Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15000 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 21/07/2016), n.15000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14439/2014 proposto da:

P.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO LUIGI SANNA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimato –

e contro

ASL (OMISSIS), in persona del Dott. G.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 145-A, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO BONU, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLA MILIA giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 668/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MASSIMO SCARDIGLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A. nel 2007 convenne dinanzi al Tribunale di Cagliari il Ministero della Salute e la AUSL (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza d’una infezione col virus da HBV, contratta in seguito ad emotrasfusioni eseguite nel 1981 dalla disciolta USL di (OMISSIS), e diagnosticata nel 1983.

2. Il Tribunale di Cagliari con sentenza 1.7.2009 rigettò la domanda nei confronti della ASL per “difetto di legittimazione” dl quest’ultima, mentre dichiarò prescritto il diritto vantato dall’attore nei confronti del Ministero.

3. La sentenza del Tribunale venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Cagliari con sentenza 31.10.2013 n. 668 rigettò il gravame, osservando che:

-) la AUSL di (OMISSIS) non poteva essere chiamata a rispondere dei debiti della disciolta USL di Alghero, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 6;

-) il credito risarcitorio vantato dall’attore nei confronti del Ministero era prescritto, perchè soggetto a termine quinquennale decorrente dalla data di domanda di concessione dei benefici ex L. n. 210 del 1992, presentata nel 2001.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A., con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero non si è difeso.

La AUSL di (OMISSIS) non ha depositato controricorso, ma chiesto di partecipare alla discussione orale, richiesta che non è stata accolta dalla Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6; L.R. Sardegna 26 gennaio 1995, n. 5, artt. 25, 27, 29 e 65.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto che la AUSL di (OMISSIS) non potesse rispondere dei debiti contratti dalla disciolta USL di (OMISSIS), ostandovi la L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Così decidendo, tuttavia, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della peculiare modalità con cui in Sardegna avvenne il passaggio delle competenze dalle disciolte USL alle neocostituite ASL. Per effetto della legislazione regionale, infatti, in (OMISSIS) si sarebbe realizzata una vera e propria “fusione per incorporazione” delle USL nelle ASL, con la conseguenze che le seconde dovevano rispondere dei debiti delle prime. Nè, prosegue il ricorrente, tale normativa era in contrasto con la legislazione nazionale, in quanto la L.R. Sardegna 26 gennaio 1995, n. 5, art. 65, prevedeva che i mezzi con cui le AUSL avrebbero dovuto far fronte ai pregressi crediti delle USL sarebbero stai loro forniti direttamente dalla regione, e quindi senza oneri per le AUSL. 1.2. Il motivo è infondato.

La L.R. Sardegna 26 gennaio 1995, n. 5, le cui disposizioni il ricorrente invoca a fondamento del proprio motivo di ricorso, è stata abrogata dalla L.R. Sardegna 28 luglio 2006, n. 10, art. 31, comma 1, lett. a), (entrata in vigore l’8.8.2006), e dunque anteriormente all’introduzione del presente giudizio (avvenuta nel 2007).

L’abrogazione della suddetta legge rende dunque irrilevante, ai fini del presente giudizio, le norme in essa contenute. Quale che ne fosse il senso e l’interpretazione, l’abrogazione di esse ha avuto per effetto che l’individuazione del soggetto tenuto a rispondere dei debiti contratti dalla disciolte USL deve avvenire secondo le regole dettate dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, e va di conseguenza ravvisato nella Regione, come più volte affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite (cfr., ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 2676 del 11/02/2004, Rv. 570062, ove si afferma che “nei rapporti obbligatori facenti capo alle disciolte UU.SS.LL. sono succedute le Gestioni Stralcio, dotate di autonomia amministrativa e contabile nonchè di soggettività ed autonomia processuale, sicchè, in relazione ai suddetti rapporti attivi e passivi come confermato anche dalla L.R. sarda n. 11 del 1998, art. 56, l’Azienda Sanitaria Locale della Regione (OMISSIS) è priva di legittimazione sostanziale e processuale”; sostanzialmente nello stesso senso si veda già Sez. U, Sentenza n. 1237 del 30/11/2000, Rv. 542285, secondo cui “a norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo – costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), sì è realizzata una successione “ex lege” della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare”).

1.3. Solo per amor di verità, sarà utile soggiungere che quand’anche fosse stata applicabile al present giudizio ratione temporis la L.R. Sardegna n. 5 del 1995, questa prevedeva la legittimazione sostanziale passiva, rispetto alla domanda di adempimento dei debiti contratti dalle disciolte USL, non della ASL in quanto tale, ma del suo direttore quale “rappresentante” della gestione stralcio, e in tale veste lo si sarebbe dovuto convenire, in virtù del principio secondo cui (giusto quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2007), nei giudizi di risarcimento dei danni causati da personale delle disciolte USL la legittimazione sostanziale e processuale può spettare agli organi ordinari delle ASL solo in rappresentanza delle gestioni liquidatorie, ed in concorso con la legittimazione spettante alla Regione (ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013, Rv. 625939).

Questo principio comporta che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime (Sez. 3, Sentenza n. 1532 del 26/01/2010, Rv. 611046).

1.4. In conclusione:

-) la AUSL di (OMISSIS) non doveva essere convenuta in giudizio, perchè dei debiti della USL di (OMISSIS) doveva rispondere la Regione Sardegna;

-) sarebbe stato possibile – in tesi – convenire in giudizio il direttore della AUSL non in proprio, ma quale titolare della gestione stralcio della disciolta USL, il che nella specie non è avvenuto.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, di avere impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto tardiva la prospettazione della responsabilità contrattuale (“da contatto sociale”) della ASL. La Corte d’appello, tuttavia, avrebbe omesso di esaminare tale motivo di gravame.

2.2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame di cui sopra; l’ha semplicemente – e giustamente – ritenuto assorbito, una volta esclusa la legittimazione sostanziale passiva della ASL. Nè la relativa questione può essere esaminata in questa sede, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la sentenza ha erroneamente fatto decorrere la prescrizione dalla presentazione della domanda ex L. n. 210 del 1992, (ovvero dal 2001). Infatti a quella data l’attore poteva solo sospettare “generiche colpe” dei responsabili, ma non poteva conoscere il nesso tra epatite e trasfusione. Fu solo con la comunicazione del giudizio col quale la Commissione Medica Ospedaliera accolse la sua domanda ex L. n. 210 del 1992, che maturò la consapevolezza nella vittima non solo dell’esistenza della malattia, ma della sua derivazione causale dalla trasfusione.

3.2. Nella parte in cui la doglianza è rivolta nei confronti della ASL, il motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi di ricorso.

3.3. Nella parte in cui la doglianza è rivolta nei confronti del Ministero, questa Corte ritiene che essa possa essere rigettata nel merito, in virtù del principio c.d. “della ragione più liquida” (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490), e dunque trascurando la circostanza che la notifica del ricorso sia affetta da nullità, per essere avvenuta notificato presso l’Avvocatura Distrettuale di Cagliari, e non presso l’Avvocatura Generale a Roma.

Infatti costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma dell’art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, senza che ciò escluder la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente (ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015, Rv. 637785).

4. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Ministero, attesa la sua indefensio.

4.2. Quanto alla posizione della AUSL, questa ha chiesto di partecipare alla discussione orale per il tramite del proprio legale, avv. Paola Milia, depositando a tal fine una procura alle liti rilasciata con scrittura privata autenticata dal medesimo avvocato.

Tale modalità di rilascio della procura speciale alle liti non è valida ed efficace nel presente giudizio. Infatti il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. (secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso), si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092).

Ne consegue che non è luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti della AUSL, non avendo questa svolto validamente alcuna attività difensiva.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dichiara non luogo a provvedere sulle spese;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile ella Corte di Cassazione, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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