Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15000 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15000 Anno 2015
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 17/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e Agenzia
delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura Generale
dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

STAIANO PASQUALE
-intimato-

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estensore c

. ferro

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Campania 28.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 27 marzo 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato dello Stato Carla Colelli per l’Agenzia delle Entrate;

IL PROCESSO
Ministero dell’Econoinia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate impugnano la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania 28.11.2007 che,
rigettando il proprio appello avverso la sentenza C.T.P. Napoli 74/32/2006, resa in
tema di silenzio rifiuto nei confronti di istanza di rimborso IRPEF per l’anno 2005
già inoltrata all’Ufficio da Pasquale Staiano e relativamente a somme trattenute
dall’assicurazione Zurich s.p.a. per indennità erogate in dipendenza di un fondo
pensione, ne ribadì la illegittimità.
Ritenne la C.T.R., anche dopo l’esito dell’ordinanza istruttoria per la quale il
contribuente aveva depositato le dichiarazioni dei redditi tra gli altri anche dell’anno
citato, che nessuna deduzione dei versamenti affluiti sul fondo era stata invocata tra
gli oneri deducibili, conseguendone che, a fronte dell’incremento patrimoniale
registrato nel tempo contrattuale per euro 1.316,92, l’Ufficio aveva invece non
legittimamente proceduto a mantenere le ritenute operate sull’intero e maggiore
patrimonio, pari a euro 65.883,13, cioè per euro 21.563,52, “intaccando così l’importo dei
contributi versai?’, pari a loro volta a euro 64.566,21 nel computo dal 1999 al
31.12.2005.
Il ricorso è articolato su tre motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.3
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi degli artt.12 e 19 co.1 d.lgs. n. 47 del
2000, avendo erroneamente la C.T.R. ritenuto sufficiente, ai fini dell’esatta
individuazione della base imponibile tassabile, la mera prova della mancata
deduzione delle quote di versamento annuale, dovendo applicarsi al capitale
riconosciuto nella specie al contribuente il regime fiscale introdotto dal 1.1.2001,
anche per i già iscritti a quella data al regime pensionistico complementare, dunque la
tassazione separata con le aliquote del trattamento di fine rapporto.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.3
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art.2697 cod.civ., avendo errato la
C.T.R. ove ha trascurato che il contribuente, agendo in materia di rimborso, era
attore in senso sostanziale, con il relativo onere probatorio.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n.5
cod.proc.civ., il vizio di motivazione apparendo inconferente, ai fini della prova del
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estensore

erro

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia.

diritto al rimborso, la mera documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi del
contribuente.
1. Va premesso che il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze è
inammissibile poichè, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta
operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della
stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione
tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad
processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti
esclusivamente all’Agenzia (Cass. s.u. 3118/2006).
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, ove la parte, muovendo da una critica nei
confronti dell’impianto probatorio ricostruito dalla C.T.R., finisce con il racchiudere
la propria censura in un quesito di diritto che si limita a porre una questione di
regime di tassazione delle somme erogate da un fondo pensione complementare
gestito da impresa assicurativa, non individuando con precisione — nella
proposizione conclusiva — la fattispecie relativa alla controversia, né riportando in
premessa e con esattezza quella inquadrata dalla commissione di merito, che ha
riconosciuto il fondamento del rimborso nell’indebita trattenuta, a cura del fondo e a
carico del contribuente beneficiario, di somme calcolate sull’intero maturato
patrimoniale, anziché sulla differenza tra i versamenti e il patrimonio versato
accresciuto dei suoi rendimenti.
3. Il secondo motivo è inammissibile, poiché si articola in una proposizione del tutto
generica, non indicando il ricorrente la precisa documentazione che sarebbe stato
onere del contribuente recare al processo ed altresì in quanto ha omesso di riportare
in quali sedi processuali del merito e con quale tempestività tale critica, già alla
decisione di primo grado, sia stata introdotta avanti alla commissione d’appello,
dunque caratterizzandosi la censura come limitata sotto il profilo redazionale in
termini di non autosufficienza descrittiva.
4. Il terzo motivo è inammissibile, poiché, oltre all’omessa riassunzione della censura in
idoneo momento di sintesi, difetta altresì di specificità ove la parte assuma la non
rispettata doverosità di un produzione documentale altrettanto genericamente
invocata — nei termini di una non meglio descritta “idonea documentazione
bancaria” – e pretesamente assente, in ciò risolvendosi la critica all’impianto
probatorio della sentenza siccome priva di specificità.
Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

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estensor

m.ferro

eSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19116
N. 131 TAB. ALL B. N.5

MATERIA TRIOUTMIA
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze; dichiara inammissibile il ricorso di Agenzia delle Entrate, ai sensi di cui in
motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2015.

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