

Il motivo va, dunque e nel suo complesso, respinto.

4.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (art. 2697 c.c., art. 540 c.c., artt. 99,112,101 e 184 c.p.c. (Ndr: testo originale non comprensibile).

Viene svolta col ricorso questione relativa al riconoscimento della indennità di occupazione dell’appartamento occupato a carico della R..

In particolare si contesta l’eventuale dedotta violazione di legge in relazione alla sussistenza ed alla decorrenza della detta indennità.

La doglianza non può essere condivisa.

Invero la domanda relativa a tale richiesta indennità non veniva proposta, come prospettato, “in modo invero piuttosto involuto ed impreciso”.

La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata ha dato correttamente conto (conferme, in punto, alla decisione definitiva, in punto, del Tribunale di prima istanza) del fatto che non vi era inammissibilità, nè tardività di tale domanda. La domanda di indennità di occupazione era, invero, proposta formalmente con le note ex art. 183 c.p.c., in conseguenza della opposta domanda di accertamento del diritto di abitazione e di uso.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

5.- Le spese devono essere compensate in ragione della oggettiva controvertibilità della fattispecie e dei non univoci precedenti.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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