Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1500 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 25/01/2021), n.1500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7590/2019 r.g. proposto da:

O.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Ennio Cerio, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Campobasso, alla via Mazzini n. 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 09/12/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.G., nativo della (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 24 gennaio 2019, reso nel procedimento n. 2931/2017, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quel tribunale ritenne che: i) il racconto del richiedente (che aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS), dopo che lui ed i suoi familiari erano stati aggrediti e minacciati perchè convertitisi alla religione (OMISSIS)) era risultato estremamente generico e carente di precisazioni circa le modalità di concreto svolgimento degli eventi narrati. L’istante, peraltro, nemmeno aveva riferito di essersi rivolto alle Autorità del suo Paese per denunciare quanto accadutogli, mentre i suoi familiari avevano continuato a vivere in un altro villaggio senza più ricevere minacce; ii) dai rapporti internazionali consultati, specificamente individuati ed indicati, non era emerso che la zona della (OMISSIS) di provenienza dell’ O. fosse oggetto di guerre civili o situazioni di conflitto generalizzato; iii) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non essendo state dedotti e dimostrati stati patologici, nè specifiche condizioni di vulnerabilità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, per avere il tribunale valutato in maniera apodittica la situazione dell'(OMISSIS) della (OMISSIS), non indicando alcuna fonte internazionale qualificata se non un mero richiamo all’ultimo rapporto (2017-2018) di Amnesty International sulla stessa (OMISSIS), ed escludendo l’esistenza di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa ed incontrollata in modo non sufficientemente adeguato.

1.1. Una siffatta doglianza è inammissibile, recando esclusivamente censure di merito finalizzate a sollecitare, in ordine alla sussistenza, nell'(OMISSIS) della (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato, una diversa valutazione fattuale rispetto a quella operata dal giudice a quo, neppure svolgendo critiche specifiche al preciso rilievo del tribunale secondo cui una siffatta situazione di violenza indiscriminata è presente in (OMISSIS) solo in alcune zone, tra cui non rientra l'(OMISSIS). Questa Corte, peraltro, ha già ripetutamente chiarito che, in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave (da effettuarè peraltro, sulla base di fonti riguardanti la tipologia di rischio specificamente dedotto, ove sia stato ritenuto attendibile e circostanziato il racconto del richiedente protezione) deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr. Cass. n. 21030 del 2020; Cass. n. 13088 del 2019).

1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già ritenuto che il rapporto di Amnesty International rientra tra le fonti internazionali da cui trarre informazioni sul Paese di provenienza del richiedente protezione (cfr., ex multis, Cass. n. 24940 del 2020; Cass. n. 13253 del 2020; Cass. n. 13449 del 2019). Nè l’odierno ricorrente ha indicato fonti diverse, precedentemente sottoposte all’attenzione del menzionato tribunale, da cui attingere un convincimento differente da quello esplicitato da quest’ultimo (cfr. Cass. n. 29056 del 2019). A tanto deve solo aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018).

2. Il secondo motivo prospetta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed alla circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo”, così censurando il mancato riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione umanitaria.

2.1. Anche questa doglianza è inammissibile.

2.2. Invero, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che deve partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della sua partenza (cfr. Cass. n. 22764 del 2020, resa in fattispecie affatto analoga).

2.2.1. Nella specie, il decreto impugnato ha escluso, sulla scorta di fonti specificamente indicate, che nella zona di provenienza del richiedente sussistano situazioni di violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè, tanto meno, il richiedente ha allegato situazioni personali di vulnerabilità tali da giustificare la protezione predetta, essendosi limitato ad invocare una tutela a fronte della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine.

2.3. In definitiva O.G., con le odierne censure, per come concretamente (ed affatto genericamente) argomentate, tenta sostanzialmente di opporre alla valutazione fattuale contenuta nel decreto impugnato una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 25314 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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